Manca solo il passaggio a Bruxelles per la notifica, e poi la nuove Rtv per asili nido e autorimesse, approvate in via definitiva il 16 ottobre dal Comitato tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts), entreranno in vigore e subentreranno alle preesistenti regole.
A Bruxelles “stanzieranno” circa tre mesi, sei soltanto nel caso in cui emergeranno osservazioni, evento quanto mai raro. Quando entreranno in vigore entrambe le norme non saranno cogenti ma rimarranno alternative alle precedenti (salvo diversamente indicato dai Dm che le accompagneranno). Le vecchie norme, lo ricordiamo, sono il Dm 16 luglio 2014 per gli asili nido e Dm 1 febbraio 1986 per le autorimesse.
Ma cosa prevedono queste nuove regole? Vediamole entrambe.
Codice prevenzione incendi, cosa prescrivono le nuove Rtv?
Entrambe le nuove norme prevedono che la “strategia antincendio” sia costruita anche con eventuali altre Rtv applicabili, oltreché attraverso la Regola tecnica orizzontale (Rto), attualmente in fase di revisione e di essere pubblicata in Gazzetta (il periodo di stand still in Commissione UE “sarebbe” comunque scaduto lo scorso 11 ottobre…).
Le nuove Rtv per asili e autorimesse potranno applicarsi sia alle attività di nuova realizzazione sia in caso di ampliamenti o modifiche, a patto che le misure di sicurezza antincendio della parte dell’attività non modificata, siano effettivamente compatibili con gli interventi da realizzare. Se così non fosse, bisognerà fare riferimento alle norme precedenti al Codice; in alternativa, le nuove Rtv andranno applicate all’intera attività e non solo alla parte modificata.
Quali novità per gli asili nido?
La nuova Rtv si dovrà applicare agli asili nido con più di 30 occupanti. Tutte le regole della strategia antincendio saranno determinate dalla massima quota dei piani e dalla presenza di eventuali aree a maggior rischio, ad esempio depositi o locali adibiti a lavanderia.
Novità anche per l’esodo: si potranno avere corridoi ciechi di lunghezza fino a 20 metri per ogni area destinata ai bambini e a spazio comune, a condizione che l’affollamento non sia superiore a 50 occupanti.
Estintori o naspi per la protezione interna?
Nel caso di:
– altezze (massima quota dei piani) fino a 12 metri, numero di occupanti inferiore a 100 e che non vi siano aree non ricomprese nella classificazione predisposta dalla norma (le aree Tz, per le quali le scelte sono demandate alla valutazione dei rischi), si potrà ricorrere ai semplici estintori;
– per tutti gli altri casi è da prevedere una rete di idranti, preferendo i naspi per la protezione interna, come raccomandato nella Rto.
Servono gli impianti di rilevazione automatica?
Assolutamente sì, e sono obbligatori per l’intera attività.
Il personale addetto all’attività dovrà essere specificamente formato per la prevenzione antincendio: fino a 50 occupanti, almeno 4 di loro dovranno possedere uno specifico attestato di idoneità tecnica. In caso di più di 50 occupanti, il numero maggiore di addetti in possesso di attestato, sarà misurato in relazione alla valutazione del rischio.
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Le prove di attuazione del piano di emergenza saranno almeno tre all’anno, e la prima prova dovrà essere eseguita entro due mesi dall’inizio dell’anno scolastico.
Autorimesse, quali novità?
Non ci sarà più distinzione tra autorimesse pubbliche e private.
Inoltre, le attività verranno classificate sia in base alla quota dei piani e alla superficie, sia in base alle caratteristiche prevalenti degli occupanti. Quindi chi risulterà essere “abituato” all’edificio, dovrà badare a misure meno gravose.
Non servirà più nemmeno fare riferimento alla quota del fabbricato, ma ai soli piani destinati ad autorimessa.
Valutazioni Atex, come saranno considerate?
La nuova Rtv semplifica la procedura, ammettendo l’omissione di valutazioni relative alle aree a rischio per atmosfere esplosive nelle autorimesse progettate e gestite seguendo i dettami in essa contenuti.
Aperture di smaltimento e raggio di influenza, ecco la nuova formula da usare!
Viene inoltre introdotta una formula (realizzata dal Gruppo di Lavoro Sicurezza del CNI) che permette un incremento del raggio di influenza (Roffset) in presenza di aperture di smaltimento sempre aperte e se le altezze dei locali non sono inferiori a 3,5 metri. L’incremento di Roffset è infatti proporzionale all’altezza dei locali.
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Altre (nuove) regole!
Per la resistenza e la reazione al fuoco non varranno più le prescrizioni per gli autosilo. Meno gravose le condizioni per poter inserire in compartimenti separati i depositi di materiale combustibile (con carico di incendio specifico fino a 300 MJ/mq e superficie lorda fino a 25 mq). Inoltre, saranno molto più dettagliate le caratteristiche minime delle comunicazioni tra compartimenti, comprese quelle verso compartimenti di altre attività.
Nuovi divieti di parcheggio per…
Introdotto il divieto di posteggio per veicoli che trasportano sostanze pericolose, a meno che non vi sia una specifica valutazione del rischio incendio, e per quelli non in regola con gli obblighi di revisione periodica, «a meno che non siano provvisti di quantitativi limitati di carburante».
Livelli di prestazione, cambia qualcosa?
I livelli di prestazione, che vanno in funzione delle caratteristiche prevalenti degli occupanti, delle altezze e delle superfici, saranno modificati. Per quote dei piani comprese tra -1 e +6m, le misure saranno meno gravose.
Infine nuove prescrizioni per la sicurezza dei monta auto, che se avranno occupanti a bordo, determineranno la definizione del sistema di esodo attraverso la progettazione prestazionale del capitolo “Metodi” della Rto.
Scarica qui il testo della norma approvato dal comitato prevenzione incendi – Asili nido
Scarica qui il testo della norma approvato dal comitato prevenzione incendi – Autorimesse
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