Decreto Crescita, i dettagli per le detrazioni al 50%

Dunque venerdi 15 giugno è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto Crescita. Tra le novità più interessanti, ci sono sicuramente le nuove agevolazioni per la ristrutturazione e gli interventi di riqualificazione energetica della casa.
Restano in vigore le altre norme contenute nel d.l. 201/2011 (rateazione in 10 anni dell’agevolazione, elenco delle opere che possono essere agevolate).
Le due motivazioni principali del Decreto Crescita sono l’aumento della spesa in edilizia e l’uscita dalla pratica del lavoro in nero delle imprese poiché fatturare diventerà indispensabile.

Scarica il documento del Governo contenente le nuove misure per la crescita sostenibile.

1) Agevolazioni fiscali per lavori di ristrutturazione
Viene confermata ed estesa la disciplina degli incentivi fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia. L’agevolazione favorisce gli interventi edilizi ordinari. È previsto l’innalzamento, fino al 30 giugno 2013, delle soglie di detrazione IRPEF al 50% (attualmente è prevista al 36%) per lavori fino a 96 mila euro (attualmente fino a 48 mila euro), per favorire interventi di ristrutturazione edilizia.

2) Agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica
È consentita dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013 la detrazione di imposta del 50% per le spese per interventi di riqualificazione energetica (fino al 31 dicembre 2012 resta valida la detrazione pari al 55%).

Ecco di seguito alcune utili precisazioni.

1) Agevolazioni fiscali per lavori di ristrutturazione
Tutto avrà inizio a partire dalla data di pubblicazione del Decreto Crescita, anche per le ristrutturazioni già iniziate o concluse, indipendentemente dagli acconti già pagati. Ha valore la data del bonifico (in posta o in banca). Quindi, chi sta per iniziare i lavori deve apettare che entrino in vigore le norme del Decreto Crescita prima di pagare.
Se l’immobile è cointestato e le spese sono sostenute da tutte i cointestatari, il limite di 96 mila euro va diviso tra loro.
In realtà, anche se la norma prevede che il limite di 96 mila euro sia riferito alla singola unità immobiliare (96 mila per l’abitazione, 96 mila per la pertinenza), l’Agenzia delle Entrate sostiene che debba essere riferito all’abitazione e alle pertinenze considerate unite.
Se i lavori sono la prosecuzione di interventi già iniziati, nel calcolo totale delle spese ammesse occorre tenere conto anche di quelle sostenute  negli anni precedenti. Ma se per una medesima abitazione  si proseguono lavori già iniziati e allo stesso tempo si iniziano lavori nuovi, il massimo annuale di spesa agevolata non può andare oltre i 96 mila euro.
Tale limite è anche un massimo annuale per ogni casa.
Prima dell’inizio dei lavori, non c’è bisogno di inviare la comunicazione al Centro operativo di Pescara. Non c’è l’obbligo di scrivere sulla fattura il costo della manodopera: è sufficiente pagare nel periodo agevolato le spese con un bonifico che deve riportare la causale del pagamento e il codice fiscale del beneficiario del bonifico e del fruitore dell’agevolazione.
Dopo il 30 giugno 2013 tutte le agevolazioni per recupero edilizio e risparmio energetico ritornano al 36%.

Ma quali sono le categorie di interventi che si possono detrarre al 50%?
Caldaie. Si può portare in detrazione una spesa massima di 60 mila euro, con una detrazione massima di 30 mila euro;
Pannelli solari. La spesa massima è di 120 mila euro, l’importo massimo da portare in detrazione è 60 mila;
Pareti, pavimenti e finestre. Spesa massima: 102 mila. Detrazione massima: 60 mila;
Riqualificazione energetica. 200 mila è l’importo massimo agevolabile, 100 mila l’importo detraibile.

Il Decreto Crescita, prevede quindi che la procedura tipica del 36% venga utilizzata anche per spese sostenute per l’efficienza e il risparmio energetico: si può detrarre il 36% (dall’inizio del 2012 fino a quando entra in vigore il Decreto Crescita) o il 50% (da quando entra in vigore il Decreto Crescita fino al 30 giugno 2013).

2) Agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica
Niente cambia sugli interventi agevolabili rispetto al precedente decreto. Sono agevolabili:
interventi di riqualificazione degli edifici, solo se si raggiunge un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non più alto dei limiti fissati dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008. L’indice di prestazione energetica cambia a seconda se l’immobile è residenziale o meno e in base alla zona climatica in cui si trova l’edificio. Tale indice si calcola sull’intero edificio, non sulle porzioni di esso;
interventi sugli involucri, cioè sulle strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), verticali (facciate esterne) e sulle finestre (infissi compresi). Il parametro che determina la possibilità o meno di godere dell’agevolazione è la dispersione di calore (trasmittanza termica, U). Rientrano in questa tipologia di interventi agevolabili anche le sostituzioni di portoni d’ingresso;
pannelli solari per la produzione di acqua calda. I pannelli devono avere una garanzia minima di 5 anni e devono essere conformi alle norme UNI EN 12975 o 12976. Rientrano in questa categoria di installazioni agevolabili anche i sistemi termodinamici a concentrazione solare;
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale già esistenti con impianti di caldaie a condensazione, con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia. In edifici che non avevano climatizzazione invernale, l’installazione non è agevolabile.Deve essere messo a punto anche il sistema di distribuzione dell’impianto. Rientrano in questa categoria di interventi agevolati anche le sostituzioni di scaldabagni con pompe di calore per la produzione di acqua calda sanitaria.

Redazione Tecnica

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