Le novità dell’adeguamento della procedura Docfa, ora disponibile nella sua versione 4.00.5 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, spiccano tra le indicazioni fornite dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 16/E del 1° luglio 2019, relativa alle modifiche dei criteri di classamento degli immobili portuali (di cui ai commi 578, 579 e 580 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2018, L. 205/2017).
Al momento, l’utilizzo del software aggiornato è obbligatorio solo per l’attribuzione della categoria catastale a date tipologie di unità immobiliari, site nell’ambito dei porti di cui all’elenco contenuto nell’Allegato A della L. 84/1994 (ovvero dei porti definiti “di rilevanza economica nazionale ed internazionale”, di competenza delle Autorità di sistema portuale): vale a dire, per gli immobili di nuova costruzione che rientrano nelle casistiche di cui al comma 578, nonché per le revisioni del classamento delle stesse tipologie di immobili preesistenti, di cui al comma 579.
Per tutte le altre dichiarazioni, è ancora possibile utilizzare la versione Docfa 4.00.4, fino al 30 giugno 2020.
Catasto: le novità
Legge di bilancio 2018 e Circolare 16/E: le novità
Occorre innanzitutto sottolineare che l’ampio lasso temporale intercorso tra l’introduzione delle norme ex Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), e l’emanazione della Circolare 16/E, non è frutto di un errore. Le innovazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 in tema di classamento degli immobili portuali, infatti, avranno effetto solo dal 1° gennaio 2020.
In particolare, tali novità sono riassumibili come segue.
Il comma 578 dell’articolo 1 prevede che gli immobili costituiti dalle banchine, dalle aree scoperte e dai depositi adibiti a operazioni e servizi portuali, dalle connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, nonchè dalle aree e banchine destinate al servizio passeggeri, se ubicate nei porti sopra citati, sono da censire a catasto nella categoria a destinazione particolare E/1, a decorrere dal 1° gennaio 2020 (con specifica, ulteriore indicazione delle “destinazioni d’uso” di nuova introduzione, ex paragrafo 2.1 della Circolare, di “stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei”, o “banchine e aree scoperte”, o “depositi strettamente funzionali alle operazioni e servizi portuali”, o “depositi doganali”).
Al riguardo, la Circolare è estremamente dettagliata nel delineare il perimetro di applicazione della novità in tema di classamento (con le relative conseguenze in punto rendita, fiscalmente rilevante). In particolare, la puntuale definizione della natura, della destinazione d’uso e della ubicazione degli immobili interessati dall’inclusione nella categoria E/1, consente di escludere dalla modifica delle rendite quegli immobili, pur ubicati all’interno del perimetro dei porti, che risultano destinati alla residenza delle persone (abitazioni, alberghi), alla vendita delle merci (negozi, duty-free, ma anche bar e ristoranti), all’uso ufficio, all’utilizzo come caserma; e anche i capannoni destinati alle attività di costruzione e manutenzione di navi e natanti, nonché le aree adibite a parcheggio a raso e gli autosilos.
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Nel ricordare, in proposito, che le aree portuali di riferimento sono quelle delineate dai relativi strumenti di pianificazione portuale in vigore, bisogna dire che sono esclusi dal classamento in categoria E/1 anche tutti gli immobili siti all’esterno dei perimetri portuali, anche se adibiti alle operazioni e ai servizi oggetto della norma; così come ne sono esclusi i depositi doganali, se collocati in porti minori non compresi nell’Allegato A della L. 84/1994.
In particolare, quanto alle unità immobiliari adibite a deposito portuale, l’atto di prassi precisa che la categoria E/1 può riguardare i soli depositi “strettamente funzionali alle operazioni portuali” e che i depositi “doganali”, siti nei porti di interesse, ricadono in tale definizione ipso facto.
Aggiornamento catastale e classamento
Il comma 579 dispone invece che, per le unità immobiliari ricadenti nelle tipologie di cui sopra già censite a catasto in una categoria diversa dalla E/1, è consentito ai soggetti interessati (ovvero gli intestatari catastali e anche gli eventuali concessionari privati degli immobili di natura demaniale) di presentare, già nel corso dell’anno 2019, atti di aggiornamento catastale per la revisione del relativo classamento, nel rispetto dei nuovi criteri di cui al comma 578. In ogni caso, la norma prevede espressamente che gli effetti fiscali del nuovo classamento decorreranno solo dal 1° gennaio 2020: e questo all’evidente scopo di realizzare l’uniformità del classamento catastale tra le unità immobiliari già iscritte in catasto, e quelle oggetto di dichiarazione di nuova costruzione o di variazione.
Classamento delle nuove costruzioni
Infine, il comma 580 prevede che, per le dichiarazioni di “nuova costruzione” ex art. 28 RDL 652/1939 presentate in catasto nel corso del 2019, relative alle unità immobiliari di cui sopra, i criteri di classamento di cui al comma 578 non trovino applicazione: con la conseguenza che continueranno a trovare luogo i precedenti criteri di determinazione delle rendite. Tuttavia, l’impossibilità di proporre direttamente il classamento della nuova costruzione nella categoria E/1 trova il suo bilanciamento nella previsione, per cui gli uffici dell’Agenzia delle Entrate/Territorio procederanno d’ufficio alla successiva revisione, in applicazione dei nuovi criteri, entro il 31 marzo 2020 e con effetto al 1° gennaio 2020 (a meno che gli intestatari catastali o i concessionari non abbiano già presentato, a tal fine, uno specifico atto di aggiornamento catastale nel 2019, ai sensi del precedente comma 579).
DOCFA 4.00.5: quali sono le novità
In coincidenza con l’emanazione della Circolare 16/E, il sito internet dell’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova versione del software per la redazione degli atti di aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano Docfa, versione 4.00.5.
L’aggiornamento recepisce le indicazioni sulla compilazione e sull’invio telematico degli atti, unitamente alle istruzioni operative. L’aggiornamento della procedura consente di monitorare sia le dichiarazioni di variazione delle unità immobiliari già censite, sia quelle relative alle nuove costruzioni.
È anche disponibile, sempre sul sito delle Entrate, il modello di dichiarazione sostitutiva da allegare agli atti di aggiornamento presentati in catasto, per la revisione del classamento dei depositi diversi da quelli doganali.
Come è noto, il Documento Catasto Fabbricati è il software da utilizzarsi per compilare il modello di dichiarazione all’Agenzia delle Entrate/Territorio, circa l’edificazione di nuovi immobili e la variazione nello stato di quelli già esistenti, se influente sul classamento o sulla consistenza dell’unità immobiliare. Il modello è da inoltrare telematicamente tramite la piattaforma Sister entro trenta giorni dal momento in cui i fabbricati sono abitabili o servibili o comunque dalla data di ultimazione della variazione nello stato di unità immobiliari già censite; a pena di sanzioni in caso di invio ritardato.
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