È nella sede della sesta Commissione Finanze che sono in discussione le proposte di legge n. 1429,1904 e 1918, che nella seduta del 9 luglio sono state accorpate in quanto affini per materia. Questo il titolo: Disposizioni per la semplificazione della tassazione immobiliare mediante l’unificazione dell’imposta comunale sugli immobili e l’abolizione dei tributi per i servizi indivisibili.
Lo scopo principale della nuova IMU è la fusione con la TASI. Oltre a questo, il disegno di legge punta a una riduzione della tassazione che si accompagna a una (sperata) semplificazione. Cos’altro contiene la proposta di legge? Vediamolo punto per punto.
Nuova IMU, cosa prevede il disegno di legge?
Il disegno di legge propone:
– una riforma dell’imposizione immobiliare locale, unificando le due attuali forme di prelievo, l’imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI). Questo, raccogliendo la disciplina in unico testo;
– di non cnosiderare gli immobili inagibili, terreni incolti, immobili sfitti;
– l’attribuzione di una rendita più equa per immobili strumentali e commerciali, che ora sono sopra i valori di mercato;
– una semplificazione di applicazione dell’imposta, ad oggi complessa e intricata;
– l’invio, da parte dei comuni, a tutti i contribuenti, di un bollettino precompilato, con modello uniforme e semplificato di delibera.
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Quali categorie sono esenti dalla nuova IMU?
Saranno sicuramente esentati dalla nuova IMU:
– gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, dalle regioni, dalle Atti Parlamentari, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
– i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
– i fabbricati con destinazione ad usi culturali;
– i fabbricati destinati esclusivamente ad attività religiose;
– i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
– i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta.
Anche i terreni agricoli che corrispondono alle seguenti caratteristiche saranno esenti:
– se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali;
– se localizzati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della legge 448/2001;
– se la destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, è immutabile;
– se ricadenti in aree montane o di collina.
In quali casi la base imponibile è ridotta?
Il disegno di legge prevede che nuova IMU legata al possesso di immobili, eccetto l’abitazione principale, sempre che sia un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
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Ricordiamo che la base imponibile dell’importo è costituita dal valore degli immobili: per quelli accatastati, il valore risulta da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto (valide al 1° gennaio dell’anno di imposizione), rivalutate del 5%.
Ecco invece i casi per cui la base imponibile si riduce del 50%:
– per i fabbricati di interesse storico o artistico;
– per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, quindi di fatto non utilizzati nel periodo dell’anno in cui valgono tali condizioni. Per dichiarare un immobile inagibile o inabitabile, è necessario un accertamento da parte dell’ufficio tecnico del comune, e la perizia necessaria per la produzione della documentazione è a carico del proprietario.
– per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, sempre che il contratto sia registrato, che il comodante abbia un solo immobile in Italia e risieda (e dimori) nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
La deducibilità è ammessa anche ai fini delle imposte sui redditi per gli immobili strumentali.
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Scarica qui il disegno di legge completo
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