Navigando nella rete, ho trovato un saggio introduttivo sulla formazione degli insegnanti [1] che mi ha colpito. Infatti, nell’introduzione, era evidenziato l’obiettivo di migliorare la qualità e l’efficienza dell’educazione e della formazione; finalità che ho trovato in linea con il mio pensiero e che è diventato l’oggetto di questo articolo.
Quindi, se il concetto suesposto è valido per la scuola primaria, tanto più sarà attuale nel campo della nostra materia che dovrà essere erogata a soggetti che, se non adeguatamente educati alla sicurezza e alla formazione, potranno essere vittime di incidenti o mancati infortuni [2]. A completamento dell’introduzione al tema, si giunge a cercare di definire la figura del formatore, sia come professionista sia come persona in grado di fornire quella componente necessaria affinchè la prevenzione e la protezione abbia un senso nel luogo di lavoro. Sulla stessa linea ispiratrice, si avvisa il gentile lettore che sono previsti altri miei scritti sulla formazione e sulla didattica in generale.
Formatore per la sicurezza nei luoghi di lavoro: chi è?
Nel dizionario della lingua italiana troviamo, alla voce formatore, la seguente definizione: il formatore è (n.d.r.)“chi forma, chi dà forma a qualche cosa; in particolare, nella scultura, chi esegue il calco in gesso di una statua; in fonderia, operaio addetto alla formatura; in varie attività industriali e artigiane, chi è addetto a dare agli oggetti in fabbricazione la forma voluta” [3].
Nel nostro caso, colui che si dedicherà a tale missione, dovrà avere dei requisiti che sono esplicitati in norme di legge che verranno solo indicate, ma non analizzate nel dettaglio, per ovvi motivi di spazio concessomi, in questa circostanza, dall’Editore.
Formatore per la sicurezza, quali sono i riferimenti normativi?
Innanzitutto i riferimenti normativi per il formatore per la sicurezza sul lavoro sono:
- Lgs. 81/2008, art. 6, comma 8, lettera m‐bis);
- Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 [4];
- Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, che ha indicato i criteri di qualificazione della figura del formatore, apportando anche modifiche di altri accordi approvati precedentemente.
Formatore per la sicurezza, requisiti minimi
Quindi, al fine di conseguire il titolo di docente-formatore, i requisiti minimi che l’interessato dovrà possedere per esercitare tale funzione, saranno previsti dal decreto interministeriale sopracitato che recita… elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento”.
Inoltre, proseguendo oltre nel perimetro della conoscenza per il formatore, egli dovrà essere in possesso di tre requisiti fondamentali che sono l’esperienza, la conoscenza e la capacità didattica in linea con l’area tematica di riferimento [5]. Alle tre aree tematiche, si accosta un prerequisito fondamentale, ovvero l’aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Da tale prescrizione, vengono esclusi i titolari, datori di lavoro, che svolgono attività formativa all’interno della propria azienda, in aggiunta, occorre soddisfare almeno uno dei sei criteri di qualificazione previsti, di cui rimandiamo alla lettura nel sito riportato in nota [6].
Ecco che, alla fine, abbiamo delineato chi è il formatore e la preparazione della quale dovrà essere provvisto, oltre a una grande passione per la materia della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro che dovrà trasparire, nel tempo, durante le innumerevoli presentazioni, ma attenzione! È necessario che vi sia un “sincero trasporto”.
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Formatore per la sicurezza: difficoltà
Difficoltà di comunicazione e resistenze psicologiche individuali (cenni)
Troppo spesso la materia della sicurezza sui luoghi di lavoro non è ben accettata da coloro che ne devono trarre, invece, i benefici. Infatti, molte volte mi sono trovato di fronte a dipendenti che si presentavano in aula con un atteggiamento poco incline a recepire nozioni sulla sicurezza, credendo che solo gli argomenti strettamente professionali fossero sufficienti per il lavoro di tutti i giorni.
Allora, è lì che il formatore dovrà “sfoderare ogni tipo di esempio” da ancorare a un fatto reale di servizio, facendo comprendere che, anche nella quotidianità, la sicurezza è sempre presente e riveste un ruolo centrale; inoltre, bisognerà costruire un contenuto allettante che farà stare in suspense l’uditorio, concludendo ogni singola partizione possibilmente con una “morale” e, cosa fondamentale, inserendo un numero adeguato di immagini, ricordando il detto: un’immagine vale più di mille parole!
L’appagamento per il formatore si avrà alla fine, quando i discenti lasceranno l’aula soddisfatti di aver avuto una lezione utile e che troverà riscontro ogni giorno e in qualsiasi circostanza; tale soddisfazione toccherà il culmine quando il riconoscimento del discente si concretizzerà in messaggi di ringraziamento, come è accaduto più volte anche al sottoscritto.
Formatore per la sicurezza: cosa deve comunicare a chi lo ascolta?
Ogni operatore della sicurezza, nella sua qualità di formatore, dovrà occuparsi più che altro di fornire all’uditorio una buona “qualità della formazione” e non una mera formalità finalizzata al rilascio dell’attestato previsto dalla legge; anche perché una formazione efficace è sicuramente una misura di tutela per la salute e sicurezza dei lavoratori [7].
Insomma, questo servizio è un processo educativo che si attua nel primario interesse sia del lavoratore sia dell’azienda; pertanto ci si auspica che la sensibilità di coloro che operano nel campo, sia tale da comprendere l’importanza della disciplina sulla sicurezza, così da agevolarne la partecipazione in un’ottica di crescita d’impresa.
Note
[1] Rita Minello. Università Cà Foscari, Venezia. Supplemento Formazione & Insegnamento IX-3- 2011. Saggio introduttivo. Per una formazione degli insegnanti, che si confronta con le nuove prospettive della ricerca pedagogica.
[2] Si ricordino gli artt.36 e 37 del D.L.vo 81/2008. Informazione, formazione e addestramento.
[3] Treccani.Dizionario della lingua italiana.
[4] Il Decreto Interministeriale in questione è stato emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del d.lgs. n. 81/2008.
[5] Ricordiamo che con il Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, vengono definite tre aree tematiche di riferimento, ovvero, l’area normativa/giuridica/organizzativa, quella relativa ai rischi tecnici/igienico-sanitari e l’area relativa alle relazioni/comunicazione.
[6] Scarica qui il documento “Formatori alla salute e sicurezza scheda requisiti per la valutazione”
[7] Vedi Enrica Sgaramella. Vigilanza sulla formazione SSL tra norma e realtà. Rivista: Punto Sicuro. Formazione e vigilanza: quando la formazione non è conforme? numero del 22 maggio 2019.
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