Il Direttore dei lavori non è tenuto ad essere costantemente presente in cantiere e a rilevare tutto quanto eseguito (come al microscopio). Citazione dalla sentenza n. 23140/2019 depositata ieri, che ben intona il problema generale: i compiti del Direttore dei lavori e le sue responsabilità. Purtroppo le conseguenze dirette del caso in cui il DL non adempia ai suoi obblighi ricadono sui lavoratori: e, in evenienze eccezionali (ma ancora percentualmente troppo rilevanti), ci scappa il morto.
Come nel caso esaminato dalla sentenza del 28 maggio che sembra banalmente riconducibile al motto “meglio prevenire che curare”. Ma come?
La risposta della Cassazione alla sentenza 23140 è l’occasione per parlare di sicurezza in cantiere e quali obblighi spettano al DL: in esame è l’accusa di omicidio colposo che vede coinvolto il titolare di un’impresa edile che non ha approntato i parapetti anti-caduta, “provocando” poi l’incidente mortale di un operaio che lavorava a un’altezza superiore ai due metri. Di chi è la “colpa”?
Direttore dei lavori, quali sono i suoi obblighi?
Per comodità, noncuranza, spesso in cantiere si “dimentica” quanto sia importante la sicurezza: il Direttore dei lavori, ricordiamo, contrae un’obbligazione di mezzi che consiste in uno specifico impegno del professionista nell’assolvere le mansioni assegnate con la diligenza necessaria e richiesta per garantire la corretta esecuzione dell’opera.
Ma nel caso dell’adozione di parapetti anti-caduta, spetta al Direttore dei lavori o al committente occuparsene? Il dubbio viene consultando la legge 494/1996 e il DPR 222/2003 sul tema del Psc.
La Cassazione dice che la normativa richiamata è stata adottata per ampliare, non certo per restringere, la sfera di tutela del lavoratore e dei luoghi di lavoro per cui i vari piani come ad esempio il Piano di sicurezza e coordinamento redatto dal committente o dal responsabile dei lavori, il Piano di sicurezza sostitutivo redatto dall’appaltatore o dal concessionario e il Piano operativo di sicurezza, redatto da ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici sono “strumenti che all’evidenza non si sostituiscono, ma si integrano, nell’ottica di una sicurezza del cantiere che il legislatore tende a garantire sempre con maggiore rigore.
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Impugnando la normativa, l’imprenditore citato nella sentenza 23140/2019 ha cercato di dimostrare valere che i parapetti non sarebbero stati necessari poiché gli operai avevano in dotazione le cinture si sicurezza.
Per la Cassazione però, la motivazione non è stata sufficiente e ha dichiarato che appellarsi alla presenza delle cinture di sicurezza non basta. Perché, citiamo dalla sentenza, in caso di lavorazioni eseguite ad altezza superiore a due metri [l’obbligo del datore di lavoro] di apprestare impalcature, ponteggi o altre opere provvisionali, non può essere sostituito dall’uso delle cinture di sicurezza, previsto solo sussidiariamente o in via complementare.
Lavoratore negligente?
L’operaio, secondo la tesi presentata, avrebbe dimostrato negligenza durante le fasi lavorative, in quanto durante lo srotolamento di una guaina impermeabilizzante era posizionato di spalle all’esterno [rispetto alla palazzina] così via via avvicinandosi sempre di più al margine, dal quale era , infine, purtroppo precipitato.
La Cassazione puntualizza e ricorda che il comportamento negligente del lavoratore infortunato non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro. Questo perché a monte l’evento ha visto l’insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente.
In pratica la “colpa” diretta non è del DL, ma la sua inadempienza nell’assicurare la sicurezza necessaria durante le fasi di cantiere.
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In conclusione, l’uso delle cinture di sicurezza è una misura di carattere generale e obbligatoria da adottare in tutti i casi in cui il lavoratore sia esposto al rischio di caduta dall’alto. Va escluso soltanto il caso particolare in cui siano presenti impalcati di protezione e parapetti idonei che scongiurano del tutto il rischio di caduta.
Di conseguenza l’esonero dalla protezione delle cinture non è previsto se i parapetti sono idonei soltanto a facilitare il lavoro o ad attenuare il rischio di caduta.
Scarica qui la Sentenza 23140/2019
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