Il Regime Forfettario vuoi provare? Dall’Ordinario il passaggio puoi fare!

Approfondimento sulla circolare 9 delle Entrate: come si fa e quali sono i requisiti per il passaggio?

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A quanto pare ci sarà un vero e proprio esodo di p.iva dal regime ordinario o semplificato verso quello forfettario. Questa la “terra promessa” comunicata da Agenzia delle Entrate nella circolare numero 9: dal 2019 è possibile questo passaggio per tutti coloro che non sono arrivati a un ammontare pari o superiore a 65 mila euro. Il regime forfettario era stato introdotto dalla Legge di Stabilità del 2015, ma solo poco tempo fa è stato modificato dalla legge di Bilancio 2019. Ora che avete le valigie pronte, volete sapere come si fa ad accedere?

Regime forfettario, come si entra?

Grazie alla legge di Bilancio 2019, se siete sotto la categoria di contribuenti in regime semplificato perché non avevate i requisiti e le caratteristiche per l’applicazione del regime forfettario, potete ora passare a quest’ultimo senza obbligo di comunicazione né esercitare una specifica opzione. Questo, poiché sono venute meno le clausole che a monte vi avevano escluso dal forfettario.

Avevate forse deciso di sottostare nel regime semplificato pur avendo le carte in regola per quello forfettario? Anche a voi spetta il passaggio senza dover attendere tre anni come di norma è previsto. Vale lo stesso discorso se nel 2018 eravate in regime ordinario.

Cambia la soglia minima?

L’Agenzia delle Entrare si spiega anche su questo punto, sempre nella circolare 9: potrete rimanere nel regime forfettario anche se avete superato la soglia dei 30 mila euro complessivi (considerando come data di riferimento il 31 dicembre 2018) facendo però attenzione a non superare i 65 mila euro considerati come nuovo limite raggiungibile. Per sapere se avete superato il limite previsto dovete tenere conto del regime contabile applicato nell’anno di riferimento.

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Se come contribuenti esercittea più attività corrispondenti a molteplici codici Ateco, per accedere al regime forfettario dovrete invece riferirvi alla sommatoria di ricavi e compensi relativi alle attività esercitate.

Chi non può applicare il forfettario?

Sarete i primi a non poter beneficiare del regime forfettario se siete esercenti di attività d’impresa, arti o professioni e partecipate (mentre provvedete all’esercizio dell’attività), ad altre società di persone, associazioni o imprese familiari, oppure se controllate società a responsabilità limitata che eseguono attività riconducibili a quella da loro svolta proprio in regime forfettario.

Altra categoria non ammessa nel forfettario: le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con cui sussistono relazioni lavorative o che erano intercorse nei due precorsi periodi di imposta. Tra questi sono esclusi gli ex praticanti che intraprendono nuova attività a seguito della prova obbligatoria per poter esercitare l’esercizio di arti professioni.

Cosa devono sapere i nuovi forfettari?

Se avete p.iva e non avete superato la soglia dei 65 mila nell’anno precedente, potete aderire al regime e applicare al reddito che avete percepito forfettariamente, imposta unica pari al 15%. Questa è sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali, e anche dell’Irap. Se invece avete una start-up l’imposta sostitutiva è pari al 5% per i primi cinque periodi di imposta (a patto che la vostra “ditta” rispetti determinate condizioni).

Un utile memorandum: la legge, in base alla tipologia di attività esercitata, applica un coefficiente di redditività che serve poi per il calcolo del reddito imponibile. La circolare 9 dell’Agenzia delle Entrate appunta che le spese sostenute per esercitare l’attività rilevano sulla percentuale di redditività; sono invece detraibili dal reddito i contributi previdenziali obbligatori per legge.

Altra cosa da tenere a mente per chi aderisce al forfettario: non bisogna addebitare l’imposta sul valore aggiunto in fattura, né perseguire obblighi di liquidazione e versamento sempre dell’imposta, e nemmeno si hanno obblighi contabili o dichiarativi. Non dimentichiamo un dato fondamentale: non è obbligatoria la fatturazione elettronica (perentaria solo nei confronti delle PA). In questo regime inoltre i contribuenti sono esclusi dagli indicatori sintetici di affidabilità (Isa), non subiscono ritenute d’acconto e sono esonerati dall’applicarle.

Dopo questa lunga serie di non-obblighi, dobbiamo purtroppo elencarvi alcuni vincoli che dovrete (o dovrete continuare) ad assolvere per sottostare al regime forfettario.
Necessario è numerare le fatture, conservarle, certificare i corrispettivi, versare l’Iva per operazioni in cui il contribuente risulta debitore di imposta (dopo aver adeguato l’importo della fattura con indicata l’aliquota e l’imposta stessa).

Fine della storia, al momento, e benvenuti nel forfettario!

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L’ebook contiene l’analisi delle novità e delle proroghe per l’edilizia e i professionisti tecnici contenute nella Legge di Bilancio 2019 (L.145/2018) e del collegato D.L. fiscale (D.L.119/2018): • Proroga delle detrazioni per gli interventi in edilizia (“Bonus casa”)• “Bonus verde” • Novità IMU immobili strumentali • Regime forfettario• Credito d’imposta per interventi sugli edifici pubblici (rimozione amianto, contrasto al dissesto idrogeologico, realizzazione o ristrutturazione di parchi, recupero di aree dismesse)• Estensione degli incentivi di “Resto al Sud” • Fatturazione elettronica obbligatoria (con approfondimento sul D.L. fiscale)

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Redazione Tecnica

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