Bonus ristrutturazioni, è obbligatorio comunicare con ENEA?

L’Agenzia chiarisce che la mancata o tardiva trasmissione a Enea delle informazioni non esclude la detrazione

Lisa De Simone 23/04/19

Alla fine anche l’Agenzia delle entrate se n’è accorta: l’obbligo di comunicare all’ENEA i dati per il bonus casa è del tutto inutile e anacronistico. E quindi sì alla detrazione anche per chi non ha fatto nessuna comunicazione. A chiarirlo in via ufficiale la risoluzione 46 del 18 aprile scorso, emanata in accordo con il Ministero dello sviluppo economico.

 

Bonus ristrutturazioni, comunicare con ENEA sì o no?

Decisione condivisa con il Mise

Nella risoluzione l’Agenzia chiarisce dunque che la mancata o tardiva trasmissione all’Enea delle informazioni sui lavori di ristrutturazione che comportano risparmio energetico non fa venir meno il beneficio della detrazione fiscale.  Condividendo un parere espresso dal Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia mette dunque nero su bianco che la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, seppure obbligatoria per il contribuente, non determina, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

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Norme datate

A stabile l’obbligo di comunicazione era stata la legge di Bilancio 2018, in riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativi al risparmio energetico, compreso l’acquisto di caldaie e condizionatori, e per  l’acquisto di elettrodomestici in classe energetica A+ (classe energetica A per i forni), nell’ambito del bonus mobili. Un obbligo aggiuntivo e del tutto inutile però perché – come avevamo sottolineato  in passato – oggi come oggi è impossibile trovare sul mercato apparecchi con caratteristiche diverse da quelle richieste per ottenere il bonus per il risparmio energetico. Le caldaie non a condensazione, ad esempio, sono fuori mercato dal 2015, per i forni sono ammessi gli apparecchi almeno di classe A, mentre per gli altri elettrodomestici la classe deve essere almeno A+, ma in realtà la classe di efficienza energetica A+ è il minimo per i frigoriferi e i congelatori commercializzabili dal 1° luglio 2012, mentre per gli altri apparecchi la classe A è obbligatoria dal 2011. A che pro, quindi, comunicare questi dati?

Meglio tardi che mai

Evidentemente a questo punto anche le Entrate si sono accorte dell’inutilità della richiesta di un adempimento burocratico aggiuntivo. E quindi l’obbligo resta, ma se non si rispetta la detrazione non viene comunque messa in discussione.

Lisa De Simone

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