Rappresentante dei Lavoratori: quali sono, precisamente, i suoi compiti?

La consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e la sua formazione. Cosa deve fare?

Danilo Rigoli 10/04/19

Questo mese proseguiamo il tema delle attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito RLS), come previsto dal già menzionato art.50 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, Testo Unico sulla Sicurezza.

L’altra volta avevamo terminato con la consultazione dei RLS in merito all’organizzazione della formazione e tanto altro ci sarebbe da dire, atteso che l’argomento si presta a un’ampia trattazione. Riprendiamo allora dalla lett. g) dell’art.50 dlgs cit, laddove si stabilisce che i RLS devono ricevere una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37 dello stesso Decreto.

Rappresentante dei Lavoratori: tutti i compiti

Tale norma si collega al fatto che il RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi, degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni, delle facoltà riconosciutegli e non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività.

Inoltre, nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

RLS: che formazione deve avere?

Tornando, però alla formazione del RLS, nella prima parte avevo affermato che questa figura, molte volte, non ha la conoscenza adeguata per sostenere tesi che, puntualmente, vengono “smontate” dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (di seguito RSPP) o da altri attori della sicurezza sicuramente più preparati.

Quindi, appare necessario che il RLS sia informato e soprattutto formato, affinchè possano dare un contributo fattivo all’azienda in materia di sicurezza. Infatti, mentre per l’informazione non si hanno dei “paletti orari” da rispettare ma solo un riscontro documentale, ai fini dell’avvenuta erogazione delle nozioni, per la formazione, invece, ci si deve attenere a quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 [1] che prevede, oltre a un numero prefissato di ore[2], anche il rilascio di un attestato finale[3] a comprova del bagaglio di conoscenza acquisito dal lavoratore nella circostanza.

La consultazione dei RLS e la riunione periodica

Com’è noto, all’art. 35 del D.L.vo 81/2008 è disciplinata la riunione periodica [4], dove tra i tanti attori della sicurezza, sono anche invitati i RLS (art.50, n.1, lett.l , D.L.vo cit.).

Oramai è noto che tale riunione dovrà essere indetta almeno una volta l’anno o in occasioni particolari dove ci saranno momenti di confronto in cui si individueranno buone prassi finalizzate a ridurre l’incidenza sia degli incidenti o mancati eventi dannosi per il prestatore di lavoro.

Premesso ciò, visto il “carattere sindacale” dei RLS, questi sono visti dal Datore di lavoro come un contraltare negativo all’azienda, invece è necessario “trattare” con loro in maniera costruttiva, allora avremo una partecipazione che, se scevra da qualsiasi pregiudizio, potrà essere senza ombra di dubbio utile al miglioramento della sicurezza sul luogo di lavoro.

Al contempo i RLS riceveranno le informazioni suffragate anche dalla documentazione aziendale [5] inerente alla valutazione dei rischi, alle misure di prevenzione poste in essere, nonché quelle riguardanti le sostanze e le miscele pericolose, le macchine, gli impianti, l’organizzazione del lavoro e degli ambienti dove si svolge la prestazione, agli infortuni e alle malattie professionali (art.50, n.1, lett.e , D.L.vo cit.).

Tutto ciò servirà per promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, facendo proposte in relazione all’attività preventiva (art.50, n.1, lett.h, m, D.L.vo cit.) in generale.

A questo punto della trattazione, attesa la chiarezza delle parti che presenterò successivamente, le lascerò alla libera interpretazione del lettore. Infatti, alla lettera n) si evidenzia che il RLS avvertirà il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; sempre lo stesso (lett.i) formulerà osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, per le quali è, generalmente, sentito ricevendo (lett.f) le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.

Il RLS, inoltre, potrà fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Da ultimo, ma non meno importante, si afferma che i RLS saranno consultati per la designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all’evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente, attesa la particolare relazione tra DL e RLS ai fini della sicurezza in generale.

Prima di concludere questo scritto, volevo precisare che ai nn. 3, 5, 6 e 7 sono rappresentati i diritti, i doveri nonchè le incompatibilità del RLS che, a mio sommesso avviso, anche qui non necessitano di ulteriori argomentazioni rispetto a quelle espresse dalla lettera della legge.

In conclusione, come sempre, attesa la disponibilità di spazio che mi viene concesso, ho dovuto purtroppo sintetizzare un argomento importante come la consultazione ex art.50 D.L.vo citato che, invece, meriterebbe più attenzione e che mi riprometterò di riprendere nei successivi articoli, al fine di fornire dettagli per il volenteroso lettore.

Note

[1] Marco Masi. “Formazione. Firmato l’Accordo Stato- Regioni”, sulla Rivista Ambiente & Sicurezza, n.15 del 10 agosto 2016
[2] Per la precisione 12 ore: di cui 4 per la parte generale e 8 per quella specifica.
[3]Premesso che per ogni dipendente della Polizia di Stato vi è un documento denominato foglio matricolare dove è riassunta per argomenti la “vita lavorativa” dello stesso, quando si consegue l’attestato di avvenuta formazione ex D.L.vo 81/2008, questo non è soggetto a iscrizione matricolare in quanto tale istruzione è un dovere del lavoratore; invece, s’iscriveranno a matricola i corsi che l’appartenente alla Polizia di Stato frequenterà con il superamento di un esame finale.
[4] Per una più ampia trattazione, vedi l’articolo Sopralluoghi e riunione periodica per la sicurezza sul lavoro
[5] In relazione a questo punto si rammenta anche quanto disposto dal n.4 dell’art.50, laddove il RLS, su sua richiesta e per l’espletamento della loro funzione riceve copia del DVR.

Danilo Rigoli

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