A cercar di superare la situazione di tensione all’interno del Governo è il premier Giuseppe Conte che decide di portare in Consiglio dei Ministri il Decreto Crescita la cui sorte era destinata ad un rinvio.
Nella serata del 4 aprile il Consiglio dei Ministri n.53 ha approvato il suddetto decreto “salvo intese”, cioè salvo possibili cambiamenti che dovrebbero interessare solamente il settore bancario (oggi il premier Conte dovrebbe incontrare le associazioni dei risparmiatori vittime delle crisi bancarie) e lasciare immutate tutte le parti relative al mondo dell’edilizia e professionisti tecnici.
Decreto Crescita, edilizia e professionisti: cosa cambia?
Ora vediamo quali sono le novità che apporterebbe tale decreto.
Il Decreto Crescita tratta temi svariati: dall’acquisto di case antisismiche, alla riduzione dell’Imu sui beni strumentali delle imprese, agli incentivi per l’efficienza energetica e sostegno ai Comuni, al welfare per i professionisti.
Investimenti in beni strumentali
L’articolo 1 prevede una maggiorazione del 30% dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi, fino a 2,5 milioni di euro, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, effettuati da professionisti e imprese.
Deducibilità IMU
All’articolo 1-ter la deducibilità dell’Imu sugli immobili strumentali delle imprese passa dal 40% al 60%.
Incentivi valorizzazione edilizia
All’articolo 6 vengono stanziati degli incentivi per la valorizzazione edilizia, in particolare, sino al 31 dicembre 2021 per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla loro demolizione e ricostruzione, anche con variazione della volumetria, e alla loro alienazione, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
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Estensione Sismabonus
All’articolo 7 si riprende il tema del Sismabonus con l’estensione alle zone 2 e 3 del bonus previsto solo per gli edifici in zona 1 dalla legge 3 agosto 2013. Chi comprerà un immobile in un edificio demolito e ricostruito, situato in una zona a rischio 1, 2 o 3, potrà ottenere una detrazione pari al 75% del prezzo se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o dell’85% se si ottiene invece il passaggio a due classi di rischio inferiore.
Incentivi per interventi di efficienza energetica e rischio sismico
L’articolo 9 arreca delle modifiche agli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico. Secondo quanto riportato dal decreto, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare di ricevere il contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento e a quest’ultimo verrà rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari ammontare, da utilizzare in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità. Ciò però ha scatenato parecchi malcontenti in quanto ne usufruirebbero soltanto le imprese operanti nel settore dell’energia dotate di sufficiente capienza fiscale ad assorbire i crediti fiscali trasferiti.
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L’articolo 10 porta delle nuove disposizioni per le aggregazioni d’imprese.
Sostegno a liberi professionisti
L’articolo 15 invece riporta delle misure al fine di sostenere le attività libero professionali e inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro. La norma prevede che gli enti di previdenza per i liberi professionisti, nel rispetto dei principi di autonomia, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell’esercizio della libera professione. Nella Relazione illustrativa vengono citate le misure che gli enti possono attivare:
- polizza sanitaria integrativa;
- tutela contro la disabilità o eventi di particolare gravità per il professionista o dei superstiti che vivano in condizioni di bisogno;
- ospitalità in case di riposo ed assistenza;
- tutela per la maternità e genitorialità;
- istituzioni di fondi di garanzia per favorire l’accesso al credito del professionista;
- tutela contro i rischi legati all’esercizio della professione (polizza RCP);
- sostegno al completamento degli studi, specializzazioni o master.
Rischio idrogeologico
L’art. 16 prevede inoltre che, con riferimento in materia di mitigazione rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza coi piani triennali di fabbisogni e in base alla sostenibilità finanziaria.
Semplificazioni in materia di edilizia privata
Il decreto prevede inoltre all’art. 26 (Semplificazioni in materia di edilizia privata) che per il 2019 e il 2020 i lavori di edilizia privata sui beni culturali potranno essere realizzati con il silenzio assenso della Soprintendenza, dunque nel caso in cui l’autorizzazione non venga rilasciata entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta, il via libera si intenderà acquisito.
Nella relazione illustrativa dell’ultima bozza del decreto si è aggiunta una modifica in cui si legge che continueranno ad essere applicati i commi 2 e 3 dell’articolo 22 che prevedono la sospensione del termine di conclusione del procedimento nel caso in cui la Soprintendenza chieda chiarimenti e integrazioni.
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Efficienza energetica e sviluppo territoriale: incentivi ai Comuni
L’art. 31 contempla i contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Il Ministero dello sviluppo economico (MISE) procede all’assegnazione automatica, in favore delle amministrazioni comunali, di contributi, nel limite massimo di 600 milioni di euro per l’anno 2019, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.
Tali contributi sono destinati a misure di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico negli edifici di proprietà pubblica o destinati all’uso pubblico, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché progetti in materia di mobilità sostenibile.
Il comune beneficiario può finanziare uno o più progetti, sempre che non abbiano ottenuto un finanziamento a valere su fondi privati, nazionali o strutturali di investimento europeo o abbiano usufruito di altri interventi come specificato al comma 4. Il contributo sarà attribuito a ciascuna amministrazione comunale sulla base della popolazione residente dal 1 gennaio 2018, partendo da 60mila euro, per i Comuni con popolazione fino a 2mila abitanti, e arrivando a 150mila euro nei Comuni con popolazione superiore a 100mila abitanti.
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