Il testo del decreto legge recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali” sintetizzato in “Sblocca cantieri” definisce un percorso che potrà essere attuato in tempi molto lunghi, soprattutto per quanto riguarda il nuovo quadro normativo immaginato.
Siamo di fronte ad un intervento prescrittivo, i cui contorni saranno più chiari dopo la pubblicazione in Gazzetta, caratterizzato da due ambiti molto diversi tra loro:
Nell’ambito delle integrazioni normative (prontamente applicabili) oltre ad una serie di inserimenti e specificazioni “minori”, rientrano anche delle modifiche che interessano:
– la possibilità di affidare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla base del solo progetto definitivo;
– l’obbligo di far precedere il progetto di fattibilità tecnica ed economica, per interventi con importo pari o superiore alla soglia comunitaria, dal documento di fattibilità delle alternative progettuali;
– estensione dell’importo della procedura negoziata per i lavori da 150.000 a 350.000 euro;
la possibilità di sostituire il DGUE con formulari standard;
– la sostituzione del riferimento alle Linee guida ANAC con il nuovo regolamento che dovrà essere emanato;
– l’inserimento, tra le spese tecniche del quadro economico, anche delle spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento;
– l’inserimento del comma 27 – octies all’articolo 216 del codice che stabilisce che fino all’entrata del nuovo regolamento (che dovrà essere redatto) si applicano gli atti adottati sulla base delle disposizioni previgenti;
– la possibilità di estendere l’applicazione criterio del minor prezzo agli affidamenti sotto soglia (con esclusione dei contratti relativi a servizi sociali e affidamenti di sevizi di architettura e ingegneria sopra i 40.000 euro);
– la specificazione del possesso dei requisiti per gli affidamenti congiunti della progettazione e esecuzione dei lavori;
– previsione della corresponsione diretta al progettista degli oneri di progettazione indicati in sede di offerta;
– permanenza dell’Albo dei Commissari di gara presso l’ANAC con possibilità di nomina anche da parte della stazione appaltante;
– soppressione del tetto massimo del 30 per cento per il punteggio economico;
– semplificazione dei sistemi di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia;
– introduzione dell’incentivo (articolo 113, comma 2 del codice) anche per le attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, verifica preventiva della progettazione;
– inclusione dei servizi e delle forniture nelle tipologie di affidamento (prima erano solo i lavori) riportate all’articolo 35, comma 18 del codice e a cui applicare l’anticipazione del 20%.
Per quanto riguarda la seconda fattispecie (quella relativa ai provvedimenti la cui emanazione richiederà tempi lunghi) lo “Sblocca cantieri” introduce:
– all’articolo 1 del codice il comma 7-bis che prevede l’emanazione del nuovo regolamento (che sostituirà le Linee guida ANAC) diventando l’unico strumento attuativo del codice dei contratti;
– all’articolo 23 del codice viene introdotta una sintetica integrazione degli elaborati che fano parte del progetto di fattibilità tecnica ed economica; tale aspetto pone in ulteriore evidenza la necessità di definire, quanto prima, gli elaborati che compongono i livelli della progettazione (decreto Mit mai emanato) e che, a questo punto, dovrebbero essere inseriti nel nuovo regolamento previsto;
– sempre al nuovo regolamento è, di conseguenza, demandata la regolazione, ancora mancante, della gestione contabile della direzione dei lavori, dei livelli di progettazione e della direzione dei lavori nei beni culturali e del
La prossima pubblicazione del decreto potrà chiarire, in modo definitivo, le ulteriori integrazioni introdotte durante la negoziazione finale che ha preceduto la pubblicazione e consentire di avere una visione più puntuale del nuovo quadro normativo del codice dei contratti in questa fase di transizione che dura, ormai, dal 2016.
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