Distanze minime, il Decreto Crescita le taglia

È la novità (un’altra) prevista dal dl. In settimana si saprà se è tutto vero…

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Ebbene sì, sembra saranno due le misure per l’edilizia privata previste nel testo del Decreto Crescita atteso al consiglio dei ministri in settimana.
Le possibilità vagliate sono in deroga alla previsione del noto Dm n.1444/1968 e interpellano tutte le tipologie di intervento sottoposte a tutela e la relativa opportunità di ridurre le distanze minime di trasformazione.
Insomma, questo dl è proprio una fabbrica di San Pietro, di seguito cerchiamo di venire a capo almeno di questa ultima bozza.

Distanze minime, per davvero saltano?

Non proprio…
Diciamo che rispetto a quanto dice l’articolo 9 del Dm n.1444/1968, il Decreto Crescita prevede che le disposizioni di cui al comma 2 e al comma 3 primo periodo dell’articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 si intendono applicabili limitatamente ai fabbricati ricompresi nella Zona territoriale omogenea C) di cui al numero 3 del comma 1.

Per quanto riguarda invece il comma 2, il dm 1444 prescrive una distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti relativamente ai fabbricati che ricadono in tutte le zone urbanistiche diverse dalle zone A (centro storico).
Pertanto, la misura del decreto intende applicare il limite dei 10 metri alle sole zone C (di espansione) con la conseguente eliminazione dello stesso per tutti i fabbricati ubicati nelle altre zone urbanistiche. Questa modifica conferirebbe, se approvata, un aumento di densità per le zone urbanistiche di trasformazione.

Per sapere cos’altro prevede il Decreto leggi Decreto crescita, odor di incentivi per chi demolisce e poi ricostruisce

Qual è l’altra misura prevista per semplificare l’edilizia privata? Si richiama quanto scritto nell’articolo 21 comma 4 del Codice dei beni culturali e riguarda gli interventi per i quali si richiede l’autorizzazione della Soprintendenza. Nello specifico si tratta dell’autorizzazione per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali. Il vincolo temporale previsto dal Decreto Crescita è relativo al biennio 2019-2020, e considera il silenzio assenso per il rilascio dell’autorizzazione: se entro 90 giorni la Soprintendenza non da alcuna comunicazione, l’autorizzazione è automaticamente acquisita.

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Redazione Tecnica

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