Dispositivi protezione individuale (DPI), OK al decreto

L’obiettivo è semplificare, rendere più sicuro il mondo del lavoro e chiarire il quadro esistente per l’immissione sul mercato dei DPI.

Il Consiglio dei ministri ha dato l’ok definitivo al decreto legislativo che modifica e adegua la normativa nazionale per quanto riguarda il DPI dispositivi di protezione individuale alle disposizioni del regolamento europeo UE 2016/425.

Cosa contiene il decreto? L’obiettivo è semplificare e chiarire il quadro esistente per l’immissione sul mercato dei DPI, migliorare la trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle misure esistenti.

Tenendo anche conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, nel testo sono stati inseriti:
– il coordinamento con le disposizione generali in materia di mercato, sicurezza e conformità dei prodotti;
– l’inclusione, nell’ambito di applicazione della nuova disciplina, di alcuni prodotti sul mercato che svolgono una funzione protettiva per chi li utilizza;
– la responsabilizzazione maggiore degli operatori economici interessati;
semplificazione e adeguamento di alcuni requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme vigenti, secondo criteri di praticabilità e proporzionalità;
– la maggiore qualificazione dei requisiti da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, notifica e nella sorveglianza degli organismi notificati.

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Dal 21 aprile 2018 è in vigore il Regolamento UE 2016/425 sui DPI. Il Regolamento stabilisce:
– i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi individuali che devono essere messi a disposizione sul mercato;
– le norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione Europea;
– gli obblighi dei fabbricanti, degli importatori e dei distributori;
regole obbligatorie per tutti gli stati membri dell’Unione Europea, senza necessità di un recepimento

I nuovo Regolamento divide i dispositivi per la protezione individuale (DPI) in tre categoria. La Categoria I comprende i seguenti rischi minimi:

  • Lesioni meccaniche superficiali;
  • Contatto con prodotti legati alla pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
  • Contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
  • Lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);
  • Condizioni atmosferiche di natura non estrema.

La Categoria II include i rischi diversi da quelli presenti nella precedente e successiva categoria. La Categoria III comprende solo i rischi che possono avere conseguenze molto gravi, come la morte o danni irreversibili alla salute, con riguardo a quanto segue:

  • Sostanze e miscele pericolose per la salute;
  • Atmosfere con carenza di ossigeno;
  • Agenti biologici nocivi;
  • Radiazioni ionizzanti;
  • Ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
  • Ambienti a bassa temperatura con effetti comparabili ad una temperatura dell’aria inferiore ai -50 °C o inferiore:
  • Cadute dall’alto;
  • Scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
  • Annegamento;
  • Tagli da seghe a catena portatili;
  • Getti ad alta pressione;
  • Ferite da proiettile o da coltello;
  • Rumore nocivo.

Il Regolamento riguarda i DPI nuovi di un fabbricante nell’Unione oppure i DPI, nuovi o usati, importati da un Paese terzo. Il Regolamento deve essere applicato a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza.

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Redazione Tecnica

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