L’articolo 107 del Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) stabilisce che nel corso dei lavori possono verificarsi circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano regolarmente. In queste circostanze il d.l. è tenuto a disporre la sospensione dei lavori specificando le motivazioni sul giornale dei lavori e sul registro di contabilità in attesa che siano trascorse o risolte le cause che impediscono la ripresa dei lavori stessi. La sospensione dei lavori può essere ordinata anche dal responsabile del procedimento ma limitatamente a ragioni di pubblico interesse o necessità.
In particolare il direttore dei lavori procede alla sospensione dei lavori nel caso sia temporaneamente impedita la loro utile prosecuzione, con le prescritte modalità, da “circostanze speciali” nelle quali rientrano oltre alle avverse condizioni climatiche e alle cause di forza maggiore anche le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera per motivi tassativi e consistenti in cause non imputabili all’amministrazione appaltante e non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
Sospensione dei lavori: le cause principali
Non è necessario redigere un verbale per ogni giornata di sospensione dei lavori, ma sarà sufficiente che il d.l. ed il rappresentante dell’esecutore procedano alla stesura di un unico verbale di sospensione in contraddittorio; nel caso di più sospensioni, l’ultimo verbale dovrà essere, per ovvie ragioni, precedente alla data di ultimazione delle opere. Il verbale di sospensione dei lavori deve essere trasmesso al responsabile del procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.
In linea generale nel verbale di sospensione dei lavori dovranno essere indicati i seguenti elementi:
– le ragioni per le quali è stata ordinata la sospensione dei lavori;
– lo stato d’avanzamento dei lavori al momento della sospensione;
– le opere rimaste interrotte e i provvedimenti adottati per la loro ultimazione alla ripresa dei lavori senza ulteriori oneri;
– la consistenza del personale e dell’attrezzatura esistenti in cantiere al momento della sospensione.
In ogni caso il d.l. si limiterà a constatare e registrare le motivazioni che impediscono il regolare svolgimento dei lavori rinviando al responsabile del procedimento le decisioni conseguenti ed attenendosi ai seguenti punti:
a) l’esecutore non avrà diritto alla richiesta di alcun indennizzo per la sospensione dei lavori disposta per cause di forza maggiore;
b) la durata della sospensione disposta dalla stazione appaltante, a più riprese o in una sola volta, non potrà essere superiore al quarto del tempo previsto (in questo caso il RUP deve dare comunicazione all’ANAC) per l’esecuzione dell’intera opera (o superiore ai 6 mesi complessivi);
c) eventuali prescrizioni aggiuntive previste in tal senso dal contratto o dal capitolato speciale d’appalto;
d) sospensioni dei lavori determinate da cause diverse da quelle indicate dai commi 1, 2, e 4 dell’articolo 107 del d.lgs. 50/2016 per le quali sono dovuti risarcimenti all’esecutore ai sensi dell’articolo 10, c. 2 del d.M. 49/2018.
Leggi anche Realizzazioni dei lavori edili: quali garanzie richiedere a chi li esegue?
Le eventuali contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori dovranno essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e ripresa dei lavori (salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori).
Le prescrizioni normative dell’articolo 107 del d.lgs. 50/2016 sono ora ulteriormente specificate dall’articolo 10 del d.M. infrastrutture n. 49/2018 che definisce anche i termini dell’eventuale risarcimento dovuto all’esecutore nel caso di sospensione dei lavori per motivi diversi da quelli indicati all’articolo 107, commi 1, 2 e 4 del d.lgs. 50/2016 (quindi per ragioni diverse da fatti imprevedibili o cause di forza maggiore che impediscono la prosecuzione delle attività).
Importante la specificazione dell’articolo del comma 2 dell’articolo 10 del d.M. 50/2016 in quanto definisce anche l’ipotesi di una sospensione dei lavori che non ricade nelle cause di imprevedibilità pur comportando, per l’esecutore, oneri e maggiori spese.
L’eventuale risarcimento dell’esecutore, anche in coerenza con quanto disposto dall’articolo 1382 del codice civile, deve essere quantificato secondo i seguenti criteri:
a) maggiori oneri per spese generali infruttifere ottenuti sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento – tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione;
b) lesione dell’utile nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
c) mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori;
d) determinazione dell’ammortamento che avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
Ti potrebbe interessare Direttore lavori: i controlli da fare prima dell’esecuzione delle opere
Per quanto riguarda l’eventuale sospensione dei lavori dovuta a cause e fatti imputabili all’esecutore è necessario ricordare che non può essere modificato lo sviluppo temporale dell’esecuzione dei lavori riportato nel cronoprogramma di progetto predisposto nell’ambito degli elaborati esecutivi, ferma restando la facoltà dell’esecutore di avanzare una richiesta di proroga alla stazione appaltante.
Ai fini del riconoscimento delle cause di variazioni dei lavori e come segnalato nella determinazione n. 9 in data 9 aprile 2003 dell’ANAC, diventa essenziale il riconoscimento dell’imprevedibilità che deve essere effettuato e motivato in modo chiaro osservando che, pur dovendosi ritenere inammissibili le richieste dell’esecutore per il recupero dei maggiori oneri sostenuti, non possono invece escludersi oneri extracontrattuali dovuti, ad esempio, alla necessità di sostenere costi non programmati per il ritardo nell’utilizzazione dell’opera.
Dalle considerazioni svolte deriva che, qualora in corso di esecuzione dei lavori si verifichino circostanze impreviste che impongano di procedere alla sospensione dei lavori, il responsabile del procedimento – cui compete l’accertamento della situazione di fatto – deve motivare in maniera esauriente la non imputabilità alla stazione appaltante delle condizioni createsi, specificando che le stesse non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori; le motivazioni addotte a giustificazione non devono essere generiche in quanto devono consentire l’espressione di un giudizio chiaro circa l’ammissibilità e complessiva utilità (in termini di efficacia, tempi e costi) della decisione assunta dal RUP.
In caso di motivazioni o argomentazioni che non escludano chiaramente l’ipotesi di responsabilità della stazione appaltante per la sospensione dei lavori, ne consegue un giudizio negativo sull’attività tecnico-amministrativa svolta dalla stessa stazione appaltante e – per essa – dai soggetti preposti alla conduzione dell’appalto ed investiti della sua gestione e della connessa responsabilità, con i conseguenti addebiti nel caso in cui dal loro operato sia desumibile un danno erariale.
Al termine dei motivi che hanno causato la sospensione, il d.l. redigerà un verbale di ripresa dei lavori nel quale riporterà le date relative alla sospensione stessa e i termini dello slittamento previsto per la fine dei lavori.
Sia il verbale di sospensione che quello di ripresa dei lavori dovranno essere redatti in contraddittorio con l’esecutore che sottoscriverà, per accettazione, quanto riportato; nel caso l’esecutore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o ripresa dei lavori o lo firmi con riserva si procederà ai sensi dell’art. 9 del d.M. 49/2018.
Nel verbale di sospensione dei lavori vengono indicati:
– le opere la cui esecuzione viene interrotta;
– lo stato di avanzamento lavori sospeso;
– le misure preventive adottate per consentire una rapida ripresa delle opere senza costi eccessivi in condizioni di assoluta sicurezza per la manodopera;
– i mezzi d’opera e i materiali presenti in cantiere prima della sospensione.
Ti potrebbe interessare Modifiche dei lavori e varianti con il dlgs 50/2016 e il dm 49/2018
I motivi che regolano la possibilità del direttore dei lavori di disporre la sospensione dei lavori sono applicabili anche alla sospensione parziale che, pertanto, può essere disposta per le cause già indicate per la sospensione totale così come è possibile, per il responsabile del procedimento, disporre la sospensione parziale per ragioni di pubblico interesse o necessità. La sospensione parziale, intesa come sospensione di singole lavorazioni, può essere ordinata anche dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori in caso di grave pericolo su singole lavorazioni ai fini della sicurezza dei lavoratori.
Alla ripresa dei lavori e dopo la redazione del relativo verbale, il direttore dei lavori avrà cura di inviare la copia del verbale di ripresa dei lavori al responsabile del procedimento entro i 5 giorni successivi alla sua redazione.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento