Fattura elettronica ormai alle porte. A partire dal 1° gennaio l’obbligo di emissione delle fatture in formato digitale riguarderà infatti tutti i titolari di partita Iva, ad esclusione di chi ha optato per il regime forfettario. In questo caso, però, anche se si è esentati dall’emissione dell’e-fattura (tranne il caso di prestazioni nei confronti di enti pubblici), si riceveranno comunque le fatture elettroniche emesse dagli altri soggetti Iva, e si dovrà essere in grado di gestirle. Nessuna paura, però, perché a conti fatti per i professionisti nel regime non cambierà nulla e non ci sarà alcuna necessità di avviare complicate procedure o servizi a pagamento per la conservazione di questi documenti.
Fattura elettronica: gli obblighi contabili per i forfettari
Innanzitutto va detto che chi ha optato per il regime forfettario per legge è esentato da tutti gli obblighi contabili per quel che riguarda l’Iva, ma resta comunque l’obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali.
Come fare, dunque, con le fatture elettroniche che vanno trasmesse esclusivamente tramite il Sistema di Interscambio (SdI) messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate? Occorre forse dotarsi di un sistema ad hoc per la decodifica di questi documenti? Assolutamente no: ai professionisti in regime forfettario le fatture continuano ad arrivare in copia cartacea o in formato pdf sulla posta elettronica, e sarà tutto perfettamente regolare, perché è tutto già previsto dalle disposizioni operative emanate dall’Agenzia delle entrate.
Leggi anche Fattura elettronica, servizi: ecco il nuovo modulo per le deleghe
Le e-fatture sempre in copia cartacea
L’obbligo di fatturazione elettronica, infatti, è stato adottato esclusivamente per combattere l’evasione in quanto una copia dell’e-fattura che viaggia sul Sdl viene inoltrata in automatico all’Agenzia delle entrate. L’Agenzia ha così a disposizione tutti i documenti in tempo reale. Questo non vuol dire, però, che ci sia un aggravio per i contribuenti privati o per chi non applica l’Iva come i forfettari.
Come messo infatti nero su bianco dalle Entrate nei vari documenti di prassi e nella “Guida alla fatturazione elettronica”, quando il destinatario della fattura è un operatore in regime di vantaggio o forfettario, “il fornitore dovrà rilasciare al suo cliente una copia su carta (o inviarla per email) della fattura inviata al SdI”. Nessuna complicazione, peraltro, neppure per chi deve emettere la fattura perché tutti i software che sono in grado di generare questi documenti forniscono in automatico anche la copia in pdf.
?Tutto sulla fattura elettronica ?
Documenti consultabili sul sito delle Entrate
In ogni caso volendo si potrà anche consultare on line l’e- fattura, poiché, come detto, le fatture vengono anche trasmesse all’Agenzia che le rende automaticamente disponibili anche al destinatario, a prescindere dal fatto che utilizzi o meno a sua volta il SdI per riceverle. Quando viene inviata una fattura in formato cartaceo o in pdf ad un professionista nel regime forfettario, dunque, il fornitore è tenuto a comunicare che sarà possibile consultare e scaricare l’originale della fattura elettronica nella propria area riservata del sito dell’Agenzia. Per gli operatori Iva l’area è quella denominata.
Tutto sulla fatturazione elettronica: Decreto fiscale, fattura elettronica a partire da gennaio 2019
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento