È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto fiscale (Dl 119/2018), contenente le norme riguardanti l’attuazione della pacificazione fiscale, la semplificazione degli adempimenti, la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, l’innovazione del processo tributario e la disciplina del Gruppo Iva. Ecco una raccolta delle più importanti novità all’interno del decreto.
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Decreto fiscale, pacificazione fiscale (art. da 1 a 9)
In base alle disposizioni in materia di pacificazione fiscale, il Decreto Fiscale al Capo I, prevede che i contribuenti interessati avranno la facoltà di utilizzare questi strumenti:
Art. 1: Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – Viene prevista la possibilità di definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e Iva, a condizioni che non sia ancora stato notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contradditorio.
Art. 2: Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento – Viene prevista la definizione di avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio e accertamenti con adesione notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, mediante il pagamento delle sole imposte dovute senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
Art. 3: Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione – Viene introdotta una nuova “edizione” della rottamazione delle cartelle di pagamento per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Art. 4: Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 – I debiti di importo residuo fino a 1.000 euro comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 sono automaticamente annullati alla data del 31 dicembre 2018.
Art. 5: Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione Europea – I debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali delle Ue e di Iva riscossa all’importazione possono essere estinti con le modalità, alle condizioni e nei termini stabiliti per la rottamazione prevista dall’art. 3, fatte salve alcune specifiche ipotesi di deroga.
Art. 6: Definizione agevolata delle controversie tributarie – Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda di chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
Art. 7: Regolarizzazione con versamento volontario di periodi di imposta precedenti – Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro Coni, possono avvalersi della dichiarazione integrativa speciale sancita dall’articolo 9 del preente decreto fiscale per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di 30mila euro di imponibile annuo.
Art. 8: Definizione agevolata delle imposte di consumo – Viene prevista la definizione agevolata dei debiti tributari, per i quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato, maturati fino al 31 dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo, mediante il versamento di un importo pari al 5% di quanto dovuto esclusi interessi e sanzioni.
Art. 9: Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale – Fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi, delle imposte sostitutive, delle ritenute, dei contributi previdenziali, dell’Irap e dell’Iva. L’integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di 100mila euro di imponibile annuo e comunque di non oltre il 30% di quanto già dichiarato.
Decreto fiscale, semplificazione fiscale e innovazione del processo tributario (art. da 10 a 16)
In base alle disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario, il Decreto Fiscale al Capo II, prevede le seguenti misure:
Art. 10: Disposizioni di semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica – Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, le sanzioni previste in materia di mancato rispetto degli obblighi di fatturazione elettronica non si applicano se la fattura è emessa in modalità elettronica entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva ovvero si applicano con riduzione dell’80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo.
Art. 11: Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture – Si prevede che la fattura è emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione; inoltre, tra i dati da indicare nella fattura viene inclusa anche la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero quella in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, nel caso in cui tale data sia diversa da quella di emissione della fattura.
Art. 12: Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse – In materia di registrazione delle fatture, si stabilisce che il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni; inoltre, si prevede che le fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.
Art. 13: Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti – Novità anche per la registrazione degli acquisti; il decreto, infatti, elimina l’obbligo della numerazione progressiva delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.
Art. 14: Semplificazione in tema di detrazione dell’Iva – Si prevede che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente.
Art. 15: Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica – Facendo riferimento all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole «, stabiliti o identificati» sono sostituite dalle seguenti: «o stabiliti».
Art. 16: Giustizia tributaria digitale – Si prevede l’obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici, di notificare e depositare gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche a partire dal 1° luglio 2019.
Decreto fiscale, altre disposizioni fiscali (art. da 17 a 20)
In merito alle altre disposizioni fiscali, il Decreto Fiscale al Capo III prevede:
Art. 17: Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi – Per coloro che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020 e sostituirà gli obblighi di registrazione dei corrispettivi (previste dall’articolo 24, primo comma, Dpr 633/1972); l’obbligo, però, scatta dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400mila euro.
Art. 18: Rinvio lotteria dei corrispettivi – Viene posticipata al 1° gennaio 2020 l’entrata in vigore della lotteria dei corrispettivi.
Art. 19: Disposizioni in materia di accisa – In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i consumi specifici convenzionali indicati nel decreto fiscale.
Art. 20: Estensione dell’istituto del Gruppo Iva ai Gruppi Bancari Cooperativi – La possibilità di esercitare l’opzione per la costituzione del Gruppo Iva viene estesa ai gruppi bancari cooperativi.
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