Durante la fase di realizzazione dei lavori all’esecutore delle opere sono richieste le seguenti garanzie principali:
1) garanzia definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto;
2) garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a copertura dell’anticipazione (quando prevista) e della rata di saldo;
3) polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi;
4) una polizza di assicurazione indennitaria decennale.
Realizzazione dei lavori: la garanzia definitiva
L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 103, commi 1 e 5, del d.lgs. 50/2016, deve costituire “garanzia definitiva” sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Attenzione! Importante:
La garanzia di adempimento del contratto consiste nel 10% dell’importo del contratto, viene svincolata progressivamente in corso d’opera fino all’80%. 20% alla data certificato di collaudo provvisorio.
Garanzia fideiussoria
La garanzia fideiuossoria può essere bancaria o assicurativa (per anticipazioni e saldo). Come all’art. 103, comma 6, d.lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità (nel caso di appalti di servizi o forniture) e l’assunzione del carattere di definitività degli stessi certificati.
Attenzione! Importante:
La garanzia per anticipazione e saldo vale per il periodo tra rata a saldo dopo il collaudo e carattere definitivo (due anni).
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Polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi
Art. 103, comma 7, d.lgs. 50/2016. L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l’importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore.
La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
Attenzione! Importante:
La polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi copre i danni di esecuzione e la responsabilità civile verso terzi (massimale 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 e un massimo 5.000.000 euro).
Polizza indennitaria decennale
Art. 103, comma 8, d.lgs. 50/2016. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del codice, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al 20 per cento del valore dell’opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera.
Attenzione! Importante:
La polizza indennitaria decennale
– opera a copertura rischi di rovina totale o parziale per lavori di importo doppio della soglia
– il limite di indennizzo non è inferiore al 20% e non è superiore al 40% del valore dell’opera
– è oltre alla polizza decennale RC verso terzi.
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Polizza indennitaria decennale: danni a terzi
L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al comma 8 dell’articolo 103 del d.lgs. 50/2016 una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
Attenzione! Importante:
La Polizza responsabilità civile per danni a terzi (per lavori con importo doppio soglia) ha decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo e durata 10 anni; comporta un indennizzo del 5% del valore dell’opera, con minimo 500.000 euro e massimo 5.000.000 euro).
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Garanzia di buon adempimento e per risoluzione
Art. 104, comma 1, d.lgs. 50/2016. Per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o dall’avviso di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d’asta superiore a 100 milioni di euro, il soggetto aggiudicatario presenta sotto forma di cauzione, in sostituzione della garanzia definitiva, una garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, denominata “garanzia di buon adempimento” e una garanzia di conclusione dell’opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal presente codice, denominata “garanzia per la risoluzione”.
La garanzia di buon adempimento è pari al cinque per cento fisso dell’importo contrattuale come risultante dall’aggiudicazione senza applicazione degli incrementi per ribassi e permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
La garanzia fideiussoria “per la risoluzione” di natura accessoria, opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal d.lgs. 50/2016 ed è di importo pari al 10 per cento dell’importo contrattuale, fermo restando che, qualora l’importo in valore assoluto fosse superiore a 100 milioni di euro, la garanzia si intende comunque limitata a 100 milioni di euro.
La garanzia “per la risoluzione” copre, nei limiti dei danni effettivamente subiti, i costi per le procedure di riaffidamento da parte della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore e l’eventuale maggior costo tra l’importo contrattuale risultante dall’aggiudicazione originaria dei lavori e l’importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, a cui sono sommati gli importi dei pagamenti già effettuati o da effettuare in base agli stati d’avanzamento dei lavori
La garanzia “per la risoluzione” è efficace a partire dal perfezionamento del contratto e fino alla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori, allorché cessa automaticamente. La garanzia “per la risoluzione” si estingue automaticamente oltre che per la sua escussione anche decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento dei lavori.
La garanzia per la risoluzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma del codice civile.
Attenzione! Importante:
La garanzia di buon adempimento:
– sostituisce la garanzia definitiva negli appalti di sola esecuzione maggiori di 100 milioni di euro;
– 5% fisso dell’importo contrattuale;
– garanzia di adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e risarcimento danni derivanti dall’eventuale inadempimento dell’esecutore.
La garanzia per la risoluzione, invece:
– vale per i casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile;
– è il 10% dell’importo contrattuale.
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