La mattina del 14 agosto 2018 l’Italia è rimasta basita dinnanzi alla tragedia di Genova. Ormai tutti siamo consapevoli della disgrazia che ha colpito non solo chi si trovava a percorrere l’autostrada A10 nel tratto del viadotto Polcevera, conosciuto dai più come Ponte Morandi, ma anche chi in quel territorio genovese risiede o ha la sede della propria attività.
Dinnanzi a quel disastro – oggetto a tutt’oggi di interventi legislativi – il Governo si è sin da subito adoperato e, fra le altre misure che lo stato di emergenza ha richiesto, ha disposto l’immediata sospensione degli obblighi tributari per i contribuenti genovesi rinviando il tutto a una data ben precisa: il 20 dicembre 2018.
Questa la novità, sotto il profilo fiscale, riguarda adempimenti e versamenti di tutti i soggetti residenti o con sede legale o operativa nelle zone interessate dall’evento calamitoso del 14 agosto 2018
L’intervento legislativo che dispone questa sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari è stabilito dal Decreto del 6 settembre 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta lo scorso 13 settembre 2018,
Il Decreto ufficializza e, dunque, autorizza i cittadini residenti e le imprese dislocate nell’area interessata dal crollo del Ponte di Genova a “congelare”, ovvero rinviare, i versamenti e gli adempimenti tributari la cui scadenza ricade tra il 14 agosto e 1° dicembre 2018.
Questo “posticipo” è stato possibile grazie al potere conferito da tempo al Ministero dell’Economia e delle Finanze e, precisamente, dall’articolo 9 c. 2 della Legge 212/2000 che consente, appunto, al MEF la possibilità di rinviare gli obblighi tributari per i cittadini interessati da eventi eccezionali e imprevedibili.
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Sospensione obblighi tributari: chi ne beneficia?
In prima battuta i soggetti e le attività produttive del territorio colpite dal crollo del 14 agosto sono state individuate già nella nota del 24 agosto del Presidente della Regione Liguria, nominato Commissario delegato per il superamento dell’emergenza.
Successivamente, con il decreto ministeriale del 6 settembre 2018, sono stati individuati i soggetti che hanno diritto alla sospensione dei termini. Infatti, a corredo del Decreto sono stati inclusi degli appositi allegati che individuano e contengono un elenco nominativo dei soggetti (privati e imprese) che potranno beneficiare della sospensione e del rinvio degli obblighi tributari annessi.
In relazione a quanto disposto dal Decreto del 6 settembre e relativi allegati i termini sono sospesi:
– nei confronti delle persone fisiche non titolari di partita IVAche alla data del 14 agosto 2018 avevano la residenza nel comune di Genova; l’elenco completo suddiviso per nominativo e indirizzo, è riportato nell’allegato 1;
– nei confronti di soggetti titolari di partita IVAaventi la sede legale o la sede operativa nel comune di Genova; l’elenco completo delle imprese/attività è riportato nell’allegato 2
Il comma 5 dell’art.1 del Decreto in commento lascia “aperta” una porta anche a ulteriori beneficiari. Infatti, è disposto che potranno essere aggiunti nuovi soggetti a favore dei quali è applicabile il beneficio della sospensione. Essi saranno individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della Protezione Civile e indicati – ovvero elencati in dettaglio – con successivo decreto MEF.
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Quali sono i versamenti e adempimenti tributari sospesi?
Messi in stad-by fino al 1 dicembre sono tutti quei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari la cui scadenza ricade, appunto, nel periodo che va dal 14 agosto 2018 al 1° dicembre 2018.
Sospesi sono anche gli obblighi derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e gli atti previsti dall’art. 29 DL n.78/2010, come convertito dalla Legge n.122/2010.
Inoltre, secondo quanto disposto dal Decreto del 6 settembre 2018, le eventuali somme già versate – nel range di data sopracitato – non saranno restituite
La sospensione dei termini, invece, non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta. Il Decreto, inoltre, prevede che se il sostituto si è nell’impossibilità di effettuare, entro i termini previsti , gli adempimenti e i versamenti delle anzidette ritenute saranno applicabili le disposizioni di cui al DLgs. 472/1997 relative alle “Cause di non punibilità” – disposte, nello specifico, all’articolo 6 che al comma 5 del predetto decreto legislativo definisce “non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”.
Quando termina la sospensione e come pagare?
I cittadini e le imprese interessate dal crollo del Ponte Morandi potranno riallinearsi agli altri contribuenti italiani il 20 dicembre 2018.
E’ proprio questo il termine temporale individuato dal legislatore, in relazione al quale le Persone fisiche e le aziende potranno regolarizzare la loro posizione, procedendo all’esecuzione degli adempimenti sospesi.
Entro il 20 dicembre 2018 essi dovranno effettuare in un UNICA soluzione anche i versamenti oggetto di sospensione.
Le altre misure nel decreto intrappolato dall’iter legislativo?
Sono in via di definizione altre misure agevolative, previste nell’altro Decreto del 13 settembre 2018. Il Provvedimento che è oggetto in questi giorni del relativo iter legislativo, disporrà anche le misure attuative per procedere e circoscrivere gli aiuti a favore della ripresa economica e a sostegno dei soggetti danneggiati per il crollo del Ponte Morandi.
Sono oggetto dell’intervento legislativo anche quelle misure atte a supportare le diverse iniziative per riabilitare le infrastrutture, con lo scopo di riattivare e, dunque, favorire la piena ripresa delle attività portuali, della viabilità e di tutti i collegamenti – da e per – Genova.
Grande attesa per la definizione dei Provvedimenti che hanno per oggetto le azioni funzionali a velocizzare da un lato la demolizione e dall’altro la ricostruzione del ponte Morandi.
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