Ristrutturazione edilizia, meno oneri burocratici per il condominio

Nuova risoluzione dell’Agenzia delle Entrate. Cosa devono fare quindi gli amministratori in caso di lavori di ristrutturazione? Cosa invece non devono più fare?

Lisa De Simone 21/09/18

D’ora in poi non è più necessario indicare i dati dell’impresa che ha eseguito i lavori di ristrutturazione di un condominio nel quadro AC del modello Redditi e del quadro K del 730. A chiarirlo l’Agenzia delle entrate con la risoluzione 67 del 20 settembre.

Quali sono i dati da comunicare?

Gli amministratori (e i rappresentanti di condominio in tutti i casi in questo è dotato di un proprio codice fiscale), a fronte di lavori di ristrutturazione debbono infatti compilare l’apposito quadro composto da tre sezioni:
– la sezione I per i dati necessari all’identificazione del condominio;
– la sezione II per i dati catastali dell’edificio;
– la sezione III per le informazioni relative ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi.

La sezione non va comunque compilata, come previsto dal comma 2 dell’art. 1 del decreto ministeriale 12 novembre 1998 in riferimento a:
– dati relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
– dati degli acquisti, qualora il loro importo complessivo nell’anno solare non sia superiore a 258 euro;
– dati relativi ai servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti a ritenute alla fonte.

Proprio sulla base di queste norme alcuni operatori hanno chiesto all’Agenzia se l’esonero dalla compilazione della sezione III del quadro AC sussista anche in tutte le ipotesi in cui sia stata operata dalle banche una ritenuta sulle somme pagate dal condominio all’impresa che ha effettuato interventi di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni dell’edificio. E la risposta è stata positiva.

L’esonero per evitare doppie comunicazioni

In riferimento alla sezione III l’Agenzia ha infatti chiarito che quando gli importi bonificati all’impresa che ha effettuato interventi di recupero del patrimonio edilizio su parti comuni dell’edificio sono stati assoggettati a ritenuta da parte della banca, l’amministratore del condominio è esonerato dalla compilazione. Le stesse somme, infatti, essendo per legge soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell’imposta sui redditi da parte degli intermediari (banche e Poste Italiane Spa), vengono già indicate nella dichiarazione dei sostituti d’imposta, modello 770.

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A proposito di ristrutturazione edilizia

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