Gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni qualificati come agricoli, sulla base degli strumenti urbanistici oggi in vigore, eseguiti a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nell’apposita gestione previdenziale e assistenziale, sono sottoposti ad imposte di registro e ipotecaria per un importo fisso di 200 euro e inoltre all’imposta catastale nella misura pari all’1%.
Leggi anche Agevolazione acquisto prima casa: quando possono essere revocate
Agevolazioni acquisto, dove si applica
È ammessa l’applicazione della suddetta agevolazione acquisto anche nei confronti degli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze effettuati a favore di proprietari di masi chiusi (ex legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17) da loro abitualmente coltivati (articolo 2, comma 4-bis, Dl 194/2009).
Differenze tra terreni agricoli e terreni edificabili
Nello Studio 16/2018 il Notariato, analizzando la normativa fiscale e la qualificazione urbanistica dei terreni per l’applicazione delle imposte indirette, ha spiegato dettagliatamente quali sono le differenze tra i terreni edificabili e i terreni agricoli.
Leggi anche Terreni edificabili: dai Notai arrivano chiarimenti sul regime fiscale
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento