In merito agli abusi edilizi, attraverso la sentenza 5128/2018 il Consiglio di Stato si è espresso sulla possibilità di pagare una multa (che deve essere valutata nella fase esecutiva del procedimento) al posto di procedere con la demolizione di un edificio abusivo. Il CdS per spiegare il motivo per cui gli abusi edilizi debbano essere in ogni caso puniti ed eliminati a prescindere dai danni che potrebbero essere causati ai responsabili di questi abusi, ha sentenziato: “La repressione di abusi edilizi costituisce un atto vincolato, la cui motivazione soddisfa i requisiti di legge anche quando si riduce all’affermazione dell’accertata irregolarità dell’intervento, risultando superflua ogni specifica comparazione tra l’interesse pubblico e gli interessi privati coinvolti o sacrificati”.
Abusi edilizi, quando si sostituisce la demolizione
Per il CdS, quindi, in caso di accertamento di un abuso edilizio, il Comune deve procedere con l’emissione dell’ordine di demolizione, ma al tempo stesso il CdS nella sentenza afferma: “La possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria deve essere valutata dall’Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione: il dato testuale della legge è univoco ed insuperabile, in coerenza col principio per il quale, accertato l’abuso, l’ordine di demolizione va senz’altro emesso”.
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Per stabilire quale sia l’opzione più adatta tra l’esecuzione della demolizione o una multa alternativa, il Comune deve prendere in considerazione il fatto che la demolizione venga compiuta “senza pregiudizio della parte eseguita in conformità”. Mentre se ci si trova davanti a rischi alle parti di edificio in regola, sarà applicata una sanzione dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio “pari al doppio del costo di produzione”. Infine il CdS ha concluso affermando che questi casi emergono quando alcuni interventi vengono realizzati in parziale difformità dal titolo abitativo rilasciato, specificando che tra questi casi non rientra l’ampliamento senza permessi di un edificio preesistente.
Abusi edilizi, demolizione o multa? Il caso
Nel caso trattato dal CdS, il Comune in questione aveva rigettato una richiesta di condono (depositata in seguito all’estensione di un immobile) e ordinato il ripristino dello stato dei luoghi. Da parte dei responsabili veniva sostenuto che al posto dell’ordine di demolizione, il Comune avrebbe dovuto applicare una sanzione pecuniaria.
Il CdS, citando la Legge 326/2003, ha affermato che non si possono sanare gli abusi edilizi commessi nelle zone vincolate o in violazione degli strumenti urbanistici. E dal momento in cui il territorio comunale era stato dichiarato di notevole interesse pubblico, l’estensione volumetrica era stata già considerata non condonabile dall’Amministrazione.
Inoltre, il CdS ha fatto notare che gli interventi edilizi eseguiti sugli immobili ubicati in territori sottoposti a vincoli o di interesse pubblico e paesaggistico, vengono condonati esclusivamente quando sono consistiti in interventi minori come opere di restauro, manutenzione straordinaria o risanamento conservativo. Il caso esaminato non trattava un intervento di manutenzione, perciò i giudici non hanno potuto fare altro che escludere la sanatoria e confermare l’ordine di demolizione.
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