Ogni qualvolta si eseguano delle opere edilizie che necessitano di una pratica edilizia comunale (CILA, SCIA, Permesso di Costruire…) è necessario comunicare al comune stesso l’avvenuta ultimazione dei lavori. A quest’ultima deve essere allegata la ricevuta attestante l’avvenuta variazione catastale (sempre che le opere edilizie in questione abbiano comportato un mutamento del classamento o della superficie dell’immobile).
Sia sulla comunicazione di fine lavori comunale che nella variazione catastale deve essere indicata la data di ultimazione lavori che talvolta potrebbe anche non coincidere. Invero, la variazione catastale deve essere trasmessa entro trenta giorni dall’ultimazione lavori a pena di una sanzione che si prescrive nel termine quinquennale.
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Fine lavori: a cosa serve
La data di ultimazione dei lavori ai fini catastali può essere quella in cui sono riconoscibili le caratteristiche e le finiture che delineano la categoria e la classificazione catastale ai fini della determinazione della rendita e non necessariamente questa deve coincidere con l’effettiva data di ultimazione dei lavori che, invece, deve essere indicata nella comunicazione di fine lavori ai fini edilizio/urbanistici presso il competente comune. Tanto più che il termine per l’eventuale richiesta dell’agibilità è di quindici giorni dalla data di ultimazione dei lavori, a cui deve già esser allegata la ricevuta attestante l’avvenuta variazione catastale. Dunque, la data di ultimazione lavori catastale può essere antecedente alla data di fine lavori edilizio/urbanistica.
Fine lavori a scòpi strutturali
Esistono poi le fine lavori ai fini sismico e strutturali che non seguono l’andamento burocratico della pratica comunale, ma l’affiancano solamente: per queste finalità la data di fine lavori deve essere quella effettiva e, normalmente, i lavori strutturali vengono ultimati prima dei lavori generali in quanto seguono alle strutture gli impianti, i pavimenti e le finiture varie.
Fine lavori e detrazioni fiscali
Un’ulteriore data di ultimazione lavori può ancora trovarsi nel caso delle detrazioni fiscali per opere edilizie su fabbricati esistenti; invero, nelle agevolazioni fiscali, quali ad esempio quella per opere volte al risparmio energetico degli edifici, viene richiesta la data di inizio e di ultimazione delle opere. In tal caso la data è completamente scollegata alla fine lavori catastale, comunale o strutturale, ma deve rispecchiare la data in cui si sono concluse le opere per cui si chiede la detrazione fiscale.
Si prenda a esempio un fabbricato in cui si eseguono delle opere di manutenzione straordinaria tra cui la sostituzione dei serramenti esterni: nell’ambito della detrazione fiscale la data di ultimazione lavori (dalla quale partono i 90 giorni per l’invio della comunicazione all’ENEA) deve essere quella di montaggio effettivo dei nuovi serramenti; la variazione catastale, se necessaria, potrà anche esser inviata successivamente, così come la fine lavori comunale.
Quindi? Conclusioni
In ogni caso, a scanso di equivoci, è bene fare in modo che nessuna data di ultimazione lavori sia successiva a quella della fine lavori edilizio/urbanistica dichiarata a conclusione della pratica comunale poiché racchiude al suo interno tutti quegli allegati catastali e strutturali necessari per il corretto espletamento della pratica stessa.
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