Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento dell’Anac attuativo dell’articolo 211 del Codice Appalti, sono state delineate le azioni che l’Autorità nazionale anticorruzione avrà la facoltà di compiere nel caso in cui si verificassero irregolarità nei bandi di gara e nelle aggiudicazioni. La pubblicazione del regolamento è diventata opportuna dopo la decisione del Correttivo di negare all’Anac la possibilità di inviare raccomandazioni vincolanti alle Stazioni Appaltanti.
Codice Appalti, come sono cambiati i poteri Anac
L’Anac, dopo aver individuato vizi di legittimità negli atti di gara, secondo la prima versione del Codice Appalti, avrebbe potuto chiedere alla Stazione Appaltante di correggerli in un tempo non superiore ai sessanta giorni. Nel caso in cui non si fosse adeguata a questa raccomandazione vincolante entro le scadenze previste, la multa sarebbe stata salata: da 250 euro a 25mila euro.
Il Consiglio di Stato ha definito questi poteri eccessivi e con il Correttivo sono state riviste le disposizioni. Se l’Anac ritiene di aver individuato una grave violazione del Codice Appalti da parte di una Stazione Appaltante, può emettere, entro sessanta giorni, un parere con le motivazioni che illustrano i vizi di legittimità individuati. Questo parere viene in seguito trasmesso alla Stazione Appaltante che potrà decidere entro sessanta giorni di conformarsi o meno. Nel caso in cui decida di non conformarsi, l’Anac potrà presentare entro trenta giorni un ricorso al giudice amministrativo.
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Codice Appalti, irregolarità su cui interviene Anac
Oltre ad aver delineato il perimetro dell’azione che può essere svolta dall’Anac, sono state stabilite anche le modalità di intervento nei casi di irregolarità. Il regolamento, infatti, stabilisce che l’Anac possa impugnare gli atti relativi a contratti di rilevante impatto, ovvero quelli che si riguardano un grande numero di operatori, gli appalti relativi a grandi eventi sportivi, culturali, religiosi o allestiti a seguito di calamità naturali, quelli per la realizzazione di infrastrutture strategiche e infine quelli riconducibili a condotte illecite delle Stazioni Appaltanti. Vengono definiti rilevanti i contratti per lavori con un importo non inferiore a 15 milioni di euro e per servizi con un importo non inferiore a 25 milioni di euro.
Mentre sono ritenute violazioni gravi:
– L’affidamento di contratti senza pubblicazione del bando (nel caso in cui la normativa lo preveda)
– L’affidamento mediante procedura diversa da quella stabilita dal Codice
– Il rinnovo tacito dei contratti
– La modifica sostanziale dei contratti (che avrebbe richiesto una nuova procedura di gara)
– La gara mancata o illegittima esclusione di un concorrente
– Le clausole eccessivamente restrittive
– La violazione degli obblighi derivanti dai trattati europei
Il regolamento entrerà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi il 1° agosto 2018.
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