La necessità del collaudo statico in corso d’opera sorge quando la complessità dei lavori rende impossibile verificare l’esecuzione dei lavori dopo la loro ultimazione, come ad esempio avviene negli interventi di consolidamento.
Il capitolo C9.4 (collaudo degli interventi di adeguamento) della circolare 617/2009 esplicativa delle norme tecniche delle costruzioni in zona sismica dispone che il collaudo, da eseguirsi preferibilmente in corso d’opera, deve tendere ad accertare sostanzialmente che la realizzazione degli interventi sia avvenuta conformemente alle prescrizioni progettuali e nel rispetto delle finalità individuate dal progetto, controllando, in particolare, l’efficienza dei collegamenti, eseguiti tra i nuovi sistemi resistenti eventualmente inseriti e le strutture preesistenti. Il collaudo statico deve essere basato sia sulle risultanze dei saggi e di prove in situ che su campioni analizzati in laboratori ufficiali di prove.
Sul collaudo statico, c’è un libro nuovo:
Collaudo statico: cosa deve contenere il certificato
Il certificato di collaudo statico deve contenere tutte le informazioni previste dal capitolo 9 delle norme tecniche per le costruzioni NTC 2018, in particolare:
– verbali delle visite effettuate con la descrizione delle operazioni di controllo svolte (prove di
carico, controlli non distruttivi o distruttivi sulle strutture in opera, ecc.);
– relazione sul progetto strutturale e sui documenti esaminati e sulle eventuali attività integrative svolte;
– giudizio di collaudabilità o non collaudabilità delle strutture e della loro ispezionabilità ai fini
della manutenzione, con riferimento all’intero periodo della loro vita utile o vita nominale.
Il certificato deve essere prodotto in duplice copia di cui una in bollo e firmato dal solo collaudatore statico.
Per le opere pubbliche, il certificato di collaudo statico, che è un allegato del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, deve essere firmato dal solo collaudatore statico. Per le opere pubbliche, l’esecutore potrà aggiungere le richieste ritenute opportune, rispetto alle operazioni di collaudo statico, in occasione della sottoscrizione del collaudo tecnico-amministrativo come prescritto dal regolamento. Su tali richieste l’organo di collaudo dovrà riferire al responsabile del procedimento, formulando le proprie controdeduzioni e indicando le eventuali nuove visite che ritiene opportuno eseguire. Gli intervenuti o gli invitati alle operazioni di collaudo statico possono sottoscrivere i verbali di visita.
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Il certificato di collaudo statico deve essere redatto dopo aver effettuato la verifica dell’idoneità delle strutture realizzate mediante prove di carico, indagini di tipo non distruttivo e altre prove specifiche in funzione della tipologia di materiale scelto per la realizzazione dell’opera.
Il certificato deve inoltre riportare la dichiarazione di conformità delle opere realizzate al progetto approvato e soprattutto alla regolarità dei controlli di accettazione dei materiali previsti dalle norme tecniche vigenti.
Il certificato di collaudo statico solitamente deve comprendere le seguenti sezioni:
1) Premessa
2) Verbale di sopralluogo
3) Relazione tecnica
4) Caratteristiche dei materiali impegnati
5) Prove di carico sulle strutture e controlli dei materiali
6) Certificazione di collaudo statico.
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