Costo di costruzione, quando il credito si estingue per prescrizione?

Il CdS ha spiegato quando il credito del Comune vantato per i contributi commisurati al costo di costruzione, si estingue per prescrizione. Ecco come.

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Grazie alla sentenza del 5 luglio 2018, il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso presentato da un Comune nei confronti di una precedente delibera dei giudici di primo grado che avevano considerato fondato un altro ricorso presentato da un’impresa che confutava l’intervenuta prescrizione del diritto di credito del Comune, ha spiegato quando si può dichiarare estinto per prescrizione il credito del Comune vantato per i contributi commisurati al costo di costruzione in relazione ad una concessione.

La giurisprudenza non ha dubbi nel ritenere che il termine di prescrizione attuabile alle richieste di pagamento degli oneri di urbanizzazione o del costo di costruzione sia quello decennale della prescrizione ordinaria, che comincia dal rilascio della concessione.

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Nella fattispecie, i giudici in primo grado avevano deciso di accogliere il ricorso che era stato esposto contro le ingiunzioni emesse da un Comune, tramite le quali era stato sollecitato il pagamento di una somma a titolo di costo di costruzione, sanzioni amministrative ed interessi pecuniari per l’omesso pagamento degli oneri relativi alle concessioni n.29 del 30 luglio 1986, n.22 dell’11 agosto 1989, nn 1 e 2 del 4 gennaio 1995, n. 6 del 20 gennaio 1995, rilasciate per la costruzione di un edificio destinato ad essere una struttura termale.

Attraverso l’atto prot. 11422 del 26 novembre 1996, notificato il 4 dicembre 1996 all’impresa, l’Amministrazione aveva reclamato le somme oggetto della contesa, richiedendo alla società in questione, il pagamento dell’importo relativo al contributo del costo di costruzione. E il Tar aveva stabilito che l’atto del Comune non avrebbe avuto valore poiché consistente in un invito rivolto alla società a pagare i relativi oneri.

Il Consiglio di Stato ha confermato la tesi per cui l’atto di costituzione in mora non può essere ritenuto soggetto a formule solenni, essendo mosso dallo scopo di portare per iscritto a conoscenza del debitore, l’intenzione del creditore di soddisfare le proprie richieste. Le note comunali contenevano un chiaro ed esplicito invito al pagamento della somma richiesta: “è necessario che la S.V proceda al pagamento dell’importo relativo al contributo commisurato all’incidenza del costo di costruzione di cui agli artt. 3 e 6 della L. n. 10/77, in applicazione della Delibera di giunta n. 475 del 23.11.1995”.

Perciò non si riscontra alcuna incertezza in merito alla quantificazione degli oneri, ma viene fatto un preciso riferimento alle tabelle comunali approvate dalla delibera della Giunta comunale n. 475 del 23 novembre 1995, che chiariscono il criterio di calcolo, fornendo indicazioni precise alla società per fare in modo che possa misurare il costo di costruzione. Per questi motivi l’appello è stato accolto.

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Redazione Tecnica

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