Come abbiamo visto nei giorni scorsi, il governo ha confermato la proroga al 1° gennaio 2019 dell’obbligo di fatturazione elettronica per i benzinai nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA, mentre è rimasto l’obbligo a partire dal 1° luglio per prestazioni rese dai subappaltatori della filiera delle imprese nei confronti dell’appaltatore principale sul versante degli appalti pubblici, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture concluso con un’amministrazione pubblica.
I dubbi operativi per l’applicazione della fatturazione elettronica tra privati sono ancora molti, quindi l’Agenzia delle Entrate, come aveva anticipato con la circolare n. 8/E/2018, ha pubblicato una circolare che cerca di chiarirne alcuni, la circolare n. 13/E 2018, che dà risposta ai quesiti emersi dal confronto con Associazioni di categoria e singoli contribuenti.
Con il provvedimento dello scorso 30 aprile (e relativo allegato A) e con la Circolare 30/04/2018 n. 8/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito le “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato (…), nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere (…)”.
I nuovi chiarimenti riguardano i seguenti aspetti:
– Tipologie di carburante interessate dalla fatturazione elettronica
– Ambito soggettivo dell’obbligo di fatturazione elettronica
– Termini di trasmissione delle e-fatture al Sistema di interscambio
– Modalità di inoltro di una fattura scartata
– Fatturazione elettronica e appalti
– Modalità di registrazione e conservazione.
Leggi qui il testo completo della Circolare 13/2018
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione della fatturazione elettronica negli appalti, la circolare precisa che l’obbligo di emettere fattura elettronica (tramite il Sistema di Interscambio):
– trova applicazione solo nei confronti di subappaltatori e subcontraenti per cui l’appaltatore abbia eseguito le comunicazioni previste dalla legge (in particolare, dal Codice degli Appalti)
– opera solo nei confronti di coloro che sono titolari di contratti di subappalto propriamente detto (eseguono direttamente una parte dello stesso) o rivestono la qualifica di subcontraente (coloro che per vincolo contrattuale eseguono un’attività nei confronti dell’appaltatore)
– non si estende ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, non ci sia un soggetto che faccia parte Pubblica Amministrazione;
– in caso di consorzio, non si estende ai rapporti consorzio-consorziate.
Leggi anche Proroga fattura elettronica per privati: obbligo solo per subappaltatori
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