Il Glossario dell’Edilizia Libera pubblicato sul Bollettino Ufficiale e in vigore in seguito al DM 2 marzo 2018 ha elencato in maniera piuttosto chiara per quali interventi edilizi non sia necessaria alcuna pratica edilizia. La cosa non è di poco conto poiché, per molti di questi 58 interventi classificati, non era sempre facile capire quale fosse la pratica corrispondente e se questa fosse necessaria, pertanto la decisione veniva affidata alla discrezione del tecnico incaricato o all’interpretazione del tecnico comunale.
Glossario edilizia libera: cos’è
Il Glossario tratta unicamente tutte quelle opere, definite come Attività Edilizia Libera, per le quali non è obbligatorio presentare alcuna pratica edilizia comunale, ma è possibile presentare una semplice comunicazione di inizio attività senza l’obbligo di firma da parte di un tecnico abilitato, ma basta la comunicazione resa da parte dal committente delle opere. Tra queste opere troviamo ad esempio la riparazione/sostituzione di finiture interne ed esterne, il rinnovamento/sostituzione delle lattonerie, la riparazione/rinnovamento di controsoffitti, la riparazione/rinnovamento della dotazione impiantistica (impianto elettrico, ascensore, gas, idrosanitario etc.), gli arredi da giardino, le serre mobili stagionali e così via.
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Sulla scia dei decreti semplificativi del 2016, per quanto sia arrivata, finalmente, una semplificazione, occorre precisare che comunque restano fatte salve le prescrizioni degli altri settori specifici dell’edilizia quali l’antincendio, la salvaguardia paesaggistica, la sicurezza statica e le previsioni dei vari piani regolatori.
Glossario di eilizia libera: ambiguità di fondo
Un esempio calzante può esser rappresentato dalle pergole in aree ludiche senza scopo di lucro la cui realizzazione è contemplata all’interno del predetto Glossario. La realizzazione di tale struttura non dovrebbe esser vincolata alla presentazione di alcuna pratica edilizia comunale ma allo stesso tempo occorre verificare che:
– l’area non sia sottoposta a particolari limitazioni all’interno del Piano Regolatore Comunale;
– l’area non rientri in quelle vincolate ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio DLgs 42/2004;
– il manufatto rispetti la normativa settoriale antisismica;
– il manufatto rispetti la normativa statica.
In virtù di tutto quanto sopra, la realizzazione di una pergola o pergotenda potrebbe non esser soggetta alla presentazione obbligatoria di alcuna pratica edilizia, ma esser comunque soggetta alla verifica statica e/o antisismica da parte di un professionista abilitato; per non parlare poi di tutte le relazioni e verifiche che sarebbero necessarie se l’area ricadesse in una zona vincolata.
In fin dei conti si può dire che l’aggiornamento normativo che giunge dal Glossario dell’Edilizia Libera rappresenta un’innovazione per la semplicità di lettura e per la chiarezza delle informazioni fornite, ma si inserisce in un sistema normativo piuttosto complesso e che potrebbe condurre i fornitori dei materiali e i privati cittadini (che non possono conoscere per filo e per segno tutto l’insieme normativo del settore edilizio-urbanistico) a fidarsi esclusivamente della semplificazione delle attività edilizie libere senza che siano verificate le altre normative settoriali.
Superare il Testo Unico dell’Edilizia
La speranza resta quella che dopo l’ormai obsoleto Testo Unico dell’Edilizia, datato 2001, si possa procedere con una nuova catalogazione delle varie opere edilizie in maniera netta, recependo in un nuovo testo riassuntivo comprensivo di tabelle e schemi di facile lettura (come quella del Glossario Edilizia Libera) al fine di evitare che continuino a proliferare le sentenza sulla distinzione tra “ristrutturazione” e “restauro” o sulla possibilità di poter cambiare o meno la sagoma ed altre particolarità molto rilevanti, soprattutto in virtù dell’evolversi della normativa e della sensibilità generale sul bisogno di recuperare il patrimonio edilizio esistente senza che venga consumato suolo fertile in maniera eccessiva. Leggi Revisione del Testo Unico dell’Edilizia: si parte
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Le nuove procedure edilizie SCIA 1 e SCIA 2 dopo il glossario opere edilizia libera
La continua evoluzione per la semplificazione della disciplina edilizia ha sancito nuove disposizioni legislative che modificano sostanzialmente la materia trattata.Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 marzo 2018, pubblicato in G.U. n. 81 del 7 aprile 2018, ha approvato il Glossario delle opere edilizie realizzabili senza alcun titolo abilitativo. Il provvedimento riveste notevole importanza, poiché garantisce omogeneità del regime giuridico su tutto il territorio nazionale, eliminando gli ostacoli interpretativi e uniformando la disciplina amministrativa.Il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 ha modificato radicalmente l’attività edilizia libera, la comunicazione inizio lavori asseverata, e la disciplina dell’agibilità; ha introdotto la super SCIA in luogo della super DIA; ha modificato lo sportello unico per l’edilizia, il regime del permesso di costruire, la segnalazione certificata diinizio attività; ha adeguato le norme del testo unico per l’edilizia alle modifiche intervenute con il medesimo provvedimento. Il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 ha sostituito integralmente la disciplina della conferenza di servizi: articolo 14 “Conferenze di servizi”; articolo 14-bis “Conferenza semplificata”; articolo 14-ter “Conferenza simultanea”; articolo 14-quater “Decisione della conferenza di servizi”; articolo 14-quinquies “Rimedi per le amministrazioni dissenzienti”. Inoltre ha disposto il coordinamento con le discipline settoriali della conferenza di servizi attraverso le modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, relativamente allo sportello unico per l’edilizia e alle procedure per il rilascio del permesso di costruire.Il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 ha modificato notevolmente la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 con l’introduzione di due nuovi articoli: articolo 18-bis “Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni”; articolo 19-bis “Concentrazione dei regimi amministra- tivi”; ha modificato i seguenti articoli: 19 “Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA”; 20 “Silenzio assenso”; 21 “Disposizioni sanzionatorie”; 29 “Ambito di applicazione della legge”.Tutte le modifiche introdotte tendono a snellire e velocizzare le procedure di formazione del permesso di costruire, della segnalazione certificata inizio attività, della super SCIA, della comunicazione inizio lavori asseverata, nonché dell’agibilità degli edifici o parte di essi. Inoltre, il Glossario delle opere edilizie libere chiarisce molti dubbi interpretativi ed amplia la sfera degli interventi per i quali non occorre alcun titolo abilitativo.Il volume è organizzato per argomenti all’interno dei quali sono trattate le indicazioni operative, la successione cronologica e le informazioni utili alla gestione procedurale di ciascuna attività, al fine di porre il tecnico nella condizione di poter disporre di tutte le informazioni utili a garantire la completa copertura delle problematiche che sarà chiamato ad affrontare nell’assolvimento del suo incarico.Mario Di Nicola, architetto, opera presso gli uffici tecnici del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), per i settori Edilizia e Urbanistica; ha redatto numerosi piani urbanistici e progetti di opere pubbliche. È, altresì, noto autore di molteplici pubblicazioni in materia.VOLUMI COLLEGATI• Operare e progettare con il testo unico dell’edilizia, M. Di Nicola, V ed., 2017• Formulario generale dell’edilizia, M. Di Nicola, IX ed., 2017
Mario Di Nicola | 2018 Maggioli Editore
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