NTC 2018: servono più regole per la diagnostica strutturale

La risposta di ALIG alle associazioni di categoria e ai comitati sui molteplici “errori” che “affliggono” la nuova edizione delle NTC 2018.

Prendo spunto dai tanti articoli comparsi sulla stampa, on line, e rilanciati, alle volte acriticamente, da associazioni di categoria e da fantomatici comitati sui molteplici “errori” che “affliggono” la nuova edizione delle NTC 2018. Lo faccio non tanto per difendere le NTC 2018, non mi compete, ma per cercare di riportare il confronto ad un contesto più tecnico, più costruttivo, che abbia come target la qualità delle opere e la sicurezza degli utilizzatori.

NTC 2018, riportare il confronto sul piano tecnico

È singolare infatti come nel battage mediatico che ha accolto l’uscita di queste NTC 2018 l’aspetto peculiare sia stato, invece che incentrato al rigore delle procedure, alla severità  dei controlli, alla qualità dei requisiti, caratterizzato da aggressività, con la minaccia del ricorso al TAR, e dalla la ricerca del “nemico” a tutti i costi, individuato prima nei “laboratori” e poi nei “tecnici di laboratorio” quasi si trattasse, in entrambi i casi di soggetti border line con il malaffare e non “colleghi” che da anni operano nello stesso settore.

L’Associazione ALIG rappresenta i laboratori, autorizzati, da oltre 40 anni e il mio laboratorio, autorizzato, opera nel settore del controllo delle costruzioni da oltre 35 anni. Questa premessa solo per poter affermare di essere, a diritto, un membro qualificato di quella vasta comunità che negli anni ha contribuito a formare la cultura della diagnostica, della qualità dei controlli ma soprattutto ha contribuito alla evoluzione, graduale, di quel concerto di regole che oggi governa la caratterizzazione  dei prodotti strutturali nel mondo delle costruzioni. In questo progredire l’attività del prelievo di calcestruzzo indurito è sempre stato presente, dalle prime circolari, la prima, è stata pubblicata sulla G.U. n° 33 del 10 febbraio 1988, è la n° 29233 del 29 ottobre 1987, e l’ultima, e la più completa, la n° 7617/STC del 8 settembre 2010.

Proprio questa attività, ovvero il prelievo di calcestruzzo indurito, è stato uno dei bersagli più frequenti sui quali si è accanita la stampa, on line. L’origine di tanta animosità è nel fatto che queste NTC 2018 prevedono che il prelievo in opera dei campioni di tutti i materiali strutturali, che devono essere caratterizzati mediante l’esecuzione delle prove di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC, sia eseguito a cura di un laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR 380/2001.

È necessario precisare che la suddetta competenza non rappresenta l’attribuzione di un mero privilegio di posizione ma è coerente con i requisiti di tracciabilità dei campioni e riproducibilità dei risultati che i laboratori autorizzati garantiscono sia perché tutti i laboratori autorizzati, come  condizione necessaria, devono essere terzi ed indipendenti rispetto alle parti interessate dai controlli e sia perché tutti i laboratori autorizzati devono essere  giudicati conformi: nell’organizzazione aziendale, nelle procedure di certificazione, nella formazione del  personale, nella gestione delle attrezzature, etc.. ai requisiti della circolare 7617 del 8 settembre 2010.

È subito evidente come su questo argomento il dibattito nei forum e l’aggregazione nei “comitati”, si sia sviluppata non su principi virtuosi, propositivi di regolamentazione del settore della diagnostica, e dei controlli non distruttivi (CND), ma di prolungamento dell’attuale regime di anarchia che vede operare soggetti diversi, che comprendono tanto il “one man company” che la struttura organizzata; è facilmente comprensibile  che il primo, in termini di qualità, di  rispetto delle regole, di indipendenza, rappresenta una sicura criticità, e la seconda lo è solo  quando non è garantita la terzietà e l’indipendenza, la tracciabilità delle procedure gestionali, la evidenza delle attività di manutenzione programmata e di periodica verifica di taratura delle attrezzature, etc….

La diagnostica è certamente molto di più di quanto si desume dai richiamati articoli ed il fatto di ricondurla alla sola attività di carotaggio è riprova di quanto poco la conoscano gli estensori delle “vibranti” note e di quanto ancora si debba fare perché il settore raggiunga i livelli di qualità e di competenza che merita.

La filosofia della qualità vuole che le eventuali Non Conformità vedano la loro soluzione, azione correttiva, con procedure di uguale o maggiore livello, è pertanto palese che nel caso di esito negativo di controlli di accettazione del calcestruzzo e delle prove eseguite da laboratorio autorizzato”, l’azione correttiva non possa essere risolta da un dipendente della stessa ditta oggetto della NC o peggio da un semplice  “consulente esterno” con contratto a termine, magari con la stessa ditta; lo stesso “consulente” che oggi, per l’attrezzatura, può ricorrere anche al nolo a breve termine. In entrambi i casi infatti, in questo momento, l’unico requisito è che siano genericamente  “certificati”.

Analoghe, ovvero coerenti con gli stessi principi, considerazioni possono essere applicate alle procedure di determinazione delle caratteristiche meccaniche sulle costruzioni esistenti ovvero in un ambito strettamente connesso con la sicurezza e la pubblica incolumità, dove  garantire il possesso dei requisiti appena richiamati è indispensabile.

Da quanti che, nei tanti articoli, hanno gridato all’”errore” delle NTC in nome di una generica “professionalità”, sono gli stessi che non hanno trovato altra soluzione percorribile che quella di affidarsi in un contesto fortemente tecnico e qualificato, quale è quello delle NTC, ad un giudizio legale. In un settore, quello della diagnostica strutturale e dei CND dove molto spesso la premialità è rappresentata dal prezzo più basso, dove la tutela dei lavoratori e la sicurezza sul lavoro divengono sempre più frequentemente  un costo, “inutile”, dove la professionalità e la competenza raramente vengono comprese ed apprezzate ci saremmo aspettati una maggiore attenzione al rigore delle regole, ai requisiti essenziali ed alle condizioni in cui  operano i diversi soggetti.

Per quanto sopra l’ALIG intende sviluppare e condividere una proposta operativa, di regolamentazione del settore della diagnostica strutturale e dei CND, con quanti operano “correttamente” ed aspirano ad elevare la qualità dei servizi e l’affidabilità dei risultati e che si propongono di garantire la Qualità del servizio non su base fiduciaria, come è attualmente, ma assicurando che tutti i soggetti possiedano uguali requisiti ed uguali oneri, gli stessi controlli e gli stessi controllori, il pieno possesso delle attrezzature ed uguali programmi di taratura e manutenzione e quindi gli stessi coerenti costi di gestione.

Per quanto sopra, i requisiti che deve possedere il laboratorio, o la società di servizi, per essere “accreditata” o “autorizzata” secondo la proposta ALIG, possono essere sinteticamente riassunti nei punti di seguito riepilogati:

  • la certificazione dei risultati dei controlli non distruttivi CND deve essere rilasciata da un soggetto, laboratorio, o la società di servizi, diverso dal tecnico verificatore o dal progettista, che deve essere in possesso di specifici requisiti, p.e. sistema di gestione della qualità certificato in accordo alla UNI EN ISO 9001:2015 per le specifiche attività inerenti il campo dei controlli non distruttivi CND;
  • il laboratorio, o la società di servizi, deve disporre di una struttura logistica e di un organigramma coerenti con le specifiche attività inerenti il campo dei controlli non distruttivi CND;
  • il laboratorio, o la società di servizi, deve essere terzo ed indipendente;
  • li laboratorio, o la società di servizi, deve annoverare nel proprio organico figure professionali di documentata esperienza (formate) certificate nel campo dei controlli non distruttivi CND nel settore edile ai sensi della norma UNI EN ISO 9712 da un Organismo di Certificazione in possesso di specifico schema di accreditamento certificato da ACCREDIA, sia per quanto riguarda il personale tecnico che esegue i controlli (certificazione di livello 2) sia per quanto riguarda il personale tecnico che le prove le dirige/coordina (certificazione di  livello 3);
  • il laboratorio, o la società di servizi, deve avere il pieno possesso delle strumentazioni e delle attrezzature che devono essere idonee a condurre le specifiche attività dei controlli non distruttivi CND per le quali emette le certificazioni.

Concludendo, il contributo che l’ALIG intende portare al dibattito che si è aperto sulle NTC 2018 con particolare attenzione ai controlli sulle costruzioni esistenti e sui prodotti strutturali è quello di trovare una base condivisa con interlocutori qualificati dalla quale partire per elaborare un documento e le procedure medianti le quali si  regoli, e si controlli, l’attività  sperimentale legata alla diagnostica, dalle prove e prelievi in situ alle prove di laboratorio.

Il vicepresidente ALIG dott. ing. Vincenzo D. Venturi

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento