Si tratta forse della prima sentenze sul glossario unico e resta necessaria la valutazione del Comune sull’obbligo (o meno) del titolo edilizio. La sentenza è la n. 2715 del 7 maggio. In particolare, si tratta della realizzazione di una tenda da sole sul terrazzo di un’abitazione romana, contestata dal Comune (che ha dato ordine di demolizione) perchè installata senza nessun permesso.
A dispetto del glossario unico, i giudici hanno sentenziato che non è possibile stabilire, per tutti i casi e senza rivolgersi a un esperto, che una tettoia o una pergotenda su una terrazza si possa realizzare senza permessi. “Non è possibile affermare in assoluto che la tettoia richiede, o non richiede, il titolo edilizio maggiore e assoggettarla, o non assoggettarla, alla relativa sanzione senza considerare nello specifico come essa è realizzata” (cit. dalla sentenza 2715).
Edilizia libera, il glossario unico non basta a sbrogliare la mattassa
Dunque, siamo proprio nel campo del glossario unico. Il Dm 2 marzo 2018 prevede infatti, tra i 58 interventi edilizi liberi, le pergotende, strutture di copertura di terrazzi e lastrici solari, non sempre piccole, formate da montanti ed elementi orizzontali di raccordo e sormontate da una copertura fissa o ripiegabile formata da tessuto o altro materiale impermeabile, che ripara dal sole, dalla pioggia e aumenta la fruibilità della struttura. Molto simile a una tettoia, se ne distingue solo perché ha una struttura più leggera.
Pur dando ragione ai proprietari dell’abitazione, il Consiglio di Stato conclude che non si può stabilire universalmente che una tettoia non richieda un permesso: bisogna valutare caso per caso. Va considerato anche il Testo unico edilizia all’articolo 10, comma 1, lettera a), che impone il permesso di costruire per gli interventi di nuova costruzione nel caso di tettoie di particolari dimensioni e caratteristiche. Questo tipo di struttura è un intervento di nuova costruzione e richiede il permesso di costruire se non ha i requisiti delle pertinenze e degli interventi precari, cioè se modifica la sagoma dell’edificio. L’amministrazione deve valutare ogni caso con istruttorie complete che rilevino esattamente le opere compiute e spieghino perché superano o meno i limiti entro i quali si può trattare di una copertura realizzabile senza permessi.
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