La CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, è disciplinata dall’art. 6 bis [nota 1] del Testo Unico Edilizia, norma introdotto dall’art. 3 del Decreto Legislativo n. 222/2016 [2]. La caratteristica peculiare (e, ovviamente, non unica) della categoria di interventi soggetti alla CILA è la natura residuale: la comunicazione è utilizzabile ogni qualvolta siamo dinanzi a un intervento non riconducibile alle ipotesi previste dall’art. 6 (attività edilizia libera), dall’articolo 10 (attività edilizia soggetta al rilascio preventivo del permesso di costruire) e dall’articolo 22 (attività edilizie sottoposte a segnalazione certificata di inizio attività – SCIA).
Interventi sottoposti a CILA: quali sono
In ogni caso, come evidenziato dalla giurisprudenza e come, peraltro, facilmente evincibile anche dal testo dell’art. 6 bis citato, “in linea di principio gli interventi […] sottoposti a CILA devono essere sempre effettuati nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici” [3]. Volendo esemplificare, devono ritenersi sottoposti a CILA:
– gli interventi di manutenzione straordinaria, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio[4];
– il restauro e risanamento conservativo leggero, ossia non riguardante parti strutturali dell’edificio [5];
– gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche che comportino la realizzazione di ascensori esterni ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio [6];
– le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico (ad esclusione dell’attività di ricerca di idrocarburi) che siano eseguite in aree interne al centro edificato) [7];
– i movimenti di terra non strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali [8];
– la realizzazione di serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell’attività agricola che presentino strutture in muratura [9];
– la realizzazione di pertinenze minori che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell’edificio principale [10].
CILA: verificare la normativa regionale
È importante, inoltre, verificare la normativa regionale: infatti, le regioni possono estendere l’operatività della CILA ad altre ipotesi; ad esempio, l’art. 136 comma 2 lett. f-ter) della L.R. Toscana 10 novembre 2014, n. 65, subordina alla CILA “le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso”.
Anche la giurisprudenza può essere utile per individuare ulteriori ipotesi particolari rientranti nell’ambito di operatività della CILA: per esempio, recentemente è stata ritenuta sufficiente la comunicazione de qua per la sistemazione di un giardino, con la creazione di un’area a lettura con soppalchi lignei e gazebo a copertura come riparo dal sole, restando questi aperti da quattro lati e la realizzazione di un ulteriore impianto in legno, destinato ad un impiego plurimo, quali l’ospitalità a rappresentazioni, a musicisti e ad attività consimili [11].
Note
[1] CILA, come presentarla
Art. 6-bis. Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata. Gli interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
L’interessato trasmette all’amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest’ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1;
b) disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco.
La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.
[2] Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
[3] TAR Lazio, Roma, sent. II quater, sent. 19 luglio 2017, n. 8710.
[4] Attività n. 3, Tabella A, sez. II, Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
[5] Attività n. 5, Tabella A, sez. II, Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
[6] Attività n. 22, Tabella A, sez. II, Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
[7] Attività n. 31, Tabella A, sez. II, Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
[8] Attività n. 32, Tabella A, sez. II, Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
[9] Attività n. 33, Tabella A, sez. II, Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
[10] Attività n. 34, Tabella A, sez. II, Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
[11] TAR Liguria, sez. I, sent. 19 marzo 2018, n. 229.
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