Si avvicina la scadenza del 18 giugno, data fissata per il pagamento della prima rata della nuova IMU. A questo proposito, come già anticipato da Ediltecnico.it, è stata pubblicata la circolare IMU del Ministero delle finanze (MEF) che chiarisce molti degli aspetti controversi dell’imposta.
Di particolare interesse risulta il tema delle esenzioni e delle agevolazioni IMU, di cui cercheremo di fare una sintesi in questo articolo, basato sulle informazioni contenute nella Guida all’applicazione IMU per il 2012 a cura del MEF (per una trattazione completa del tema IMU si veda la pagina IMU).
Edifici di interesse storico ed edifici inagibili
Per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile calcolata va dimezzata del 50%.
Anziani e case di italiani residenti all’estero
Le aliquote per l’abitazione principale (base 0,4%, variabile da Comune a Comune da un minimo dello 0,2% a un massimo dello 0,6%) e per le relative pertinenze si applicano anche alla casa coniugale assegnata all’ex coniuge e, se il Comune lo ha previsto nel proprio regolamento, all’abitazione non locata posseduta da anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero o sanitario e cittadini italiani residenti all’estero.
Detrazione IMU per l’abitazione principale e per le relative pertinenze
Per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è riconosciuta, oltre all’aliquota ridotta, anche una detrazione pari a € 200 per il periodo durante il quale si protrae la destinazione.
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica. Ad esempio, se l’abitazione è posseduta da due coniugi che vi risiedono e dimorano per l’intero anno, a ciascuno di essi spetta la detrazione di 100 euro (200/2). Se, invece, l’abitazione è posseduta da 4 soggetti passivi che vi risiedono e dimorano per l’intero anno, a ciascuno di essi spetta la detrazione di 50 euro (€ 200/4).
Detrazione per i figli
La detrazione di 200 euro è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Non è necessario che i figli siano fiscalmente a carico.
La maggiorazione non può superare 400 euro e, pertanto, l’importo complessivo della detrazione (200 euro) e della maggiorazione non può risultare superiore a 600 euro.
Il diritto alla maggiorazione della detrazione IMU per i figli spetta fino al compimento del 26esimo anno di età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l’evento. Per potere computare l’intero mese nel calcolo della maggiorazione, occorre che il compimento del 26esimo anno di età si verifichi dal 15esimo giorno del mese in poi e che la nascita si sia verificata da almeno 15 giorni.
Altri casi di detrazione IMU
La sola detrazione IMU prevista per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o altrimenti denominati.
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