Adempimenti fiscali per cantieri: la comunicazione di inizio attività e le presunzioni di cessione

Come presentare le prescritte Comunicazioni? Che relazione c’è tra tali adempimenti obbligatori e le presunzioni di cessione dei beni non presenti in cantiere?

Silvio Rivetti 19/02/18

Tra gli adempimenti fiscali previsti in relazione all’attività di cantiere, assumono rilievo le Comunicazioni di inizio o di variazione di attività di cui dall’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, funzionali all’attività di controllo ai fini IVA. Nella prospettiva di evitare quelle leggerezze da cui potrebbero scaturire conseguenze di legge, l’articolo illustrerà sia la modalità di presentazione delle prescritte Comunicazioni, sia la relazione tra tali adempimenti obbligatori e le cd. “presunzioni di cessione” dei beni non presenti in cantiere, contestabili ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. IVA ed agli artt. 1 e 2 del D.P.R. 441/1997.

Adempimenti fiscali per cantieri: denuncia di inizio attività

Quanto al primo aspetto l’articolo 35 citato richiede, in connessione all’attività d’impresa edile presso un cantiere, la presentazione della “denuncia di inizio attività” ovvero – e più facilmente nella prassi, se la  specifica attività di cantiere viene ad aggiungersi alle attività  già in essere altrove – della “dichiarazione di variazione” dei dati già presentati. Tali comunicazioni devono contenere necessariamente l’indicazione del luogo di svolgimento del cantiere.

I cantieri sono “depositi”

Nonostante i cantieri non siano espressamente ricompresi nell’elenco normativo dei “luoghi in cui si esercita l’attività” (elenco che richiama le “sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili”), essi sono pacificamente assimilati ai “depositi”. Perciò e a differenza dell’apertura di sedi secondarie, il loro avvio non deve obbligatoriamente risultare dall’iscrizione nel Registro delle imprese. Quest’ultima comunicazione pare comunque opportuna, per i cantieri di lunga durata.

Come e quando cumunicare la dichiarazione

La dichiarazione o sua variazione dev’essere comunicata entro trenta giorni ad uno degli Uffici Territoriali dell’Agenzia delle Entrate, oppure all’Ufficio IVA avente sede presso le Direzioni provinciali, mediante appositi Modelli approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e reperibili sul sito Internet dell’Agenzia (Modello AA7). Specularmente, sarà poi dovuta la comunicazione della  chiusura del cantiere, nei trenta giorni dalla cessazione dell’attività.

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Le comunicazioni si presentano telematicamente, oppure in via cartacea direttamente agli uffici (ricevendosene copia timbrata per ricevuta), oppure via posta raccomandata. È possibile anche l’invio attraverso gli Uffici del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, per i soggetti ivi iscritti.

Adempimenti per interventi su edifici di terzi

Le comunicazioni in oggetto, che vanno senz’altro presentate per lo svolgimento di iniziative edilizie proprie, è opportuno vengano inviate anche a fronte di interventi edilizi su edifici di terzi. L’operare “a casa del cliente”, infatti, non esclude che tale luogo coincida con quello “dove l’impresa esercita la sua attività” se il cantiere presenta caratteristiche di dimensioni e di durata apprezzabili. Ciò è stato chiarito nella risalente ma mai smentita Circolare Ministeriale n. 98/E del 17 maggio 2000, nella quale il Fisco ha chiarito la connessione tra l’adempimento in parola e la sua attività di controllo, specie ai fini IVA.

Le presunzioni di cessione dei beni

Al riguardo, è da ricordare che l’art. 53 D.P.R. IVA detta la presunzione di legge, per cui che i beni acquistati o prodotti dall’impresa, non presenti nei luoghi di esercizio della sua attività, compresi i depositi, si considerano ceduti e cioè venduti all’esterno (salvo prova contraria, da fornirsi a mezzo di specifica documentazione contabile come, ad esempio, un contratto di appalto, giustificante la consegna dei materiali a soggetti terzi per lo svolgimento di lavorazioni).

Ne deriva che per quei beni, trasferiti dalla sede dell’impresa edile al luogo del cantiere segnalato nelle comunicazioni in parola, la “presunzione di cessione” all’esterno non opera. Tale movimentazione di beni, infatti,  figura come movimento “interno” in seno all’impresa edile e pertanto non ne è indispensabile una tracciatura documentale specifica.

Viceversa e tipicamente nel caso del cantiere di ristrutturazione di immobili di terzi, per il quale sia stata omessa la prescritta o opportuna comunicazione, allora la “presunzione di cessione” può trovare applicazione e generare recuperi d’imposta. In questo caso, sarà quanto mai opportuno essere in grado di documentare i movimenti di beni e materiali dalla sede dell’impresa alla sede del cliente. Saranno necessari, al riguardo, documenti di trasporto con causale “beni da utilizzare per esecuzione contratto di opera o appalto”; ovvero, in caso di beni venduti al committente, fatture di vendita o DDT per fatturazione differita. L’attualità del meccanismo presuntivo sopra descritto è stato ancora una volta ribadito, dalla recentissima Ordinanza di Cassazione n. 639 del 12 gennaio 2018.

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Silvio Rivetti

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