Dall’appalto alla compravendita, cambiano le procedure per farsi risarcire. Nelle compravendite i tempi per ottenere un risarcimento per i vizi dell’opera sono più brevi. Quando si compra un immobile da un costruttore si tratta di un contratto di compravendita, non di appalto. Nel caso dei difetti della costruzione che possono causare la rovina dell’immobile, tra compravendita e appalto, i tempi per far valere la garanzia e le responsabilità del costruttore sono gli stessi: il costruttore-venditore è responsabile per 10anni dalla consegna dell’immobile e deve risarcire.
La precisazione arriva dalla Cassazione con la sentenza 26574/2017 che ha negato il risarcimento richiesto per una serie di vizi perchè l’azione era stata presentata oltre i termini. Ha accolto invece la richiesta di risarcimento per alcuni difetti di costruzione che causavano rischi per gli abitanti dell’immobile.
Vizi e difetti: garanzie nelle compravendite
Articolo 1495 del Codice Civile. In caso di compravendita, i vizi devono essere denunciati entro otto giorni dalla scoperta e l’azione cade in prescrizione entro un anno dalla consegna.
Vizi e difetti: garanzie negli appalti
Articoli 1667 e 1668 del Codice Civile. Nel caso dell’appalto, il periodo di garanzia è più lungo: il committente può denunciare all’appaltatore i vizi entro 60 giorni dalla scoperta e l’azione è prescritto entro due anni dalla consegna dell’immobile. Il committente può chiedere che i vizi siano corretti a spese dell’appaltatore, che il prezzo sia diminuito, che il contratto venga interrotto.
Compravendita e appalto
Articolo 1669 del Codice Civile. Se nell’immobile non ci sono vizi, ma difetti tanto gravi da causarne la rovina, la garanzia ha una durata di dieci anni, sia per la compravendita sia per l’appalto.
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