Per sospendere la procedura di demolizione dell’abuso edilizio, la domanda di condono deve riferirsi alle opere dichiaratamente abusive. Domande di condono generiche, non portano a nessun effetto in quel senso. Ma vediamo il caso che ha portato il Tar a dire che la demolizione è legittima.
Abuso edilizio e demolizione
Il Comune ha contestato la realizzazione abusiva di un ripostiglio in muratura di 3 x 2 x 3 metri posto sul ballatoio all’ultimo piano e l’installazione di un cancello in ferro per accedere al terrazzo. Si tratterebbe di opere di ristrutturazione edilizia, che avevano bisogno del titolo concessorio, perché erano eseguite eseguite in maniera del tutta abusiva.
L’ordine di demolizione è stato impugnato dal proprietario che dice di aver presentato domanda di sanatoria dei manufatti dichiaratamente abusivi. Il proprietario, in base alla Legge n. 47/1985, pensava che la domanda di condono avrebbe determinato la sospensione dei procedimenti sanzionatori (secondo l’articolo 44 L. 47/1985).
Il Comune ha risposto che la domanda non contiene nessun riferimento alle opere contestate e ha il solo scopo di guadagnare tempo.
La decisione del Tar
Il Tar Napoli (sentenza n. 5129/2017) ha accolto la tesi dell’amministrazione comunale. Il Tar sottolinea che il cancelletto non ha rilevanza urbanistica, è “opera di arredo interna” e non determina la creazioni di nuovi volumi né superfici. L’unico punto critico potrebbe essere l’eventuale coinvolgimento dei condomini, ma questa problematica sarebbe di competenza del giudice civile e non di quello amministrativo. Il ripostiglio di pochi metri quadrati si traduce invece in un aumento dei volumi e di superficie utile. Per questo, è impossibile qualificare il il ripostiglio come volume tecnico (cos’è un volume tecnico) e l’intervento come mera manutenzione. È un manufatto inquadrato nelle “nuove opere” la cui realizzazione richiede un titolo edilizio. Il ripostiglio non può essere qualificato come volume tecnico, è un’opera abusiva, l’ordinanza è un atto vincolato sostituibile con la sanzione in denaro solo in casi eccezionali, quindi la sanzione demolitoria è legittima.
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