Terreno agricolo, la destinazione agricola non obbliga alla coltivazione

La destinazione agricola del suolo deve rispondere necessariamente all’esigenza di promuovere l’attività di coltivazione?

Come ogni inizio settimana, ecco (l’attesissima) selezione di sentenze per l’edilizia e l’urbanistica. Gli argomenti sono: finalità della destinazione agricola di un terreno agricolo; ristrutturazione tramite demolizione e ricostruzione, unitarietà dell’intervento; tipologia di opera di urbanizzazione per una cabina elettrica; riduzione della fascia di rispetto cimiteriale per un parco sportivo con struttura ricettiva; decadenza del permesso di costruire e necessità di un provvedimento espresso; misure di salvaguardia per un permesso di costruire in contrasto con piano urbanistico adottato.

Finalità della destinazione agricola

Estremi della sentenza: TAR Marche, sent. 13 novembre 2017 n. 854
Massima: La destinazione agricola del suolo non deve rispondere necessariamente all’esigenza di promuovere specifiche attività di coltivazione

 

La destinazione agricola del suolo non deve rispondere necessariamente all’esigenza di promuovere specifiche attività di coltivazione, e quindi essere funzionale ad un uso strettamente agricolo del terreno, potendo essere volta a sottrarre parti del territorio comunale a nuove edificazioni, ovvero a garantire ai cittadini l’equilibrio delle condizioni di vivibilità, assicurando loro quella quota di valori naturalistici e ambientali necessaria a compensare gli effetti dell’espansione urbana (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16.12.2016 n. 5334; id. 12.5.2016 n. 1917; 16.11.2011 n. 6049; 27.7.2011 n. 4505; 13.10.2010 n. 7478; 27.7.2010 n. 4920).

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Ristrutturazione tramite demolizione e ricostruzione: unitarietà dell’intervento

Estremi della sentenza: TAR Lombardia, sez. II Brescia, sent. 14 novembre 207 n. 1348
Massima: Per aversi ristrutturazione, la demolizione e la ricostruzione devono essere contestuali nell’ambito di un unico intervento, dovendo essere la demolizione strumentale e funzionale alla successiva ricostruzione

 

Per aversi ristrutturazione, la demolizione e la ricostruzione devono essere contestuali nell’ambito di un unico intervento, dovendo essere la demolizione strumentale e funzionale alla successiva ricostruzione. Diversamente, laddove risulti mancante detto nesso di unitarietà tra la demolizione dell’immobile in questione e la chiesta ricostruzione, l’intervento di ricostruzione è un’ipotesi di nuova costruzione (su tali principi, Consiglio di Stato, sez. IV, 29 marzo 2017, n. 1433).

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Permesso di costruire e piano urbanistico adottato

Estremi della sentenza: TAR Lombardia, sez. I Brescia, sent. 15 novembre 2017 n. 1354
Massima: Va sospesa in via generale ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire, in caso di contrasto tra l’intervento oggetto della domanda e le previsioni di uno strumento urbanistico adottato

 

Ai sensi dell’art. 12 comma 3 del T.U. dell’edilizia, va sospesa in via generale ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire, in caso di contrasto tra l’intervento oggetto della domanda e le previsioni di uno strumento urbanistico adottato.

La citata disposizione attribuisce rilevanza ostativa, ai fini dell’accertamento di conformità, anche alle misure di salvaguardia di uno strumento urbanistico in itinere, e ciò si rivela assolutamente logico, non essendovi ragioni per differenziare la disciplina delle istanze di concessione in sanatoria da quelle di concessione edilizia per interventi ancora da realizzare (T.A.R. Sardegna, sez. II – 20/5/2014 n. 368).

È stato osservato, altresì, che la “salvaguardia” si verifica a prescindere dal fatto che detta domanda sia stata presentata anteriormente alla data di adozione dello strumento urbanistico, poiché l’amministrazione deve tenere conto della situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui la determinazione relativa all’istanza di titolo abilitativo viene assunta. In altri termini, la mera presentazione della domanda di permesso di costruire non basta a rendere irrilevanti la variazioni di strumento urbanistico sopravvenute nelle more del rilascio del provvedimento (T.A.R. Basilicata – 5/5/2014 n. 312).

Cabina elettrica: tipologia di opera di urbanizzazione

Estremi della sentenza: TAR Marche, sent. 14 novembre 2017 n. 862
Massima: Una cabina elettrica è opera di urbanizzazione primaria non secondaria

 

Non può sostenersi che la cabina elettrica costituisca opera di urbanizzazione secondaria comunque scomputabile, non essendo riconducibile all’elenco di cui all’art. 16, comma 8, del DPR n. 380/2001 (che comprende: asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie). Risulta invece riconducibile alle opere di urbanizzazione primaria, nell’ambito della rete di distribuzione dell’energia elettrica.

Riduzione della fascia di rispetto cimiteriale

Estremi della sentenza: TAR Toscana, sez. I, sent. 15 novembre 2017 n. 1384
Massima: Un parco sportivo con area ludica per bambini, unitamente all’edificazione di struttura ricettiva e di uno spazio verde con funzioni ricreative, culturali e sociali può godere della riduzione della fascia di rispetto cimiteriale

 

L’art. 338 del RD 27 luglio 1934 n. 1265, pur prevedendo al primo comma che “i cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato” e che, ancora, “è vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale”, ha introdotto alcune disposizioni derogatorie (comma 4° e 5°), attribuendo al Consiglio comunale la facoltà di consentire, previo parere della competenza azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto in presenza di determinati presupposti.

In particolare la zona antistante i cimiteri può essere ridotta sia, in caso di attuazione di un intervento urbanistico (quarto comma) sia, ancora, nell’ipotesi di realizzazione di parchi, giardini e annessi, attrezzature sportive, locali tecnici e serre (quinto comma).

Detta riduzione può essere consentita sino al limite di 50 metri, quando risulti accertato che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti e che, nel contempo, l’impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale.

Un parco sportivo con area ludica per bambini e, in particolare, la costruzione di circa quattro chilometri di viottoli campestri, unitamente all’edificazione di struttura ricettiva e, quindi, di uno spazio verde con funzioni ricreative, culturali e sociali, pur restando di proprietà privata, è strettamente correlato al perseguimento di una finalità di interesse pubblico, risultando destinato ad una fruizione collettiva da parte dell’intera popolazione incidente sull’area di riferimento.

Pur nell’ambito di un orientamento giurisprudenziale restrittivo che ha escluso che possa ricomprendersi l’edilizia privata, recenti pronunce hanno ritenuto ammissibile che il Comune possa procedere a ridurre la fascia di rispetto nell’ipotesi di realizzazione di interventi che possano essere qualificati come interventi di rilevanza pubblica, destinati a soddisfare esigenze pubblicistiche di rango almeno pari a quelle poste alla base del vincolo medesimo (Cass. pen. Sez. III Sent., 13-01-2009, n. 8626).

In considerazione delle caratteristiche del progetto del parco sportivo è evidente che quest’ultimo è suscettibile di rientrare nelle ipotesi derogatorie di cui sia, al quarto che al quinto comma dell’art. 338, essendo suscettibile di essere inquadrato come opera diretta a costituire l’attuazione di un intervento urbanistico e, nel contempo, come struttura con caratteristiche del tutto analoghe ai parchi, giardini, annessi e attrezzature sportive di cui al quinto comma.

Decadenza del permesso di costruire

Estremi della sentenza: Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 15 novembre 2017 n. 5285
Massima: La decadenza del permesso di costruire richiede un provvedimento espresso

 

L’operatività della decadenza del permesso di costruire necessita in ogni caso dell’intermediazione di un formale provvedimento amministrativo, seppur avente efficacia dichiarativa di un effetto verificatosi ex se e direttamente (Cfr. Cons. St. 22 ottobre 2015 n. 4823).

Quanto alla necessaria interlocuzione con il privato attraverso gli apposti strumenti partecipativi, deve parimenti ricordarsi che la giurisprudenza ha avuto di modo di precisare che la perdita di efficacia della concessione di costruzione per mancato inizio o ultimazione dei lavori nei termini prescritti deve essere accertata e dichiarata con formale provvedimento dell’Amministrazione anche ai fini del necessario contraddittorio col privato circa l’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che possono legittimarne la determinazione (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, sent. 12.05.2011, n. 2821; Cons. St., Sez. IV, sent. 29.01.2008, n. 249; Cons. St., Sez. VI, sent. 17.2.2006, n. 671).

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

Redazione Tecnica

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