Una news veloce per segnalare che la Corte di cassazione (ordinanza n. 24486/2017) afferma un principio di diritto: il termine annuale per la denuncia dei gravi difetti degli edifici appaltati decorre dal giorno in cui il committente o l’acquirente hanno un buon grado di conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti stessi e della loro derivazione da un’esecuzione imperfetta dell’opera. La scadenza è stabilita dall’art. 1669, comma 1 del Codice civile. Pena la decadenza.
La Corte ha cassato in questo modo la pronuncia del giudice di merito che aveva fatto decorrere il termine de quo dal giorno del deposito della consulenza tecnica d’ufficio disposta nel corso della causa di merito. La proposta di un’azione giudiziaria introdotta mediante citazione a giudizio implica, da parte del committente, l’avvenuta conoscenza dei difetti. E la conoscenza dei dei guasti avviane prima della citazione (per forza).
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