Fare un soppalco: è restauro o ristrutturazione edilizia?

La rassegna di sentenze della settimana: i temi più interessanti sono sul soppalco e sulla definizione di pergolato, ma anche zona bianca, DIA e abuso paesaggistico

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Ecco la selezione delle sentenze della scorsa settimana. Questa volta, gli argomenti sono: realizzazione di un soppalco, qualificazione della tipologia di intervento; la definizione di pergolato; la prescrizione della sanzione per un abuso paesaggistico; DIA: rimozione dopo il termine inibitorio; l’obbligo di fornire una specifica destinazione urbanistica zona bianca; la natura delle osservazioni ai piani urbanistici.

Realizzare un soppalco: che tipo di intervento è?

Estremi della sentenza: TAR Campania, sez. VII Napoli, sent. 5 ottobre 2017 n. 4629
Massima: La realizzazione di un soppalco di modeste dimensioni è intervento di restauro o risanamento conservativo e non di ristrutturazione edilizia

 

La realizzazione di un soppalco può ritenersi rientrare nel concetto di restauro o risanamento conservativo quando per le sue limitate caratteristiche di estensione e per le modeste dimensioni sia tale da escludere la possibilità di creare un ambiente abitativo e, quindi, di incrementare le superfici o il carico urbanistico.

Al riguardo la giurisprudenza, ritiene ad esempio che la costruzione di un soppalco di modeste dimensioni ad uso deposito o ripostiglio, all’interno di un locale per ottenere la duplice utilizzazione di un vano, è, di regola, opera che, non comportando aumento di volume, né aumento della superficie utile, né modifica della destinazione d’uso dell’immobile, non è riconducibile alla categoria della ristrutturazione edilizia, ricorrendo in tale ipotesi una fattispecie di restauro e risanamento conservativo in quanto si rivela rispettoso delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell’edificio e non comporta una destinazione d’uso con esse incompatibile.

Cos’è un pergolato?

Estremi della sentenza: TAR Campania, sez. IV Napoli, sent. 5 ottobre 2017 n. 4648
Massima: Il pergolato è un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni

 

Il pergolato è inteso come un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni (Cons. Stato, sez. IV., 29 settembre 2011, n. 5409).

Conseguentemente, non può considerarsi un pergolato ma, al contrario, una costruzione stabile e rilevante e necessitante di un titolo edilizio, una struttura con un’estensione di 80 m., un’anima in ferro e rivestimento in legno, insistente su un’area pavimentata e che si presta ad un impiego durevole.

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Abuso paesaggistico: prescrizione della sanzione

Estremi della sentenza: TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, sent. 3 ottobre 2017 n. 853
Massima: L’indennità risarcitoria per abuso paesaggistico si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data di rilascio del nulla-osta paesaggistico

 

Il termine prescrizionale quinquennale di cui all’art. 28 della legge n. 689/1981 è applicabile alla c.d. indennità risarcitoria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 per abuso paesaggistico, in ragione della natura pecuniaria della sanzione stessa. La decorrenza inizia dalla data di rilascio del nulla-osta paesaggistico. Conseguentemente, deve ritenersi illegittima l’ingiunzione di pagamento inviata a distanza di circa 10 anni dal rilascio del nulla osta paesaggistico.

DIA: rimozione dopo il termine inibitorio

Estremi della sentenza: TAR Campania, sez. IV Napoli, sent. 2 ottobre 2017 n. 4605
Massima: La D.I.A., una volta decorsi i termini per l’esercizio del potere inibitorio-repressivo, costituisce un titolo abilitativo valido ed efficace che può essere rimosso solo attraverso l’esercizio del potere di autotutela decisoria

 

La D.I.A., una volta decorsi i termini per l’esercizio del potere inibitorio-repressivo, costituisce un titolo abilitativo valido ed efficace (sotto tale profilo equiparabile quoad effectum al rilascio del provvedimento espresso), che può essere rimosso, per espressa previsione legislativa, solo attraverso l’esercizio del potere di autotutela decisoria.

Pertanto, deve considerarsi illegittima l’adozione, da parte di un’Amministrazione comunale, di un provvedimento repressivo-inibitorio della D.I.A. (già consolidatasi) oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della D.I.A. e senza le garanzie e i presupposti previsti dall’ordinamento per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio (cfr. Cons. Stato, n. 2842 del 2016 e n. 4780 del 2014).

Zona bianca: obbligo di fornire una specifica destinazione urbanistica

Estremi della sentenza: TAR Toscana, sez. I, sent. 5 ottobre 2017 n. 1165
Massima: Il Comune ha l’obbligo di fornire una specifica destinazione urbanistica ad una zona precedentemente vincolata, una volta scaduto il vincolo

 

Un’area precedentemente vincolata, una volta scaduto il vincolo, non riacquista automaticamente la propria antecedente destinazione urbanistica, ma si configura come area non urbanisticamente disciplinata, ossia come c.d. zona bianca. Rispetto a tali tipologie di zone, allorché cessino gli effetti dei preesistenti vincoli, l’amministrazione comunale deve esercitare la discrezionale propria potestà urbanistica, attribuendo loro una congrua destinazione.

Il Comune è tenuto, anche a prescindere dall’impulso della parte privata, ad avviare tempestivamente il procedimento finalizzato alla riqualificazione dell’area mediante una specifica ed appropriata destinazione urbanistica, con la conseguenza che un prolungato soprassedere in tal senso consente al privato di attivare i consueti rimedi avverso il silenzio inadempimento.

Natura delle osservazioni ai piani urbanistici

Estremi della sentenza: TAR Toscana, sez. I, sent. 5 ottobre 2017 n. 1157
Massima: Le osservazioni formulate dagli interessati in sede di formazione degli strumenti di pianificazione e governo del territorio costituiscono un mero apporto collaborativo e non danno luogo a peculiari aspettative

 

Per consolidata giurisprudenza, le osservazioni formulate dagli interessati in sede di formazione degli strumenti di pianificazione e governo del territorio costituiscono un mero apporto collaborativo e non danno luogo a peculiari aspettative, con la conseguenza che il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente dimostrare che siano state esaminate e ragionevolmente ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 dicembre 2014, n. 6386; id., 7 novembre 2014, n. 5482).

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Redazione Tecnica

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