Una nuova sentenza del Consiglio di Stato (4516 del 27 settembre 2017) dice che il silenzio assenso non si applica alle istanze che hanno lo scopo di ottenere titoli edilizi per immobili nel centro storico (zona A) di un Comune. Nel caso preso in esame dal Consiglio di Stato, l’immobile oggetto di domanda di permesso di costruire si trova nel centro storico del Comune di Francavilla Fontana e risale all’inizio del 1900.
In base all’art. 2 DM 1444/1968 la Zona A è quella in cui si trovano agglomerati urbani storici, di pregio artistico o ambientale o una parte di essi, oppure le aree circostanti, che sono parte integrante degli agglomerati stessi.
L’art. 20, co. 8 DPR 380/2001 e, più in generale, l’art. 20, co. 4, L. 241/1990, escludendo dalla formazione del silenzio assenso i casi in cui ci sono vincoli culturali e/o paesaggistici, cioè gli atti che riguardano il patrimonio culturale e paesaggistico, non si riferiscono solo ai casi in cui ci sono vincoli specifici su un immobile o una parte di territorio, ma valgono in generale per tutti i casi in cui sono presenti realtà riconducibili al patrimonio culturale e/o paesaggistico.
L’immobile oggetto di domanda di permesso di costruire è situato nel centro storico del Comune di Francavilla Fontana e risale all’inizio del 1900. “Da ciò consegue che, in relazione alle istanze volte al rilascio di titolo autorizzatorio edilizio concernenti lo stesso, non può formarsi il silenzio assenso, attesa la tutela cui l’immobile è sottoposto, anche ai sensi dell’art. 136, co. 1, lett. c), d. lgs. n. 42/2004”, conclude il Consiglio di Stato.
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