Terre e rocce da scavo, quando e come è possibile riutilizzarle

Quando e a quali condizioni si possono riutilizzare le terre e rocce da scavo, invece di smaltirle? Ecco cosa dice il nuovo decreto in vigore dal 22 agosto

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Prima del Dpr 120, in vigore dal 22 agosto, le posizioni degli operatori e degli enti erano piuttosto “conservative”, perché c’era il rischio di fare confusione tra terreni contaminati destinati a smaltimento e quelli non contaminati riutilizzabili: almeno fino alla conclusione della procedura di bonifica molti enti ha vietato la nuova pratica. Solo alcuni enti hanno tentato di incentivare un maggior riutilizzo del terreno scavato.

Il Dpr 120 uniforma la disciplina sulle terre e rocce da scavo: riutilizzare terreno non contaminato scavato in siti sottoposti a bonifica ai sensi del Dlgs 152/2006 è possibile. Il Dpr 120 impone però delle condizioni. L’articolo 12 riguarda i grandi cantieri in VIA o in AIA. Gli articoli 25 e 26 rigurdano tutti gli altri cantieri.

Scarica qui il testo del decreto pubblicato in GU

In generale, il nuovo decreto prevede:
tempi certi di risposta per le analisi delle amministrazioni,
deregolamentazioni per il trasporto dei materiali,
aggiustamenti per gli inerti,
chiarimenti sulle definizioni,
chiarimenti sulla regolamentazione dei depositi intermedi dei materiali,
riviste le procedure per le aree sottoposte a bonifica.

Decreto terre e rocce da scavo: articolo 12

Nei grandi cantieri in VIA o in AIA (articolo 12 del Dpr 120/2017) per verificare i requisiti di qualità ambientale del terreno scavato e redarre il piano di utilizzo, l’operatore deve chiedere ad Arpa la convalida dei valori dei terreni da riutilizzare per verificare (ai sensi del Dlgs 152/2006) che vengano rispettate le Concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) con riferimento sia al sito di produzione sia a quello di destinazione. L’Arpa deve dare risposta al massimo entro 60 giorni. La verifica della doppia conformità sia del sito di produzione, sia del sito di destinazione dei terreni scavati impone una forte restrizione alla possibilità di riusare i terreni scavati.

Decreto terre e rocce da scavo: articoli 25 e 26

È possibile riutilizzare i terreni provenienti da un sito in bonifica solo dopo il completamento della caratterizzazione, previa esecuzione di indagini mirate. Secondo l’articolo 25 possono essere programmate attività di scavo solo in siti sotto bonifica che siano già stati caratterizzati. Oltre alle indagini di caratterizzazione, devono essere condotte anche indagini di dettaglio (che completano la caratterizzazione)  concordate con Arpa. Gli scavi non devono creare pregiudizio agli interventi che hanno lo scopo di contenere o gestire la contaminazione. Se durante gli scavi edilizi si accertassero nuove contaminazioni, devono essere gestite con procedura di bonifica e non con la disciplina su terre e rocce da scavo.

L’articolo 26 del decreto sulle terre e rocce da scavo consente di riutilizzare il terreno scavato nel sito in bonifica se sono rispettate le Csc applicabili alla specifica destinazione d’uso del sito. È ammesso anche il riutilizzo in sito del terreno scavato conforme alle Concentrazioni soglie di rischio (Csr) determinate con l’analisi di rischio e non alle Csc, solo se il riutilizzo viene valutato in occasione dell’analisi e limitato all’interno delle medesime aree sottoposte ad analisi.

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Redazione Tecnica

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