Gli interventi di recupero sia dei sottotetti sia dei seminterrati sono incentivati con sconti sui costi di realizzazione e deroghe alle regole sulle altezze interne dei locali. Sono queste le misure che la Regione Lombardia ha preso, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio edilizio esistente, combattere il consumo di suolo e favorire la rigenerazione urbana. Tra le leggi, la LR 15/2017 per il recupero dei sottotetti (articolo 26) e la LR 7/2017 per i recupero dei seminterrati.
La legge sul recupero dei sottotetti
Il Capo I della LR 12/2005 affontava già il tema del recupero dei sottotetti. La LR 15/2017 lo incentiva ulteriormente perché esenta dal pagamento del contributo di costruzione quelli con superficie utile lorda inferirore a 40mq, di pertinenza dell’abitazione principale.
Come già imponeva la LR 12/2005, il recupero deve essere ai soli fini abitativi e bisogna rispettare una serie di requisiti: per esempio, l’altezza media ponderale deve essere di 2,40 metri (2,10 metri per i comuni che si trovano a più di seicento metri sul livello del mare). Si possono fare finestre, lucernari, abbaini e terrazzi e si possono modificare altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, ma non bisogna mai superare le altezze massime. Se gli interventi comportano modifiche all’aspetto degli edifici (vietati nelle zone vincolate) è necessario prendere in considerazione anche che impatto queste modifiche hanno sul paesaggio. Poi, importantissimo, una volta recuperato, il sottotetto non può cambiare destinazione d’uso per 10 anni. Leggi anche Recupero sottotetti Lombardia: se l’edificio ha 3 anni si può fare!
La legge sul recupero dei seminterrati
Con la LR 7/2017 la Regione rende possibile il recupero a fini abitativi dei seminterrati. I Comuni decidono le zone in cui si possono applicare i principi generali stabiliti dalla legge: i seminterrati, per esempio, si devono trovare in edifici già serviti da tutte le urbanizzazioni primarie.
È interessante il fatto che nel seminterrato si possano creare unità abitative autonome, non solo stanze, e che si possa derogare all’altezza dei locali, che comunque devono essere minimo 2,40 metri. Locali seminterrati con una superficie lorda di pavimento non superiore ai 200 metri quadrati se destinati a uso residenziale, e non superiore ai 100 metri quadrati se destinati ad altri usi (ma che costituiscono comunque pertinenza diretta di unità immobiliari), sono esenti dal versamento del costo di costruzione. Leggi anche Recupero seminterrati Lombardia: i dettagli della nuova legge
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