In arrivo il Decreto che contiene le condizioni per la qualificazione tecnico-economica delle imprese che vogliono partecipare agli appalti pubblici e privati sui beni culturali per lavori di monitoraggio, manutenzione e restauro su immobili tutelati; per gli scavi archeologici; per il monitoraggio, la manutenzione e il restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico.
Il Dm (n. 374 del Mibact) è stato firmato il 22 agosto e sta per essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il Ministero dei Beni Culturali comunica che il provvedimento sarà disponibile dopo la registrazione degli organi di controllo. Ediltecnico ve lo anticipa: potete scaricarlo qui.
Appalti per i beni culturali: requisiti generali
Obbligatoria l’iscrizione alla camera di commercio, relativamente a lavori:
1) in scavi archeologici;
2) di manutenzione e restauro dei beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili culturali, lavori di conservazione e restauro di opere d’arte;
3) di restauro e manutenzione di beni culturali immobili, a conservazione e restauro di opere d’arte;
4) per il verde storico (art.10, c. 4 lettera “f” del Codice dei Beni culturali), in parchi e giardini.
Appalti per i beni culturali: requisiti speciali
Il Direttore tecnico
Il regolamento impone precisi vincoli al Direttore tecnico, o ai Direttori tecnici, nel caso siano più di uno.
Per prima cosa al Direttore tecnico si richiede l’unicità dell’incarico: per tutta la durata dell’appalto non può rivestire un incarico simile per conto di altre imprese qualificate. Bisogna consegnare una dichiarazione alla stazione appaltante.
Per la categoria OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela) il direttore tecnico deve essere un architetto iscritto all’albo o laureato in conservazione dei beni culturali.
Per le categorie OS2-A (Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico) e OS2-B (Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario) serve:
– un diploma di restauratore conseguito presso le scuole di alta formazione o altri istituti indicati dal codice dei beni culturali all’articolo 29 al comma 9)
– oppure una laurea in conservazione e restauro dei beni culturali
– oppure bisogna essere restauratori di beni culturali qualificati ai sensi dell’articolo 182 del codice dei Beni culturali, ma bisogna aver svolto – al momento in cui entrerà in vigore del regolamento – almeno tre incarichi di direzione tecnica.
Per lavori con importo inferiore ai 150 mila euro questi requisiti vengono autocertificati.
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Lavori già eseguiti
L’impresa deve avere eseguito lavori sui beni culturali almeno per il 70% dell’importo della classifica per cui viene richiesta l’iscrizione. Ai fini della qualificazione, valgono i certificati rilasciati prima dell’entrata in vigore del decreto solo se accompagnati e integrati dalla dichiarazione di buon esito rilasciata dall’autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuto. I lavori possono essere utilizzati solo se eseguiti dall’impresa, anche come impresa subappaltatrice. L’impresa appaltatrice non può utilizzare i lavori di restauro affidati in subappalto.
Idoneità organizzativa
I restauratori, i collaboratori e gli archeologi devono avere con l’impresa un contratto a tempo determinato o indeterminato.
Categoria OG2. Imprese con almeno 6 dipendenti in media negli ultimi dieci anni: l’idoneità è dimostrata da un costo del personale di almeno il 15% dei lavori OG2 realizzati negli ultimi dieci anni precedenti all’iscrizione alla Soa, di cui almeno il 40% deve riguardare il personale operaio.
Oppure, la spesa per il personale dipendente a tempo indeterminato deve essere di almeno il 10% dei lavori OG2 realizzati nell’ultimo decennio, di cui almeno l’80% per il personale tecnico qualificato.
Categorie OS2-A e OS2-B. Imprese con almeno 6 addetti in media negli ultimi dieci anni: l’idoneità si dimostra con almeno il 20% dei restauratori e con almeno il 40% di collaboratori restauratori o restauratori, sempre rispetto al personale complessivo.
Oppure, l’impresa deve dimostrare di aver sostenuto un costo del lavoro per restauratori e collaboratori restauratori di almeno il 40% degli importi di lavori OS2 (A e B) nel decennio precedente all’iscrizione Soa.
Imprese fino a cinque dipendenti (per OS2): devono avere al loro interno almeno un restauratore.
Categoria OS25. Imprese con almeno 6 dipendenti in media negli ultimi dieci anni: l’idoneità è si ottiene con la presenza di almeno il 30% di archeologi rispetto al totale dell’organico.
Oppure, l’impresa è idonea se dimostra di aver sostenuto con costo del lavoro di almeno il 30% degli importi di lavori OS25 nel decennio precedente all’iscrizione Soa.
Imprese fino a cinque dipendenti (per OS25): presenza di almeno un archeologo.
Capacità economica
Valgono le regole del Codice appalti (articolo 83, comma 2, articolo 84, articolo 86). Per le categorie OS2-A, OS2-B e OS25 sono sufficienti le referenze bancarie.
Qualificazione per i beni culturali: lavori soprasoglia
I lavori soprasoglia sono quelli che hanno un valore di oltre 150 mila euro, per i quali le imprese devono dimostrare il possesso delle seguenti qualifiche:
– OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela),
– OS2-A (Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico),
– OS2-B (Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario ),
– OS24 (Verde e arredo urbano),
– OS25 (Scavi archeologici).
La certificazione rilasciata deve inoltre contenere l’attestato del buon esito degli interventi eseguiti da parte dell’autorità preposta alla tutela del bene.
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