Fra le 42 definizioni uniformi frutto dell’intesa del 20 ottobre 2016 tra Governo, Regioni ed Enti locali sull’adozione del regolamento edilizio tipo [1], ci soffermeremo, in questa occasione, sulla n. 38 e sulla n. 41, relative rispettivamente alla pensilina e alla tettoia.
Secondo la citata intesa, la pensilina è un “Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno”, mentre la tettoia è un “Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita a usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali”.
Tettoie e pensiline: cos’hanno in comune
Ciò che accomuna le due definizioni è la finalità di copertura propria di entrambe le tipologie di manufatti: tale aspetto è stato evidenziato anche dalla giurisprudenza, secondo cui vi è una “sostanziale identità della nozioni di tettoia e pensilina ricavabile dalle medesime finalità di arredo, riparo o protezione anche dagli agenti atmosferici” [2].
Tettoia o pensilina: le differenze
Ciò che, al contrario, le diversifica è la modalità costruttiva: la pensilina non ha montanti verticali di sostegno perché è installata in aggetto sul muro, mentre la tettoia è sostenuta proprio da montanti fra loro collegati.
In realtà, vi è un secondo elemento che differenzia le due ipotesi: le dimensioni, solitamente contenute nel caso della pensilina, più rilevanti nel caso della tettoia. Tale aspetto è fondamentale perché le dimensioni rilevanti della tettoia non consentono di qualificare il manufatto come elemento pertinenziale sottratto al permesso di costruire. Ed infatti, la giurisprudenza ha affermato che “con particolare riguardo alle tettoie o alle altre simili strutture di riparo e protezione di spazi liberi, si è difatti affermato che dette strutture possono ritenersi liberamente edificabili solo qualora la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendano evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo, riparo o protezione, anche da agenti atmosferici e quando, non presentino carattere di autonoma utilizzabilità, e possano ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della loro accessorietà, nell’edificio principale o nella parte dello stesso cui accedono” [3].
Cosa dice la giurisprudenza
Effettuando una veloce rassegna giurisprudenziale, è agevole verificare che è stata qualificata come pensilina una struttura a sbalzo con superficie complessiva di 5,50 mq. bullonata alla parete del fabbricato esistente, con copertura in legno e sovrastante manto di coppi e canali [4] e una struttura modulare di 5 metri di lunghezza per 80 centimetri di profondità, assicurata al prospetto dell’edificio mediante bulloni, realizzata in materiale plastico e priva di pilastri di sostegno [5].
Al contrario, non è stato ritenuta qualificabile come pensilina bensì come tettoia, e quindi necessitante del permesso di costruire, una struttura di 50 mq. di superficie, con 4,50 mt. di altezza e 0,70 mt. di spessore [6] e una struttura in ferro e copertura in plexiglas avente una superficie di 18 mq. circa ed altezza di 3 mt [7].
Come si comportano i Comuni
Sebbene, quindi, di norma la tettoia richieda il permesso di costruire, la pensilina è solitamente installabile senza il ricorso a tale titolo. (Quali distanze occorre rispettare quando si costruisce una tettoia?). Tuttavia, è bene precisare che i regolamenti comunali sovente disciplinano l’ipotesi de qua, prevedendo, oltre alle modalità costruttive, anche l’eventuale titolo necessario, per esempio:
- il Regolamento per interventi edilizi minori del Comune di Gonzaga (MI) richiede la DIA (oggi, SCIA) per le pensiline con aggetto inferiore ad 1 metro [8];
- la DIA è richiesta anche dal Regolamento relativo all’installazione delle strutture precarie del Comune di Bosaro (RO) per le pensiline con copertura in vetro o in legno con sporgenza massima entro metri 1,50 e larghezza non eccedente 50 cm. dai lati della porta [9];
- il Regolamento disciplinante la realizzazione di interventi edilizi minori del Comune di Ruffano (LE) richiede la SCIA [10];
- diversamente, il Regolamento edilizio del Comune di Poggiorenatico (FE) qualifica come manutenzione ordinaria (e, quindi, attività edilizia libera) l’installazione di una pensilina “con struttura portante in legno o metallo con aggetto max di m 1,00 e larghezza non superiore
Leggi anche Tettoia abusiva? È da demolire anche se la costruzione risale a 40 anni fa
NOTE
[1] Gazzetta ufficiale 16/11/2016 n. 268.
[2] TAR Basilicata, sez. I, sent. 3 agosto 2017, n. 556; TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 27 giugno 2017, n. 3495 e sent. 21 dicembre 2016, n. 5903; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 28 aprile 2014, n. 2196; Cassazione penale, sez. fer., sent. 1 settembre 2011, n. 33267; TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 5 gennaio 2017, n. 35; TAR Lazio, Roma, sez. I quater, sent. 9 settembre 2014, n. 9520.
[3] TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 13 gennaio 2016, n. 17; Napoli, sez. VIII, sent. 7 novembre 2013, n. 4975; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 9 aprile 2015, n. 620.
[4] TAR Lazio, Latina, sent. 16 ottobre 2013, n. 760.
[5] TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 15 novembre 2013, n. 5129.
[6] Consiglio di Stato, sez. V, sent. 14 ottobre 2013, n. 4997.
[7] Cass., sent. n. 33267/2011.
[8] Art. 10 – Pensiline a sbalzo. Sono da considerarsi pertinenze, soggetti al regime della DIA, le pensiline per la protezione e l’ombreggiatura degli infissi e dei balconi. Le pensiline devono essere a sbalzo, senza elementi verticali portanti (pilastrini e simili), realizzate con materiali leggeri (ad esempio legno, alluminio, plastica) e potranno essere coperte con vetro, legno o policarbonato trasparente (è esclusa la vetroresina di tipo ondulato).
La sporgenza dal filo del muro deve essere quella strettamente necessaria allo svolgimento della funzione protettiva e deve comunque essere raccordata con quella di eventuali altri elementi presenti sulla facciata (aggetti, rientranze, decorazioni e simili).
Nel caso di protezione di balconi, la sporgenza della struttura di riparo non può superare quella del balcone sottostante.
In ogni caso la profondità massima delle pensiline non deve essere superiore a 1,00 m.
Non è ammessa la realizzazione di pensiline a circoscrivere il perimetro del fabbricato o anche di una sola facciata per esteso.
Tali installazioni, in aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui al D.lgs. 42/2004, sono subordinate al parere favorevole della Commissione per il Paesaggio.
[9] Art. 3 lett. f).
[10] Art. 16.
Permesso di costruire, modulo unificato in Gazzetta: le prossime scadenze
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento