Si è concluso l’iter di definizione per il 2017 del perimetro di applicazione dello Split Payment: sono stati pubblicati, sul sito del Dipartimento delle finanze, gli elenchi definitivi dei soggetti diversi dalle PA sottoposti all’obbligo e le specifiche interpretative. La nuova pubblicazione era necessaria in seguito all’emanazione, il 14 luglio scorso, del decreto del ministro dell’Economia del 13 luglio 2017 (pubblicato in Gazzetta ufficiale il 24 luglio). Le due pubblicazioni, inoltre, tengono conto delle osservazioni dei contribuenti interessati, inviate prima del 19 luglio.
Lo Split Payment si applica a tutte le pubbliche amministrazioni a cui sono destinate le norme in materia di fattura elettronica obbligatoria (articolo 1, commi da 209/214 della legge 244/2007). Le nuove regole hanno efficacia in relazione alle sole fatture con esigibilità d’imposta successiva alla pubblicazione sulla Gazzetta, cioè al 25 luglio: sono escluse le fatture la cui esigibilità è dal 1° al 24 luglio.
Erano già stati pubblicati gli elenchi delle PA sottoposte al meccanismo della scissione dello Split Payment. Il primo giro di elenchi era questo. Il secondo, aggiornato rispetto al primo, lo trovi qui. Ora, abbiamo l’elenco definitivo, di tutte le società a cui si deve applicare lo Split Payment:
• elenco definitivo delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
• elenco definitivo delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
• elenco definitivo delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime;
• elenco definitivo delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Split Payment, 5 chiarimenti del Ministero
Nel comunicato che accompagna gli elenchi ci sono alcuni chiarimenti importanti.
- I primi due “giri” di elenchi pubblicati erano relativi si alla PA, ma in particolare a:
– controllate dalla presidenza del Consiglio e dei ministeri,
– controllate da regioni, province, città metropolitane, comuni e unioni di comuni;
– controllate dalle predette amministrazioni centrali e locali e quotate nell’indice Ftse Mib - Gli operatori, per individuare le Pubbliche Amministrazioni soggette allo Split Payment, dovranno fare riferimento all’elenco Ipa pubblicato sul sito dell’Indice delle pubbliche amministrazioni (www.indicepa.gov.it) senza considerare i soggetti classificati nella categoria dei “gestori di pubblici servizi”, che non sono ricompresi nell’obbligo della fatturazione elettronica.
- Questi gestori, però, nel caso in cui fossero ricompresi tra le controllate e riportati negli elenchi dei soggetti non-PA pubblicati ieri, devono utilizzare lo Split Payment anche se non destinatari della fattura elettronica.
- Tutte le società presenti negli elenchi dello Split Payment non sono, solo per effetto dell’inclusione nello specifico adempimento, obbligati alla fatturazione elettronica.
- Le aziende speciali non costituite sotto forma societaria, applicano lo Split Payment se destinatari della disciplina della fatturazione elettronica.
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Nell’immagine Raffaellino del garbo, Moltiplicazione dei pani e dei pesci
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