È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di ieri la riforma della disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale. Il decreto legislativo del 16 giugno 2017 recepisce la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e introduce la possibilità di richiedere un provvedimento unico ambientale per i progetti di competenza statale. Entrerà in vigore il 21 luglio 2017.
VIA Impatto ambiantale, tempi più veloci
Dichiara il Ministro Galletti: “La nuova Valutazione di Impatto Ambientale porta procedure più semplici, tempi certi, regole uniformi su tutto il territorio, innalzando allo stesso tempo il grado di tutela ambientale. Fino a ieri una VIA si concludeva in circa 3 anni, mentre una verifica di assoggettabilità poteva durare 11 mesi e mezzo”: il decreto di riforma sull’impatto ambientale permette all’Italia di dotarsi di un sistema più agile e partecipato. Per la conclusione di tutti i procedimenti di valutazione ambientale sono previsti termini perentori che, se non rispettati, comportano conseguenze precise: la possibilità di operare in regime di sostituzione amministrativa e profili di responsabilità.
Impatto ambientale: le altre novità
Provvedimento ambientale unico
In alternativa a quello ordinario, si può chiedere, per i progetti di competenza statale, un provvedimento unico ambientale che coordina e sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi comunque riconducibili ai fattori ambientali.
Competenze dello Stato e delle Regioni
Al centro della riforma anche la razionalizzazione del riparto delle competenze tra Stato e Regioni: le procedure di VIA dei progetti delle infrastrutture e degli impianti energetici sono a livello statale, tenendo conto delle esigenze di uniformità ed efficienza delle procedure e sulla base del criterio della dimensione “sovra-regionale” degli impatti ambientali da valutare.
Screening, procedura VIA e Pre-Screening
Come previsto dalla normativa europea, per la fase di screening si potrà presentare solo lo studio preliminare ambientale, mentre per la procedura di VIA vera e propria potranno essere presentati elaborati progettuali a un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente al progetto di fattibilità.
Sarà poi possibile richiedere all’autorità competente una valutazione preliminare del progetto (Pre-Screening) per individuare la corretta procedura: questo riguarda in particolare gli interventi di modifica di progetti già realizzati e gli adeguamenti tecnici volti al miglioramento delle prestazioni ambientali.
Riorganizzazione della Commissione VIA
Si vuole ottenere il miglioramento delle performances e l’integrale copertura dei costi di funzionamento a valere sulle tariffe dei proponenti. Prevista la costituzione di un Comitato tecnico a supporto della Commissione.
Digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti
Gli obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa vengono eliminati, l’istituto dell’inchiesta pubblica viene potenziato per ampliare la partecipazione del pubblico.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento