Lo scorso 4 maggio 2017 in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti Locali è stato siglato l’accordo per l’adozione di moduli semplificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate (allegato 1) e in materia di attività edilizia (allegato 2), eventualmente aggiornabili in futuro, nonché le relative istruzioni operative sull’utilizzo della nuova modulistica. L’accordo è stato pubblicato, unitamente ai citati allegati, sulla G.U. 5 giugno 2017 S.O. n. 26, serie generale n. 128.
Entro il 20 giugno 2017 le Regioni avrebbero dovuto provvedere ad adeguare, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli semplificati e standardizzati. I Comuni, in ogni caso, adegueranno la modulistica in uso sulla base delle previsioni dell’accordo entro e non oltre il 30 giugno 2017 e renderanno pubblici i moduli anche attraverso il rinvio alle piattaforme sulle quali è disponibile la modulistica informatizzata. Sia le Regioni sia i Comuni dovranno garantire la massima diffusione dei moduli, disponibili per tutti sul sito di italiasemplice.
Dunque, due scadenze: 20 giugno per le Regioni, 30 giugno per i Comuni. Leggi le caratteristiche dei moduli e della loro “standardizzazione” con possibilità di adeguamento alle esigenze regionali.
In questa articolo ci interessa in particolare l’allegato 2 che contiene i seguenti moduli:
- CILA (comunicazione inizio lavori asseverata);
- SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e SCIA alternativa al permesso di costruire (nelle Regioni che hanno disciplinato entrambi i titoli abilitativi i due moduli possono essere unificati);
- CIL (comunicazione di inizio lavori) per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee;
- Soggetti coinvolti (allegato comune ai moduli CILA, SCIA e CIL);
- Comunicazione di fine lavori;
- SCIA per l’agibilità. Scia, ecco i nuovi moduli unici semplificati: scaricali qui
Le regioni che si sono già attivate
Ad oggi, comunque, sono molte le Regioni che hanno già provveduto (ad esempio, Marche, con DGR n. 670 del 20 giugno; Sicilia, con DGR n. 237 del 14 giugno; Campania, con DGR n. 308 del 31 maggio; Emilia Romagna, con modifiche alle LL.RR. n. 15/2013 e n. 23/2004, approvate nei giorni addietro e in fase di pubblicazione; Piemonte, con DGR n. 29-5207 del 19 giugno; Umbria, con atto della Giunta Regionale del 20 giugno, in attesa di pubblicazione; Toscana, con delibera n. 646 del 19 giugno; Lazio, con determinazione del Direttore Regionale per lo sviluppo economico e le attività produttive di concerto con il Direttore della Direzione Regionale territorio, urbanistica e mobilità n. G08525 del 19 giugno).
Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, invece, trattandosi di Regione a statuto speciale, l’adeguamento non è previsto e si continueranno ad utilizzare i moduli già esistenti.
Le sanzioni per il personale dei Comuni
Ricordiamo che la mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni entro il 30 giugno costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (articolo 2, comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016); alla stessa sanzione soggiace la richiesta di informazioni e documenti non corrispondenti a quelli pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
I documenti che l’Amministrazione non può chiedere ai cittadini
L’Accordo introduce alcune novità anche per quanto attiene i documenti richiedibili ai cittadini. Non possono più essere richiesti certificati, atti e documenti che la P.A. già possiede (per esempio, i precedenti titoli abilitativi edilizi, gli atti di proprietà, la visura catastale e il DURC); laddove non siano già nell’immediata disponibilità della P.A., è possibile richiedere solo gli elementi che consentano all’amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione (articolo 18, legge n. 241 del 1990).
Ancora, non è più richiesta la presentazione delle autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all’avvio dell’attività e la relativa acquisizione sarà compito dello sportello unico del Comune: è sufficiente presentare una domanda (CILA o SCIA più autorizzazioni) o le altre segnalazioni/comunicazioni in allegato alla SCIA unica (CILA e SCIA più altre segnalazioni o comunicazioni).
Per i dati che devono essere specificati a livello locale (quali, per esempio, gli oneri e diritti) o per le autorizzazioni per le quali ancora non è stata adottata la modulistica a livello nazionale, le amministrazioni devono pubblicare comunque l’elenco delle informazioni, deidati e delle eventuali attestazioni richieste a corredo della domanda, della segnalazione o della comunicazione.
È, comunque, vietato chiedere ai cittadini e alle imprese documenti diversi da quelli indicati nella modulistica e pubblicati sul sito istituzionale. In particolare:
- è vietata la richiesta di informazioni, documenti ulteriori diversi o aggiuntivi, rispetto a quelli indicati nella modulistica unica standardizzata adottata con l’accordo del 4 maggio 2017 o comunque pubblicati sul sito. Le richieste di integrazione documentale sono limitate ai soli casi in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto dell’istanza, della segnalazione, della comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali (art. 2, comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016);
- è vietato richiedere documenti o informazioni in possesso della stessa o di altre PP.AA. (art. 2, comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016).
articolo di Mario Petrulli
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