La sentenza del Tar Sardegna 394 dell’8 giugno 2017: sulla richiesta di autorizzazione paesaggistica vale un silenzio del Sovrintendente che si trasforma in assenso obbligato per il Comune. Nello specifico: il Sovrintendente che non rilascia in tempo il parere necessario all’autorizzazione paesaggistica costringe il Comune a dare l’ok all’intervento. Il Comune non può più entrare nel merito. Si tratta di una bocciatura della “melina” delle Sovrintendenze, di cui deve pagare le conseguenze anche il Comune interessato.
Scarica la sentenza 394 del TAR Sardegna.
La questione, nello specifico, riguardava la richiesta di concessione edilizia per la realizzazione di una dependance con piscina a servizio di una residenza già esistente in Sardegna, in zona dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 12 maggio 1966.
Come sono andate le cose?
Il proprietario aveva richiesto una concessione edilizia per ampliare un fabbricato residenziale con una dependance e di una piscina. Il Servizio Tutela Paesaggistica per la Provincia di Olbia aveva negato l’autorizzazione in base al parere negativo della Sovrintendenza. Anche il Comune aveva respinto la richiesta di concessione edilizia. Il proprietario aveva riavviato però il procedimento e la Sovrintendenza aveva l’intervento “tra quelli realizzabili nella fase di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano Paesaggistico Regionale (PPR), compatibile con le valenze paesaggistiche dell’area vincolata” perché non creava un impatto eccessivo sulla zona. Per l’inerzia della Soprintendenza, non era stato emesso il parere definitivo: il Tar ha spiegato che in realtà, sulla base della proposta favorevole, si era formato il silenzio-assenso. Ergo, il progetto aveva ottenuto l’ok per l’autorizzazione paesaggistica. La Regione avrebbe dovuto rilasciare l’autorizzazione paesaggistica, non potendo rimettere in discussione il risultato procedimentale cui si era pervenuti.
La sentenza del Tar ha sottolineato la natura vincolante del silenzio assenso della Sovrintendenza. Il parere dovrebbe arrivare entro quarantacinque giorni dalla ricezione della relazione tecnica istruttoria predisposta dalla Regione, se non arriva la Regione deve accordare l’autorizzazione paesaggistica. La relazione tecnica che si era espressa in senso favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica “si è cristallizzato” dopo il ritardo della Sovrintendenza (art. 146).
I giudici hanno dato ragione al proprietario, che può realizzare i lavori di ampliamento.
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Autorizzazione paesaggistica semplificata
L’Ebook è una Guida rapida in materia di autorizzazione paesaggistica semplificata, a seguito delle novità introdotte dal d.P.R. 31/2017 (pubblicato nella G.U. del 22 marzo 2017) che abroga e sostituisce il precedente d.p.r. 139/2010. Dopo una breve premessa sui capisaldi della disciplina paesaggistica contenuti nel d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” parte terza “Beni paesaggistici”, l’Ebook analizza la nuova disciplina introdotta dal d.P.R. 31/2017, nel dettaglio: – la struttura del nuovo regolamento – gli interventi esonerati dall’autorizzazione paesaggistica (articoli 2-4-5 e allegato “A”) – gli interventi soggetti a procedura semplificata (articolo 3 e allegato “B”) – gli accordi di collaborazione (art. 6) – il procedimento autorizzatorio semplificato (articoli da 7 a 11): rinnovo, presentazione dell’istanza e procedimento semplificato – la semplificazione organizzativa (art. 12) – l’entrata in vigore (artt. 13 e 19) – la prevalenza del Regolamento sugli strumenti di pianificazione (art. 14) – le normative di settore (art. 15) – il procedimento unico (art. 16) – le sanzioni (art. 17) – le modifiche degli allegati (art. 18) Infine l’Ebook contiene la Tavola sinottica della tipologia di intervento dell’Allegato “A” e dell’Allegato “B” al d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 Valeria Tarroni, Responsabile Servizio Pianificazione, Edilizia Privata e Ambiente di Pubblica Amministrazione
Valeria Tarroni | 2017 Maggioli Editore
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