Il certificato prevenzione incendi (CPI) rappresenta l’atto finale del procedimento amministrativo di prevenzione incendi. Il possesso del certificato di prevenzione incendi attesta che l’edificio oggetto del CPI è stato realizzato secondo il livello di sicurezza richiesto dalle norme di prevenzione incendi. Il rispetto delle norme o dei criteri di sicurezza rappresenta l’equilibrio tra le esigenze di tutela della collettività e la possibilità di realizzazione dell’opera.
Controlli di prevenzione incendi
I controlli per le attività soggette alle norme antincendio vengono effettuate con modalità differenti in base alla categoria di rischio. In particolare, i controlli di prevenzione incendi vengono effettuati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco, secondo le seguenti procedure:
➢ Categoria A “attività a rischio basso”:
– viene eliminato il parere di conformità sul progetto;
– avvio dell’attività con la SCIA;
– controllo a campione con sopralluogo;
– rilascio di copia del verbale di visita tecnica;
➢ Categoria B “attività a rischio medio”:
– valutazione di conformità sul progetto;
– avvio dell’attività con la SCIA;
– controllo a campione con sopralluogo;
– rilascio di copia del verbale di visita tecnica;
➢ Categoria C “attività a rischio elevato”:
– valutazione di conformità sul progetto;
– avvio dell’attività con la SCIA;
– controllo con sopralluogo;
– rilascio del certificato di prevenzione incendi.
Certificazione di prevenzione incendi: procedure e tempistiche
Per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, l’istanza viene presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco, prima dell’esercizio dell’attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla prevista documentazione. Il Comando verifica la completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.
Per le attività a rischio basso (categoria A) e quelle a rischio medio (categoria B), il Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare:
➢ il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi;
➢ la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.
I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali:
➢ per categorie di attività;
➢ per situazioni di potenziale pericolo:
– segnalate;
– rilevate.
Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando provinciale dei vigili del fuoco adotta motivati provvedimenti:
➢ di divieto di prosecuzione dell’attività;
➢ di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi l’attività in argomento, entro un termine di quarantacinque giorni.
Leggi anche Codice Prevenzione incendi, la prima Guida completa
Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, a richiesta dell’interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica. Per le attività a rischio elevato (categoria C), il Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare:
➢ il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi;
➢ la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.
Entro il medesimo termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di:
➢ divieto di prosecuzione dell’attività;
➢ rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi l’attività in questione, entro un termine di quarantacinque giorni.
Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività oggetto di segnalazione certificata, in caso di esito positivo, il Comando dei vigili del fuoco rilascia il certificato di prevenzione incendi. Il Comando dei vigili del fuoco acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività indicate nella segnalazione certificata di inizio attività. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando dei vigili del fuoco nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.
Nel caso vi siano modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, per l’interessato ricorre l’obbligo di avviare nuovamente le procedure previste per il rinnovo periodico di conformità antincendio, nei seguenti casi:
■ quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture;
■ nei casi di nuova destinazione dei locali;
■ nei casi di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi;
■ ogniqualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
I servizi relativi alle attività di prevenzione incendi vengono effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco a titolo oneroso.
L’onere finanziario per i soggetti che beneficiano dei servizi di vigilanza antincendio sia determinato su base oraria, in relazione ai costi:
➢ del personale impiegato;
➢ dei mezzi utilizzati;
➢ delle attrezzature necessarie.
Le tariffe vengono aggiornate annualmente, sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
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Certificato di prevenzione incendi
Il certificato di prevenzione incendi (CPI) rilasciato alle attività soggette a controllo da parte del Comando dei vigili del fuoco, attesta:
➢ il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi;
➢ la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano, in caso di incendio, gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza.
Il certificato di prevenzione incendi viene rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei:
➢ soggetti responsabili delle attività;
➢ soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.
In relazione a insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il Comando provinciale dei vigili del fuoco può acquisire, ai fini del parere di conformità sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, avvalendosi per le visite tecniche:
➢ di esperti in materia, designati dal Comitato stesso;
➢ della possibilità di richiedere il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico.
Il Comando provinciale dei vigili del fuoco acquisisce, dai soggetti responsabili delle attività soggette a controllo, le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività in argomento alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti negli appositi elenchi del Ministero dell’interno.
Il rilascio delle autorizzazioni e l’iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro dell’interno, con proprio decreto. Il Comando provinciale dei vigili del fuoco non rilascia il certificato di prevenzione incendi, qualora dall’esito del procedimento si rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi.
Per i provvedimenti conseguenziali da adottare, ognuno nei rispettivi ambiti, il Comando provinciale comunica l’esito del procedimento:
➢ all’interessato;
➢ al sindaco;
➢ al prefetto;
➢ alle altre autorità competenti.
In tale circostanza, le determinazioni assunte dal Comando provinciale dei vigili del fuoco sono atti definitivi. Indipendentemente dal periodo di validità del certificato di prevenzione incendi stabilito dal relativo regolamento, l’obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando:
➢ vi sono modifiche di lavorazione o di strutture;
➢ nei casi di nuova destinazione dei locali;
➢ nei casi di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi;
➢ ogniqualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
Queste informazioni sono estratte dal capitolo 7 del libro “I nuovi procedimenti di prevenzione incendi”, che contiene anche diverse tabelle riassuntive. Il libro è la terza edizione aggiornata a: D.M. 21 febbraio 2017 (attività di autorimessa), D.M. 9 agosto 2016 (attività ricettive turistico-alberghiere), D.M. 8 giugno 2016 (attività di ufficio) e D.M. 12 maggio 2016 (edilizia scolastica).
Il libro tratta inoltre di: progetto antincendio, Conformità sui progetti, SCIA antincendio, Sportello unico attività produttive, Certificato di prevenzione incendi, Rinnovo periodico di conformità antincendio, Obblighi connessi all’esercizio dell’attività, Deroghe al rispetto della normativa, Disciplina della Regola Tecnica di prevenzione incendi, Controlli, vigilanza e sanzioni.
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