Oggi 6 aprile 2017 entra in vigore la nuova normativa in tema di autorizzazione paesaggistica semplificata. Con l’emanazione del d.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31, recante “Regolamento degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” [1] , viene infatti introdotta nell’ordinamento vigente un provvedimento avente ad oggetto l’individuazione con relativo ampliamento delle ipotesi di interventi qualificate di “lieve entità”, le quali vengono escluse dalla procedura di autorizzazione paesaggistica o precedentemente sottoposte alla previgente disciplina di autorizzazione paesaggistica semplificata prevista dal d.P.R. 9 luglio 2010 n. 139 (ora abrogato).
Le tipologie di interventi previste
La nuova normativa in primo luogo si divide in due grandi categorie, individuando 31 fattispecie di interventi (previsti dall’Allegato A) esclusi dalla procedura di autorizzazione paesaggistica e 42 fattispecie di interventi qualificati come “di lieve entità” (previsti dall’Allegato B), per i quali è invece prevista una procedura semplificata.
Gli interventi e le opere esclusi dall’autorizzazione paesaggistica
Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica
- gli interventi e le opere di cui all’Allegato A;
- gli interventi e le opere, di cui nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico siano contenute le specifiche prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico, relative alle seguenti fattispecie:
- realizzazione o modifica di aperture esterne o di finestre a tetto purchè non relative a immobili ed aree di notevole interesse pubblico ex art. 136 d.lgs. 42/2004 [2] ;
- installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purchè effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purchè si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, purchè non relative a immobili ed aree di notevole interesse pubblico ex art. 136 d. lgs. 42/2004 [3];
- installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, purchè non relative a immobili ed aree di notevole interesse pubblico ex art. 136 d. lgs. 42/2004 [4] ;
- interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti purchè non relative a immobili ed aree di notevole interesse pubblico ex 136 d. lgs. 42/2004 [5] ;
- sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purchè non relative a immobili ed aree di notevole interesse pubblico ex 136 d.lgs. 42/2004 [6] ;
- interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma dell’edificio e siano visibili dallo spazio pubblico;
- opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell’art. 143 del d.lgs. 42/2004;
- verande e strutture in genere poste all’esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico‐ricettive, sportive o del tempo libero;
- installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine;
- prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale;
- posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all’art. 153, comma 1 [7] del d. lgs. 42/2004, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l’installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate.
Leggi anche Autorizzazione paesaggistica semplificata, come fare la richiesta
Gli interventi e le opere sottoposte ad autorizzazione paesaggistica semplificata
L’Allegato B contiene invece l’elenco degli interventi e opere qualificate come “di lieve entità”, le quali beneficiano di una procedura autorizzatoria semplificata. Sono inoltre assoggettate a procedura semplificata le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate tramite la procedura di autorizzazione paesaggistica di cui al d.lgs. 42/2004 [8] , scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute. A tali istanze di rinnovo inoltre, qualora non siano richieste variazioni progettuali e non siano sopravvenute specifiche prescrizioni di tutela, non deve essere allegata la relazione paesaggistica semplificata. Viene richiamato il periodo di validità di 5 anni previsto dall’autorizzazione paesaggistica ex d.lgs. 42/2004, per cui i lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.
ECCO IL PRONTUARIO OPERATIVO
Autorizzazione paesaggistica semplificata
L’Ebook è una Guida rapida in materia di autorizzazione paesaggistica semplificata, a seguito delle novità introdotte dal d.P.R. 31/2017 (pubblicato nella G.U. del 22 marzo 2017) che abroga e sostituisce il precedente d.p.r. 139/2010. Dopo una breve premessa sui capisaldi della disciplina paesaggistica contenuti nel d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” parte terza “Beni paesaggistici”, l’Ebook analizza la nuova disciplina introdotta dal d.P.R. 31/2017, nel dettaglio: – la struttura del nuovo regolamento – gli interventi esonerati dall’autorizzazione paesaggistica (articoli 2-4-5 e allegato “A”) – gli interventi soggetti a procedura semplificata (articolo 3 e allegato “B”) – gli accordi di collaborazione (art. 6) – il procedimento autorizzatorio semplificato (articoli da 7 a 11): rinnovo, presentazione dell’istanza e procedimento semplificato – la semplificazione organizzativa (art. 12) – l’entrata in vigore (artt. 13 e 19) – la prevalenza del Regolamento sugli strumenti di pianificazione (art. 14) – le normative di settore (art. 15) – il procedimento unico (art. 16) – le sanzioni (art. 17) – le modifiche degli allegati (art. 18) Infine l’Ebook contiene la Tavola sinottica della tipologia di intervento dell’Allegato “A” e dell’Allegato “B” al d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 Valeria Tarroni, Responsabile Servizio Pianificazione, Edilizia Privata e Ambiente di Pubblica Amministrazione
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Il procedimento autorizzatorio semplificato
Il nuovo testo normativo prevede che l’istanza di autorizzazione paesaggistica relativa agli interventi di lieve entità, da compilarsi a carico del soggetto richiedente l’autorizzazione paesaggistica, debba essere compilata anche in modalità telematica secondo il modello di cui all’Allegato C il quale deve contenere i seguenti documenti:
- la relazione paesaggistica semplificata di cui all’Allegato D;
– gli elaborati di progetto individuati nell’Allegato D comprensivi di:
- estratto cartografico CATASTO/CTR/IGM/ORTOFOTO (L’edificio o area di intervento deve essere evidenziato sulla cartografia attraverso apposito segno grafico o coloritura);
- estratto cartografico degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e relative norme;
- estratto cartografico degli strumenti della pianificazione paesaggistica e relative norme;
- documentazione fotografica (Le riprese fotografiche devono permettere una vista di dettaglio dell’area di intervento e una vista panoramica del contesto da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del contesto paesaggistico, le aree di intervisibilità del sito. Le riprese fotografiche vanno corredate da brevi note esplicative e da una planimetria in cui siano indicati i punti di ripresa fotografica);
- Documentazione di progetto relativa alla descrizione sintetica dell’intervento e delle caratteristiche dell’opera (con possibilità di fotoinserimenti del progetto comprendenti un adeguato intorno dell’area di intervento desunto dal rapporto di intervisibilità esistente, al fine di valutarne il corretto inserimento);
Nella relazione paesaggistica di cui all’Allegato D sono indicati:
- la tipologia dell’opera o dell’intervento;
- le caratteristiche dell’intervento (temporaneo o permanente);
- la destinazione d’uso (residenziale, ricettiva/turistica, industriale/artigianale, agricolo, commerciale/direzionale, altro);
- il contesto paesaggistico dell’intervento o dell’opera (
- la morfologia del contesto paesaggistico;
- l’ubicazione dell’opera o dell’intervento;
- la documentazione fotografica dello stato attuale;
- la presenza di immobili ed aree di notevole interesse pubblico [9] ;
- la presenza di aree tutelate per legge [10] ;
- la descrizione sintetica dello stato attuale dell’immobile o dell’area di intervento;
- la descrizione sintetica dell’intervento e delle caratteristiche dell’opera con documentazione di progetto;
- gli effetti conseguenti alla realizzazione dell’opera;
- le eventuali misure di inserimento paesaggistico;
- l’indicazione dei contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente in riferimento alla tipologia di intervento e la conformità con i contenuti della disciplina.
Per gli interventi di lieve entità che riguardano immobili vincolati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, del d.lgs. 42/2004, lettere a), b) e c), limitatamente, per quest’ultima agli immobili di interesse storico‐architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, la relazione paesaggistica di cui al comma 1 deve contenere altresì specifici riferimenti ai valori storico-culturali ed estetico-percettivi che caratterizzano l’area interessata dall’intervento e il contesto paesaggistico di riferimento.
Alle autorizzazioni semplificate inoltre non si applicano le disposizioni del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 [11] recante l’individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.
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Le modalità di presentazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata e i termini di conclusione del procedimento amministrativo
L’istanza di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione vanno presentate allo sportello unico per l’edilizia (SUE) qualora siano riferite ad interventi edilizi previsti dal d.P.R. 380/2001 ovvero, nelle more della costituzione del SUE, all’ufficio comunale competente per le attività edilizie.
Qualora l’istanza di autorizzazione paesaggistica sia riferita ad interventi che rientrano nell’ambito di applicazione del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, la domanda e la relativa documentazione sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) [12] . In tutti gli altri casi invece la richiesta di autorizzazione paesaggistica è presentata all’amministrazione procedente.
Una volta ricevuta l’istanza, e verificato preliminarmente che l’intervento richiesto rientri in regime di autorizzazione ordinaria, non rientri nelle fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica semplificata (per le fattispecie di cui all’Allegato A) oppure sia riferito agli interventi non soggetti ad autorizzazione di cui all’art. 149 del d.lgs. 42/2004 [13] , effettua le comunicazioni di rito per la conferma di esclusione dalla procedura de quo oppure per quella di necessità di autorizzazione ordinaria.
Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente.
Ove sia richiesto uno o più atti di assenso ulteriori all’autorizzazione paesaggistica semplificata e al titolo abilitativo edilizio, viene indetta conferenza dei servizi. In questo caso vengono dimezzati i termini previsti per le amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica e dei beni culturali.
L’amministrazione procedente valuta la conformità dell’intervento o dell’opera alle prescrizioni d’uso, ove presenti, contenute nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico, anche solo adottato, ai sensi del Codice, nonché, eventualmente, la sua compatibilità con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento, ed a meno che non sia necessario convocare la conferenza dei servizi, avviene quanto segue.
In primo luogo vengono richiesti all’interessato, entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza per via telematica e un’unica volta, gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili, a cui l’interessato deve dare risposta entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta telematica; in questo periodo il processo resta sospeso. Qualora non si dia corso alla richiesta di integrazioni, l’istanza è dichiarata improcedibile. Entro il termine tassativo di 20 giorni dal ricevimento dell’istanza ovvero, in caso di richiesta di integrazione documentale, dal ricevimento dell’ulteriore documentazione richiesta, l’amministrazione trasmette gli atti alla Soprintendenza; se vi è parere positivo, entro 20 giorni tassativi dal ricevimento della proposta essa esprime per via telematica parere vincolante all’amministrazione, la quale entro 10 giorni successivi adotta il provvedimento. In caso di esito negativo invece, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta l’amministrazione dà comunicazione al richiedente con i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e le modifiche indispensabili affinchè sia formulata la proposta di accoglimento; viene quindi sospeso il termine del procedimento con 15 giorni di tempo entro cui presentare le osservazioni nonché il progetto adeguato. Ove persistano motivi ostativi, entro 20 giorni dalla ricezione delle osservazioni l’amministrazione rigetta l’istanza motivatamente, facendo particolare riferimento alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità paesaggistica del progetto adeguato.
Qualora invece l’amministrazione abbia proposto l’accoglimento della domanda ma la Sovrintendenza abbia formulato una valutazione negativa, quest’ultima comunica per via telematica al richiedente, entro 10 giorni dal ricevimento della proposta, specificandoli in modo dettagliato, i motivi, che ostano all’accoglimento dell’istanza e della proposta dell’amministrazione, indicando altresì le modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto, a meno che quest’ultimo risulti incompatibile con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento ovvero contrastanti con le prescrizioni d’uso eventualmente presenti (sempre peraltro con idonea ed adeguata motivazione). Viene sospeso il termine del procedimento con 15 giorni di tempo per presentare osservazioni e progetto adeguato. Decorso tale termine, la Soprintendenza, entro 20 giorni, può denegare motivatamente con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità del progetto adeguato con la tutela dei beni vincolati [14] .
Il parere del Soprintendente è obbligatorio e non vincolante e deve essere reso entro 20 giorni dal ricevimento della proposta quando l’area interessata dall’intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d’uso nel piano paesaggistico approvato ai sensi del d.lgs. 42/2004 o nel provvedimento di imposizione del vincolo o negli atti di integrazione del contenuto precettivo del vincolo stesso adottati nei casi di integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico [15] .
Il silenzio-assenso
Particolare attenzione va data all’ipotesi di mancata espressione del parere vincolante della Soprintendenza nei 20 giorni a seguito di invio da parte dell’amministrazione di proposta di accoglimento dell’istanza: in tale caso si forma il silenzio assenso ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e l’amministrazione può provvedere al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
La violazione degli obblighi e i rimedi previsti
In caso di violazione degli obblighi prescritti dal d.lgs. 31/2017, e fermo restando quanto previsto in tema di opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa [16] si fa rinvio al disposto dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004 il quale prevede che il trasgressore sia sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, salvo venga accertata la compatibilità paesaggistica per le seguenti attività: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ex art. 3 d.P.R. 380/2001. In tali casi l’autorità preposta alla gestione del vincolo e il Soprintendente dispongono la rimessione in pristino solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggistica dell’intervento e delle opere.
È importante precisare che in ogni caso non può disporsi la rimessione in pristino nel caso di interventi e opere ricompresi nell’ambito di interventi e opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica e realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del d.P.R. 31/2017 (quindi prima del 6 aprile 2017) non soggette ad altro titolo abilitativo all’infuori dell’autorizzazione paesaggistica.
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Note
[1] In G.U. – Serie Generale n. 68 del 22 marzo 2017. Previsto dall’art. 12, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’articolo 25, comma 2, del decreto‐legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
[2] Ovvero: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici (limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico‐architettonico o storico‐testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici). Viene esclusa l’ipotesi di cui alla lett. d) del d. lgs. 42/2004.
[3] Nelle medesime ipotesi ex art. 136, comma 1, lett. a)-c) d.lgs. 42/2004 di cui alla nota che precede.
[4] Cfr. nota sopra.
[5] Cfr. nota sopra.
[6] Cfr. nota precedente.
[7] Nell’ambito e in prossimità dei beni paesaggistici è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell’amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, salvo il parere obbligatorio del soprintendente (limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla dichiarazione di notevole interesse pubblico), da rendersi entro 45 giorni, decorso il cui termine l’amministrazione competente può provvedere comunque sulla domanda.
[8] Cfr. art. 146 della norma citata.
[9] Cfr. artt. 136, 141, 157 d. lgs. 42/2004.
[10] Cfr. art. 142 d. lgs. 42/2004.
[11] pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2006.
[12] Cfr. art. 2, comma 1 d.P.R. 160/2010: per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, i quali siano soggetti a SCIA.
[13] Non è richiesta autorizzazione paesaggistica per: a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici; b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio; c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, (come definiti dall’art. 2, comma 2 e 6 del d. lgs. 227/2001) purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
[14] A livello di tutela amministrativa, il precipuo riferimento alla specificità delle motivazioni di diniego costituisce un presupposto fondamentale in tema di omissione di motivazione da censurarsi quale motivo di ricorso.
[15] Adottate dal Ministero dei Beni Culturali o dalle Regioni.
[16] Per cui è prevista, ex art. 181 d. lgs. 42/2004, la pena dell’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15.493 a 51.645 euro per chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici. Tale pena però non si applica nel caso in cui l’autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica, su presentazione di apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi, per le seguenti attività: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ex art. 3 d.p.r. 380/2001.
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