Il Consiglio dei Ministri ha approvato le nuove norme sulla Verifica di assoggettabilità a VIA Valutazione di impatto ambientale. Il decreto è attuativo della direttiva 2014/52/UE sulla valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
Il provvedimento inserisce una nuova definizione di “impatti ambientali”, redatta in base alla direttiva Ue. Nella definizione sono compresi anche gli effetti diretti e indiretti di un progetto sulla popolazione, la salute umana, il patrimonio culturale e il paesaggio.
VIA: gli scopi delle nuove norme
Le nuove norme modificano la disciplina attuale della VIA Valutazione di impatto ambientale e hanno sostanzialmente 3 scopi:
1) Efficientare le procedure
In che modo? Con il nuovo decreto il proponente ha la possibilità di richiedere, in alternativa al provvedimento di VIA ordinario, il rilascio di un “provvedimento unico ambientale”, che coordini e sostituisca tutti i titoli abilitativi o autorizzativi riconducibili ai fattori ambientali. Una norma transitoria gli consente di richiedere l’applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti pendenti.
Inoltre, è prevista la riduzione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti e tutti i termini sono qualificati come “perentori” ai sensi della disciplina generale sulla responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei dirigenti, nonché sulla sostituzione amministrativa in caso di inadempienza.
Per lo “screening” sarà sufficiente uno studio preliminare ambientale: il proponente non avrà più l’obbligo, nella verifica di assoggettabilità a Via, di presentare gli elaborati progettuali.
Potrebbero interessarti:
– le modalità di versamento degli oneri economici a carico dei proponenti per lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di VAS e di VIA di competenza statale.
– il Regolamento recante gli oneri economici a carico dei proponenti per lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di VAS e di VIA di competenza statale (Pubblicazione su GURI)
2) Alzare i livelli di tutela ambientale
In che modo? Si potranno presentare nel procedimento di VIA elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità o, comunque, a un livello che consente la compiuta valutazione degli impatti. Per condividere la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali, è prevista la possibilità di aprire un confronto con l’autorità, in qualsiasi momento.
Nel caso di modifiche o estensioni di opere esistenti, si potrà richiedere una valutazione preliminare del progetto per individuare l’eventuale procedura da avviare (“pre-screening”).
3) Rilanciare la crescita sostenibile
In che modo? Correggendo le criticità riscontrate da amministrazioni e imprese e sbloccando il potenziale derivante dagli investimenti in opere, infrastrutture e impianti. È prevista la digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti, eliminando gli obblighi di pubblicazione sulla stampa.
VIA Valutazione di Impatto Ambientale: informazioni utili
Il Ministero dell’ambiente ha anche organizzato uno Spazio per il cittadino, per facilitare la qualità e l’accessibilità delle informazioni al pubblico ai processi decisionali di VAS e VIA. Trovi tutte le informazioni a questo link.
Il Ministero ha pubblicato le Linee guida per la predisposizione della Sintesi non Tecnica dello Studio di Impatto Ambientale (VIA) e le Linee Guida per la predisposizione della Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale (VAS).
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento