Non sempre è facile far rientrare pergolati, gazebo, tettoie, pensiline e pergotende nel regime dell’edilizia libera. L’amministrazione comunale solitamente richiede una comunicazione per la tutela del territorio o addirittura il permesso di costruire. I regolamenti edilizi comunali spesso dettano le regole. Per le aree sottoposte a vincoli particolari, si aggiungono ulteriori limitazioni. Insomma, un mondo difficile.
ll Consiglio di Stato, con la sentenza 306/2017, ha fatto chiarezza. In questo primo episodio, vediamo quali permessi servono per realizzare un pergolato.
Cos’è un pergolato? Quali permessi servono?
Il pergolato è una struttura aperta su almeno tre lati e nella sua parte superiore. È una struttura realizzata per adornare o creare ombra in giardini o terrazze. È un’impalcatura costituita da file di montanti verticali e da elementi orizzontali posti a una altezza che consente il passaggio delle persone. Normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi.
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Se il pergolato è coperto, anche per una sola porzione, con una struttura che non si può smontare con facilità, è assoggettato alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie.
Quale titolo edilizio serve per realizzare una tettoia?
Deve escludersi la rilevanza volumetrica di una tettoia in legno ad una sola falda, di forma rettangolare, avente dimensioni di mq. 31,42 e altezza in gronda di m. 2,50 ed alla gronda di m. 2,65, realizzata sul terrazzo. Leggi Tettoie aperte su tre lati: non hanno rilevanza volumetrica.
Una tettoia non ancorata al suolo bensì al muro e che proteggere una superficie inferiore a 12 mq. non comporta impatto volumetrico e aumento del carico urbanistico. Si tratta, quindi, di un manufatto sostanzialmente irrilevante e, dunque, non qualificabile come nuova costruzione e, quindi, non necessitante del permesso di costruire. leggi tutto Tettoia di modesto impatto: non è qualificabile come nuova costruzione
Una tettoia realizzata a copertura di un terrazzo, anche se molto grande, non ha bisogno di un permesso di costruire. Non deve essere demolita anche se l’intervento è stato realizzato senza titolo edilizio. Leggi tutto l’articolo.
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